Conguaglio divisionale su base catastale.Ma va riferito all'intera massa ereditaria - Risoluzione n. 136/E del 14 giugno 2007.


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Conguaglio divisionale su base catastale.Ma va riferito all'intera massa ereditaria - Risoluzione n. 136/E del 14 giugno 2007.
Autore: Alessandra Gambadoro - aggiornato il 18/06/2007
N° doc. 3510
18 06 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Risoluzione n. 136/E del 14 giugno 2007

Conguaglio divisionale su base catastale
Ma va riferito all'intera massa ereditaria

Chiarite le regole per il calcolo della base imponibile a cui applicare il criterio tabellare
 
In caso di divisione del patrimonio ereditato da cui scaturiscono conguagli superiori al 5 per cento delle quote di diritto, per determinare gli importi tassabili in base al criterio catastale, occorre innanzitutto considerare il conguaglio in riferimento al valore complessivo della massa, compresi i beni diversi dagli immobili abitativi.

E' questo il primo passo del procedimento indicato nella
risoluzione n. 136/E del 14 giugno 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate risponde a un notaio il quale, incaricato di dividere tra fratelli il patrimonio lasciato dalla madre defunta, riscontra che ad alcuni condividenti vanno beni il cui valore, superiore al 5 per cento della quota di diritto, comporta la corresponsione di un conguaglio.

Il professionista chiede se la tassazione possa avvenire sul valore fiscale delle somme date a pareggio e non sul loro importo effettivo, in considerazione del fatto che il pagamento del conguaglio può essere equiparato a un atto di acquisto e torna pertanto applicabile la previsione contenuta nel comma 497 dell'articolo 1 della Finanziaria 2006. La norma citata consente - dietro specifica richiesta resa dall'acquirente al notaio e recepita nell'atto - di tassare sul valore catastale, e non in base al corrispettivo dichiarato, le cessioni di immobili abitativi (e relative pertinenze) nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Nella risposta, l'Agenzia delle entrate, richiamandosi alle disposizioni contenute nel Testo unico del registro, ricorda innanzitutto che la divisione, quando comporta il superamento della quota di diritto spettante, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. Dal momento, poi, che il citato comma 497, nel riconoscere l'applicabilità del criterio catastale per la determinazione della base imponibile, si riferisce alle cessioni ..., per le divisioni senza conguaglio non può utilizzarsi il criterio tabellare; lo stesso, invece, è applicabile al conguaglio divisionale, come tra l'altro già puntualizzato nella circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007.

L'Agenzia indica poi il procedimento da seguire per la determinazione della base imponibile a cui, nella fattispecie rappresentata, è possibile applicare il criterio del "prezzo-valore". Nel dettaglio, occorre:
"
- determinare la parte del conguaglio monetario pagato in corrispettivo del valore dell'immobile abitativo (a tal fine occorre riferire il conguaglio al valore complessivo netto della massa comune, comprensivo del valore attribuito ai beni diversi da immobili abitativi);
- calcolare il rapporto tra la quota parte del conguaglio come sopra determinato e il valore complessivo dell'immobile abitativo;
- applicare il rapporto di cui al precedente punto al valore catastale dell'immobile ai fini della determinazione del prezzo-valore da trattare ai sensi del citato comma 497
".

 
Alessandra Gambadoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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