Come 'alleggerire' il Registro? Serve un Piano particolareggiato.


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Come 'alleggerire' il Registro? Serve un Piano particolareggiato.
Autore: Angelo D'Andrea - aggiornato il 27/12/2007
N° doc. 7056
27 12 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Commissione tributaria di II grado di Trento

Come “alleggerire” il Registro?
Serve un Piano particolareggiato

Prg da solo insufficiente per poter applicare, a un trasferimento immobiliare, l’imposta all’1 per cento
 
Trasferimenti immobiliari con Registro ridotto solo in presenza di un piano urbanistico particolareggiato. E’ venuto fuori dalla sentenza n. 62/2007 della Commissione tributaria di II grado di Trento. In realtà la vicenda processuale offre anche altri interessanti spunti.

Il contribuente aveva presentato ricorso contro un avviso di liquidazione dell’ufficio di Cavalese (Tn), ma la Commissione tributaria di primo grado lo aveva dichiarato inammissibile. Motivo: la mancata sottoscrizione in calce del difensore e la difformità con la copia depositata presso la segreteria della commissione. Motivi formali (tecnicamente, preliminari di ammissibilità del ricorso), prima ancora di entrare nel merito della questione fiscale.
Naturalmente, lo stesso contribuente, una Srl, proponeva appello. E non senza ragione. Mentre giustificava adeguatamente il perché in calce al ricorso mancasse la firma del suo rappresentante legale, portava a suo proprio supporto la sentenza n. 14954 del 28/6/2006 della sezione tributaria della Corte di cassazione: "non sussiste nullità del ricorso quando la sottoscrizione del difensore, ancorché non comparente in calce all’atto, risulti stilata sotto la certificazione dell’autentica della firma apposta dalla parte". In appello, la Commissione ne prendeva atto e, dunque, ribaltava il giudizio di primo grado. Se da un lato superava il diniego opposto per mere ragioni formali, dall’altro, teneva ferme e ribadiva alcune inappuntabili motivazioni. Superato e chiarito l’inciampo formale del ricorso, la Commissione entrava nel merito della questione dibattuta.

Dunque, nel merito, si trattava di una questione tutta centrata attorno all’acquisto di un immobile situato in un piccolo Comune montano che aveva adottato un Piano regolatore generale, ma non i successivi piani particolareggiati. Poteva quel Prg di quel Comune essere considerato un vero e proprio “piano particolareggiato”, tanto era dettagliato nella previsione del lotto minimo, dell’indice di cubatura e delle distanze tra fabbricati? Se la risposta fosse stata affermativa, l’azienda di Cavalese avrebbe potuto vantare il diritto al beneficio fiscale, ex articolo 33, comma 3, della legge 388/2000. Vale a dire, pagare un’imposta di registro nella misura agevolata dell’1% per l’acquisto di un terreno. Ma il ragionamento dei giudici di secondo grado non è andato nel senso indicato dalla società. Vediamo perché.

Il Prg, che di norma riguarda la totalità del territorio comunale, spesso individua alcune zone particolari per le quali vengono previsti dei “piani attuativi”. Sono “piani attuativi” il “piano particolareggiato” e il “piano di lottizzazione”, a cui si può aggiungere il piano che prevede l’istituto della espropriazione di opere di pubblica utilità.
Il piano particolareggiato ha natura esecutiva ed è destinato a dare attuazione, disciplinandolo in dettaglio, al piano regolatore generale, potendone specificare e ampliare il contenuto (Cassazione, sentenza n. 10935/1996). Questo equivale a dire che il piano particolareggiato costituisce una dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste. Adottare, quindi, un piano particolareggiato è una scelta. Una scelta dell’Amministrazione comunale quando ritiene opportuno promuovere lo sviluppo equilibrato del proprio territorio.

Gli incentivi fiscali devono quindi rispondere a queste finalità progettuali particolari. Il fatto che un dato Comune abbia elaborato un Prg contenente disposizioni dettagliate per ogni sua singola zona, non assume alcun rilievo. Un Prg dettagliato non è, difatti, propriamente ai sensi di legge, un piano particolareggiato. Ripetiamo: il piano particolareggiato è finalizzato ad attuare le previsioni urbanistiche di un Prg già esistente. Deve essere chiara la distinzione tra l’uno e l’altro. Non deve esserci possibilità di confusione tra i due strumenti urbanistici. Il comma 3 dell’articolo 33 della legge 388/2000 sottolinea proprio questa distinzione: "i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale e regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1%". E resta inequivocabile che il trasferimento del bene nel caso dell’azienda di Cavalese da cui abbiamo preso avvio non risultava, e non risulta, compreso in alcun piano particolareggiato propriamente detto.

 
Angelo D'Andrea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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