Condonabile la lite sul diritto a un'agevolazione


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Condonabile la lite sul diritto a un'agevolazione
Autore: Consuelo Calcagno - aggiornato il 03/04/2006
N° doc. 1391
03 04 2006 - Edizione delle 13:15  
 
Corte di cassazione, sentenza n. 4239 del 24 febbraio 2006

Condonabile la lite sul diritto a un'agevolazione

Nuova pronuncia sull'ambito di applicazione dell'articolo 16 della legge 289/2002
 
La disciplina introdotta dall'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vale a dire la possibilità di addivenire a una definizione agevolata delle controversie con il fisco, non costituisce una novità assoluta nel nostro ordinamento tributario.
Già in passato sono stati utilizzati istituti normativi similari, come, ad esempio, l'articolo 2-quinquies del Dl n. 564/94 (convertito in legge n. 656 del 30 novembre 1994) e l'articolo 9-bis del Dl n. 79/97 (convertito in legge n. 140 del 28 maggio 1997) - cui hanno fatto seguito le rispettive circolari esplicative - che hanno consentito l'estinzione agevolata delle controversie, di importo non elevato, con l'Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, rispetto alle leggi ricordate, la nuova normativa presenta, quale elemento di rilievo, la possibilità di definire tutte le liti, senza limite di valore, incluse quelle dichiarate inammissibili con una pronuncia non passata in giudicato.

L'aumentato numero di sentenze della Corte di cassazione sono prova delle dispute interpretative sorte intorno all'istituto in esame e, soprattutto, a proposito della definizione del suo ambito di applicazione.
In particolare, con la sentenza n. 2962/2006, la Corte ha stabilito che l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione rientra pienamente nell'alveo degli atti definibili di cui all'articolo 16 della legge n. 289/2001; con la pronuncia n. 2800/2006, ha considerato egualmente suscettibile di sanatoria, ex articolo 16, la controversia nella quale il contribuente contesti l'atto con cui l'Amministrazione, nel richiedere un'imposta incontrovertibilmente dovuta, determina anche l'ammontare delle conseguenti pene pecuniarie.
Occorre, però, nel caso suddetto, che il contribuente contesti specificamente le pene in questione, costituendo questa contestazione l'unico profilo sanabile della controversia.

Da ultimo, con la sentenza n. 4239/2006, la Corte ha dichiarato che "è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 289/2002 la controversia in cui il contribuente contesti l'atto con cui l'amministrazione, nel liquidare l'imposta dovuta, affermi che il contribuente è decaduto dal diritto ad una agevolazione".
Nel caso di specie, il contribuente aveva acquistato un terreno fruendo dei benefici di cui alla legge n. 604 del 1954.
L'Amministrazione finanziaria ha in seguito contestato, al contribuente medesimo, il non aver dedicato la propria prevalente attività alla coltivazione del fondo (così come prescritto dalla legge in questione), dichiarandolo decaduto dal beneficio de quo, con richiesta, mediante avviso di liquidazione, del pagamento dell'imposta complementare non riscossa in precedenza.

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso con cui il contribuente ha richiesto la definizione agevolata della controversia, ex articolo 16 della legge n. 289/2002, negata dall'Agenzia delle entrate.
La Corte, per verificare la condonabilità della lite, ha ritenuto necessario accertare, in via preliminare, se l'avviso di liquidazione, da cui è scaturita la controversia, fosse da considerare come vero e proprio atto impositivo o se, piuttosto, dovesse essere inteso come un mero atto di riscossione.
A parere dei giudici di legittimità, non si poteva che propendere per la natura impositiva dell'atto, in considerazione, peraltro, del fatto che l'ufficio, con l'avviso suddetto, non si era limitato a un mero calcolo di quanto pacificamente dovuto, ma aveva quantificato l'imposta dovuta dal contribuente dopo avere accertato che lo stesso era decaduto dall'agevolazione di cui alla legge n. 604/1954.

La sentenza de quo costituisce, pertanto, il più recente, e di sicuro non ultimo, intervento volto a delimitare i confini della nuova normativa in tema di condono.
In attesa delle pronunce che seguiranno, non si può fare a meno di notare il carattere fagocitante che la norma in esame sta assumendo, giustificato dalla ratio con cui la stessa è stata introdotta.
Non vi è dubbio, infatti, che essa costituisca un importante strumento adottato dal legislatore al fine del perseguimento di un duplice obiettivo: assicurare al bilancio statale un congruo flusso finanziario in entrata e decongestionare il carico di lavoro delle Commissioni tributarie nei vari gradi di giudizio, onde consentire un miglior funzionamento della giustizia tributaria.
 
Consuelo Calcagno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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