Commesse pluriennali: sopravvive la vecchia svalutazione per rischio contrattuale - Risoluzione n. 237/E del 24 agosto 2007.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Commesse pluriennali: sopravvive la vecchia svalutazione per rischio contrattuale - Risoluzione n. 237/E del 24 agosto 2007.
Autore: Alfonso Lucarelli - aggiornato il 27/08/2007
N° doc. 3855
27 08 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione n. 237/E del 24 agosto 2007

Commesse pluriennali: sopravvive la vecchia
svalutazione per rischio contrattuale

Nessun obbligo di procedere al suo recupero a tassazione già nel periodo d'imposta 2006
 
Le svalutazioni per rischio contrattuale delle opere ultrannuali, effettuate fino al periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 4 luglio 2006, concorreranno al reddito dell'esercizio in cui la commessa, o la porzione di essa suscettibile di autonoma consegna, è completata e il corrispettivo è liquidato a titolo definitivo. Anche se la possibilità di procedere alla deduzione in questione è stata eliminata dal decreto "Visco-Bersani", non c'è, perciò, l'obbligo di recuperarne l'importo a tassazione nel periodo di imposta 2006.
La puntualizzazione è arrivata con la
risoluzione n. 237/E del 24 agosto 2007.

Fino, come detto, al 4 luglio 2006, era concessa al contribuente la facoltà di ridurre forfetariamente, per rischio contrattuale, il valore delle rimanenze finali, determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti, delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. La "svalutazione" massima consentita era pari al 2 per cento, elevata al 4 nel caso di commessa eseguita all'estero con pagamento effettuato da soggetto non residente.
All'eventuale assenza in bilancio della riduzione in questione, o alla iscrizione della stessa per un importo inferiore a quello massimo consentito, si ovviava procedendo a effettuare la deduzione (in misura totale o per differenza) extracontabilmente, attraverso il quadro EC del modello Unico.

L'istante chiedeva, appunto, chiarimenti sul "destino" delle deduzioni operate, in via extracontabile, fino al periodo d'imposta 2005, per commesse non ancora completate. L'agenzia delle Entrate ha precisato come le nuove disposizioni, che fanno partecipare alla determinazione della base imponibile l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, con la conseguente ripresa a tassazione delle eventuali svalutazioni civilistiche, si applichino a partire dall'esercizio in corso al 4 luglio 2006. Questo vuol dire che per le commesse avviate in esercizi precedenti e non ancora completate, a partire dall'esercizio in corso al 4 luglio 2006 non può più procedersi a "nuove" svalutazioni sui "nuovi" incrementi delle rimanenze; quelle operate in periodi d'imposta precedenti, mantengono, però, piena rilevanza fiscale, senza necessità di procedere a un loro recupero a tassazione già nel periodo d'imposta 2006.

Alla base di tale determinazione, nella risoluzione è riportato quanto espresso nella relazione tecnica al decreto legge "Visco-Bersani, laddove si stimava il recupero di gettito "in misura pari agli importi delle deduzioni fiscali indicate nel quadro EC del Modello Unico facendo riferimento alla sola eccedenza di periodo e non anche a quella pregressa".

 
Alfonso Lucarelli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware