Comunicazione annuale dati Iva. Il modello si adegua ai tempi


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Comunicazione annuale dati Iva. Il modello si adegua ai tempi
Autore: Fisco Oggi - aggiornato il 12/01/2010
N° doc. 11760

Comunicazione annuale dati Iva. Il modello si adegua ai tempi

Disponibile in bozza insieme alle istruzioni, toccate anch'esse dalle modifiche figlie delle novità normative

Nuovo look per la comunicazione annuale dei dati Iva, il modello da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno per quantificare le risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Da oggi è disponibile in bozza, con le relative istruzioni, sul sito delle Entrate.

Tenuti all'adempimento sono, in linea di massima, tutti i titolari di partita Iva obbligati alla dichiarazione annuale anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili o non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche.
Numerose, però, le eccezioni. Non sono infatti tenuti alla presentazione della comunicazione dati Iva:
  • i contribuenti che nel 2009 hanno effettuato soltanto operazioni esenti, anche nel caso in cui siano tenuti a presentare la dichiarazione annuale Iva per rettifiche della detrazione. Stop all'esonero invece se i medesimi contribuenti hanno registrato operazioni intracomunitarie (ad esempio, acquisto di oro, argento puro, rottami, eccetera) per le quali diventano soggetti passivi d'imposta in base al meccanismo dell'inversione contabile
  • coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) e hanno realizzato esclusivamente operazioni esenti
  • i produttori agricoli che nel 2009 hanno conseguito un volume d'affari non superiore a 7mila euro
  • chi esercita attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività riportate nella tabella allegata al Dpr 640/1972 e non ha optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non hanno esercitato, nel 2009, altra attività rilevante agli effetti dell'Iva
  • le associazioni senza fini di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco (legge 398/1991) esonerate dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
  • i soggetti passivi Iva residenti in altri Stati comunitari che, nel 2009, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta
  • i contribuenti che si sono avvalsi del regime dei "minimi"
  • i soggetti di cui all'articolo 74 del Dpr 917/1986 (organi e amministrazioni dello Stato; comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi, comunità montane, province e regioni)
  • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
  • le persone fisiche che nel 2009 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25mila euro, anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale.

Da quest'anno, inoltre, l'esonero riguarda anche i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio per poter utilizzare in compensazione il credito annuale di importo superiore a 10mila euro, così come stabilito dall'articolo 10 del decreto legge 78/2009.

Fra le altre novità presenti nella bozza del modello, l'istituzione dei campi 5 nei righi CD1 e CD2 della sezione II ("Dati relativi alle operazioni effettuate"), che riguardano, rispettivamente, le cessioni e gli acquisti di beni strumentali.

Informazioni dettagliate, inoltre, per i non residenti, ai quali non è più consentito assumere una duplice posizione Iva. In presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, infatti, gli adempimenti relativi alle operazioni della casa madre non possono essere assolti mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta (articolo 11, decreto legge 135/2009).

Il modello di comunicazione annuale dati Iva dovrà essere presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro il 1° marzo 2010 (il 28 febbraio, scadenza ordinaria, cade di domenica).

r.fo. - pubblicato il 12/01/2010
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