Compensi professionali rilevanti ai fini Irap - Unico 2005


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Compensi professionali rilevanti ai fini Irap - Unico 2005
Autore: Fisco Oggi - Flavio Ferrini - aggiornato il 07/07/2005
N° doc. 345
Unico 2005 -Compensi professionali rilevanti ai fini Irap
Occorre individuare correttamente la natura degli importi indicati nel quadro RE del modello Unico
Non esiste un uguale trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini del tributo regionale
Il modello Irap per persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali contiene una sezione riservata ai contribuenti che svolgono attività artistica e professionale e che determinano il valore della produzione come differenza tra compensi e costi inerenti l'attività svolta. La compilazione della sezione richiede la corretta individuazione dei compensi indicati nel quadro RE che vanno riportati nel quadro IQ e assoggettati a Irap: non esiste un uguale trattamento fiscale dei compensi professionali ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap

Occorre individuare correttamente la natura degli importi indicati nel quadro RE del modello Unico
Non esiste un uguale trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi e ai fini del tributo regionale

Il modello Irap per le persone fisiche, per le società di persone e per gli enti non commerciali contiene una sezione riservata ai soggetti che svolgono attività artistica e professionale e che determinano il valore della produzione come differenza tra i compensi e i costi inerenti l'attività svolta.
La compilazione di tale sezione richiede la corretta individuazione dei compensi specificati nel quadro RE del modello Unico che vanno riportati nel quadro IQ e che devono essere assoggettati a Irap. Non esiste infatti un uguale trattamento fiscale dei compensi professionali ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

Se il professionista o l'artista ha la residenza in Italia e ha operato in Italia sono senza dubbio soggetti a Irap tutti compensi riportati nel rigo RE2, percepiti nell'anno anche sotto forma di partecipazione agli utili e che sono dichiarati al netto dell'Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Sussistono delle differenze di trattamento fiscale ai fini Irpef e Irap nel caso in cui il lavoratore autonomo abbia la residenza all'estero oppure sia fiscalmente residente in Italia e abbia operato all'estero. Occorre infatti precisare che:

  • se i compensi riportati nel rigo RE2 derivano da attività professionali svolte all'estero in presenza di dipendenti, gli stessi compensi saranno scomputati dal valore della produzione complessivo (realizzato all'estero e in Italia) in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale impiegato negli uffici presenti all'estero secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Dlgs 446/97 richiamato dall'articolo 12 dello stesso decreto
  • se i compensi riportati nel rigo RE2 sono percepiti da professionisti o artisti residenti all'estero, è previsto l'assoggettamento a Irap dei compensi solo nel caso in cui il soggetto li abbia percepiti operando in Italia per almeno tre mesi, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del Dlgs 446/97.

Anche per gli importi evidenziati in colonna 1 del rigo RE3 si può riscontrare un differente trattamento fiscale ai fini Irpef e Irap.
I compensi riportati nella colonna 1 del rigo RE3 tengono conto dell'agevolazione Irpef prevista dalla legge 383/2001 ("Tremonti-bis"), che prevedeva una detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo legata alla realizzazione di nuovi investimenti in beni strumentali nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001) successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo.
Gli importi indicati nella colonna 1 del rigo RE3 rappresentano l'importo che deve essere assoggettato a Irpef in conseguenza dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 4 della legge 383/2001. Tale comma prevede infatti la revoca dell'agevolazione Irpef e quindi il recupero a tassazione del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
L'importo indicato in colonna 1 del rigo RE3 non rileva ai fini Irap in quanto la "Tremonti-" prevedeva bisun'agevolazione solo ai fini Irpef, con la conseguenza che anche il recupero a tassazione dei compensi per la perdita dell'agevolazione vale ai fini Irpef ma non ai fini Irap.

