Compensazione Ici in eccedenza: al rimborso ci pensa il Comune - Risoluzione n. 159/E del 9 luglio 2007.


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Compensazione Ici in eccedenza: al rimborso ci pensa il Comune - Risoluzione n. 159/E del 9 luglio 2007.
Autore: Stefania Nasta - aggiornato il 09/07/2007
N° doc. 3622
09 07 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 159/E del 9 luglio 2007

Compensazione Ici in eccedenza:
al rimborso ci pensa il Comune

Non è compito dell'Agenzia delle entrate verificare le effettive posizioni debitorie e creditorie relative al tributo locale
 
Se un contribuente, per il pagamento dell'Ici, utilizza in compensazione un credito Iva di ammontare superiore a quanto dovuto, il Comune non deve riversare l'importo eccedente all'Agenzia delle entrate. Quest'ultima, infatti, in base all'apposita convenzione per la riscossione con F24, deve solo operare la compensazione come indicato dal contribuente e non è tenuta a verificare le effettive posizioni debitorie e creditorie relative al tributo locale. Spetterà al Comune rimborsare al contribuente le eventuali somme incassate in eccedenza.

Con la risoluzione n. 159/E del 9 luglio 2007, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti procedurali dell'operazione di riversamento degli importi indicati nel modello F24, con particolare riferimento alle ipotesi di compensazione di un credito Iva con un debito Ici, e al trattamento da riservare alle eventuali eccedenze d'imposta derivanti da erronea compilazione della delega di pagamento.

Il caso prospettato nasce da un'istanza di interpello presentata da un Comune che ha stipulato con l'Agenzia delle entrate apposita convenzione per il pagamento dell'Ici mediante modello F24. L'Amministrazione locale ha chiesto agli esperti del fisco quale sia il comportamento da tenere nel caso in cui gli importi Iva portati in compensazione di un debito Ici risultino eccedenti. In particolare, si è verificato il caso in cui un contribuente ha, per errore, utilizzato in compensazione un credito Iva eccedente rispetto a quanto effettivamente da lui dovuto a titolo di imposta comunale. A fronte di detta situazione, l'ente comunale ha sollevato dubbi su quale sia il comportamento da tenere, sotto il profilo procedurale e, in particolare, se l'importo corrisposto in eccedenza debba essere riversato o meno all'Agenzia delle entrate e, in caso affermativo, quali siano le relative modalità di adempimento.

La risoluzione richiama la convenzione stipulata fra l'Agenzia delle entrate e il Comune istante, secondo cui "... esula, inoltre, dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate l'attività di rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F24, nonché il controllo delle somme dovute". Inoltre, è previsto che l'Agenzia delle entrate effettua l'imputazione delle somme riscosse a favore del Comune e l'accreditamento di tali somme avviene sul conto corrente bancario intestato all'ente locale. Infine, la stessa Agenzia comunica all'Amministrazione comunale l'importo dei fondi utilizzati per le regolazioni contabili che si dovessero rendere necessarie a seguito di compensazioni operate dai contribuenti e provvede a scomputare tale importo dalle somme dovute all'ente.

Con riferimento alla natura giuridica dell'operazione con cui il contribuente effettua la sopra riportata compensazione, essa, a parere del fisco, si sostanzia in una delegazione di pagamento di cui all'articolo 1269(1) cc (delegatio solvendi). L'istituto prevede, infatti, che il delegante (contribuente) ordina al delegato (Agenzia delle entrate) di pagare direttamente al delegatario (Comune), mediante operazione di riversamento contabile. Viene così a estinguersi sia l'obbligazione che il delegante ha nei confronti del delegatario sia quella che il delegato ha nei confronti del delegante (quest'ultima relativa al credito Iva del contribuente nei confronti dell'erario)(2).

Per ciò che concerne invece i poteri di controllo delle effettive posizioni debitorie e creditorie relative all'imposta comunale, la risoluzione n. 159/E conclude chiarendo che ogni determinazione al riguardo spetta al Comune, così come spetta a quest'ultimo procedere a effettuare un eventuale rimborso delle somme incassate erroneamente in eccedenza.
L'Agenzia delle entrate è chiamata a operare esclusivamente la compensazione, così come indicato dal contribuente nel modello F24.

NOTE
1. Articolo 1269. Delegazione di pagamento. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

2. In merito all'istituto della delegazione si riporta di seguito l'indirizzo della Corte di cassazione che, con sentenza 17 maggio 2000, n. 6387, ha stabilito che "dall'analisi del modello delegatorio testualmente configurato dagli art. 1268 - 1270 c.c. si desume che la delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa, pur se tra loro finalisticamente collegati. Infatti, l'incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula il consenso del delegatario; all'atto di assegnazione, come accordo tra delegante e delegatario, ben può rimanere estraneo il delegato; infine, la promessa del delegato, come atto unilaterale, si perfeziona con la relativa dichiarazione di volontà ed è efficace ( art. 1334 c.c.) dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario (ed alla sua eventuale accettazione è connesso, dall'art. 1268, comma 2, c.c., l'effetto del beneficio di escussione a favore del delegante)".
Con la richiamata sentenza, la Corte di cassazione ha aderito alla teorica atomistica della fattispecie delegatoria,secondo cui non è necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie suddetta, che la volontà dei tre soggetti coinvolti si fondi in un unitario negozio giuridico a struttura trilaterale.

 
Stefania Nasta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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