Consiglio di Stato: allattamento per il padre con la madre casalinga


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Consiglio di Stato: allattamento per il padre con la madre casalinga
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 27/10/2008
N° doc. 9825


Consiglio di Stato: allattamento per il padre con la madre casalinga

 

Con sentenza n. 4293/2008, la sesta sezione del Consiglio di Stato, confermando una precedente decisione del TAR della Toscana, ha affermato che, ai sensi del D.L.vo n. 151/2001, i permessi per allattamento fino ad un anno di età del bambino, spettano anche al lavoratore nel caso in cui la moglie sia impegnata come casalinga. La sentenza che, ovviamente, fa testo soltanto nel caso portato all’esame del Consiglio afferma che “premesso che il padre, che non sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l’espressione possa dirsi comprensiva della “lavoratrice” casalinga. La nozione di lavoratore assume diversi significati nell’ordinamento, e in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche, è a quest’ultimo che occorre far riferimento, trattandosi di una norma rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità. In tale prospettiva, essendo noto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (sul punto una interessante ricostruzione è fornita dalla Cassazione con la sentenza n. 20324/2005, al fine di risolvere il problema della risarcibilità del danno da perdita della relativa capacità di lavoro), non può che valorizzarsi la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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