I compensi indicati nel rigo RE4 hanno la caratteristica di essere compensi che non sono annotati nelle scritture contabili, ma che vengono comunque riportati nel modello Unico quando il contribuente si avvale delle seguenti disposizioni:

  • articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che disciplina i "parametri"
  • articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede gli "studi di settore"
  • articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 326, che ha introdotto il "concordato preventivo biennale".

I compensi riportati nel rigo RE4 colonna 1 per adeguamento ai parametri non rilevano ai fini Irap, come previsto dalla circolare 148 del 26 luglio 2000 in applicazione del principio desunto dal comma 1 dell'articolo 11 del Dlgs n. 446/97, per cui non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico.
I compensi per adeguamento ai parametri, così come ad esempio la rendita catastale degli immobili non strumentali ai sensi dell'articolo 90 del Tuir, non rappresentano elementi classificati nel conto economico e non sono pertanto assoggettati a Irap.

Il principio sopra esposto non è invece applicabile ai compensi indicati in dichiarazione per adeguamento agli studi di settore, che risultano sempre riportati in colonna 1 del rigo RE4, in alternativa a quelli risultanti dai parametri.
Infatti, l'articolo 2 del Dpr 195/1999, come modificato dalla legge finanziaria n. 311 del 2004, prevede espressamente la rilevanza ai fini Irap dei maggiori ricavi o compensi conseguenti all'adeguamento agli studi di settore per tutti i periodi d'imposta in cui trovano applicazione o in cui sono sottoposti a revisione. Rispetto al periodo d'imposta precedente, non è quindi più prevista l'esclusione dalla base imponibile Irap dei maggiori ricavi o compensi indicati in dichiarazione dei redditi nel primo anno di applicazione o nel primo anno in cui sono revisionati.

La casella che si trova in colonna 1 del rigo RE4 svolge quindi una duplice funzione, e la natura dell'importo in essa contenuto può essere facilmente desunta dal frontespizio del modello Unico.
Se risulta barrata la casella "studi di settore" nel rigo "Tipo di dichiarazione" sul frontespizio del modello Unico, il contribuente è un soggetto per il quale si applicano gli studi di settore e l'importo indicato in RE4 va riportato in colonna 1 e aggiunto agli altri compensi in colonna 2 nell'apposito rigo "compensi derivanti dall'attività professionale e artistica" presente nel modello Irap.
Se invece sul frontespizio del modello Unico risulta barrata la casella "parametri" sempre nel rigo "Tipo di dichiarazione", il contribuente è un soggetto per il quale si applicano i parametri e l'importo indicato in RE4 non va riportato nel modello Irap.
In sostanza, se la colonna 1 di RE4 non è compilata, i compensi non annotati nelle scritture contabili e riportati nella colonna 4 del rigo RE4 saranno integralmente assoggettati a Irap; se invece la colonna 1 risulta compilata, è possibile che l'importo da assoggettare a Irap sia inferiore a quello riportato in colonna 4 per la presenza in colonna 1 di compensi indicati per adeguamento ai parametri.

La colonna 2 del rigo RE4 costituisce un'applicazione del comma 2-bis dello stesso articolo 2 del Dpr 195/1999, come introdotto dall'articolo 1, comma 411, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005). Tale disposizione stabilisce che l'adeguamento è effettuato, per i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Lo stesso comma 2-bis prevede che la maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
L'importo riportato nella colonna 2 del rigo RE4 non risulta assoggettato né a Irpef né a Irap.

I compensi riportati in colonna 3 del rigo RE4 per adeguamento al concordato preventivo biennale (articolo 33 del decreto legge 269/2003 convertito dalla legge 326/2003) non rilevano ai fini Irap (cfr. circolare 5/E del 4 febbraio 2004). Anche per i compensi da concordato, come quelli per adeguamento ai parametri, si applica il principio della irrilevanza ai fini Irap dei compensi non annotati nelle scritture contabili, in quanto elementi che, se pur tassati ai fini Irpef, non costituiscono elementi classificabili in alcuna voce del conto economico.

Flavio Ferrini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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