Consolidato nazionale: dal quadro GN al modello CNM (5)


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Consolidato nazionale: dal quadro GN al modello CNM (5)
Autore: Antonio Mastroberti - aggiornato il 21/10/2005
N° doc. 879
21 10 2005 - Edizione delle 14:30  
 
Modello Unico 2005-SC

Consolidato nazionale: dal quadro GN al modello CNM (5)

Ritenute e altri crediti d'imposta; oneri detraibili; eccedenze da quadro RK; acconti, crediti da quadro RU
 
Per effetto del consolidamento dei redditi, gli obblighi di versamento a saldo e in acconto competono esclusivamente alla consolidante, tenuta a liquidare l'Ires di gruppo. Ne deriva che ciascuna società aderente al consolidato nazionale è tenuta a "comunicare" a quest'ultima i dati necessari per consentire l'utilizzo delle "proprie" ritenute, per applicare le detrazioni connesse alle erogazioni liberali effettuate, nonché per fruire dei crediti d'imposta spettanti e degli acconti autonomamente versati.
Le sezioni IV e V del quadro GN (modello Unico-SC) consentono a ciascuna società appartenente al gruppo di comunicare alla consolidante una serie di dati rilevanti per la liquidazione dell'imposta, che vengono memorizzati da quest'ultima nel quadro NX e "spesi" nel quadro CN del modello CNM.
Si veda la tab. n. 1.

Tab. n. 1
Credito od onere Quadro GN,
UNICO
Quadro NX,
mod. CNM
Quadro CN,
mod. CNM
Oneri detraibili
Crediti per imposte pagate all'estero
Altri crediti d'imposta
Ritenute
Eccedenze da quadro RK
Acconti versati
Crediti da quadro RU

Sez. IV - GN13
Sez. IV - GN14
Sez. IV - GN15
Sez. IV - GN16
Sez. IV - GN17
Sez. IV - GN18
Sez. V - GN19 e s.

Sez. I
Sez. III
Sez. IV
Sez. V
Sez. VIII
Sez. IX
Sez. VI

CN6
CN9
CN10
CN11
CN17 e CN20
CN17
CN14


In tal modo, nel modello CNM, è assicurato l'utilizzo delle partite creditorie nella disponibilità di ciascun soggetto partecipante al gruppo consolidato.

Ritenute e altri crediti d'imposta
Per quanto riguarda il trasferimento delle ritenute non emergono particolari complessità: esse vengono sommate nel modello CNM e conservano le medesime prerogative di sempre, erodendo l'Ires di gruppo dovuta o alimentando la differenza a favore dello stesso (rigo CN13), mentre per quanto riguarda i crediti per imposte pagate all'estero va evidenziato che nel rigo GN14 vanno indicati solo i crediti relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori alla tassazione di gruppo, che, a tal fine, sono stati determinati nel quadro RS del modello Unico 2005-SC(1).
Sul punto, corre l'obbligo di sottolineare che tali crediti si differenziano da quelli determinati nel quadro NR del modello CNM, in quanto, fermo restando che si tratta del medesimo istituto (articolo 165 del Tuir) in quest'ultimo caso siamo in presenza di imposte riferibili a redditi prodotti in costanza dell'opzione, e, pertanto, si rende applicabile l'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 9 giugno 2004(2). Infine, anche per quanto riguarda la voce "Altri crediti d'imposta", di cui a rigo GN15, non emergono particolari complicazioni nel trasferimento al soggetto consolidante, che riporterà tali crediti nel rigo CN10 del modello CNM(3).
Con riferimento alla sezione IV del quadro GN, resta quindi da esaminare nel dettaglio l'attribuzione alla consolidante degli oneri detraibili, delle eccedenze da quadro RK nonché degli acconti versati.

Oneri detraibili
Nel caso delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 78 del Tuir(4), rileva la capienza dell'imposta lorda scaturente dalla dichiarazione dei redditi del consolidato e pertanto, dopo avere liquidato l'Ires di gruppo nel modello CNM, il soggetto consolidante potrà verificare la capienza delle detrazioni, ovviamente sulla base degli oneri a tal fine opportunamente trasferiti da ciascuna consolidata.

Esempio
Si consideri l'opzione di gruppo (triennio "2004-2006") tra la società controllante Alfa e le due società controllate, Beta e Gamma: la società Beta ha effettuato, mediante versamento bancario, erogazioni liberali in favore di partiti o movimenti politici per un importo pari a 10.000 euro, mentre l'Ires complessivamente dovuta dal gruppo, calcolata sul reddito imponibile di cui al rigo CN4 del modello CNM (si ipotizzi un importo pari a 5.000 euro), risulta pari a 1.650 euro. Inoltre, si supponga che le altre società appartenenti al gruppo, e cioè Alfa (consolidante) e Gamma, non abbiano effettuato erogazioni liberali di cui all'articolo 78 del Tuir.
In tal caso, la società Beta comunica alla consolidante l'importo degli oneri detraibili, pari a 10.000 euro, indicando quest'ultimo valore nel rigo GN13 (sezione IV del quadro GN). La società consolidante Alfa potrà così determinare la detrazione effettivamente spettante, che corrisponde in questo caso al 19 per cento dell'importo trasferito da Beta, ma rimane comunque ferma la compilazione della sezione I del quadro NX, modello CNM. In tale sede, nella colonna 1 del rigo NX2 sarà indicato il codice fiscale della società Beta, mentre in colonna 2 il relativo importo, pari a 10.000 euro.
Si veda la tab. n. 2:

Tab. n. 2: ritaglio della sez. I, quadro NX


L'importo di 10.000 euro, e cioè gli oneri detraibili sostenuti da Beta e trasferiti al gruppo, sarà riportato nel rigo NX7(5), deputato ad accogliere la somma degli oneri detraibili trasferiti da ciascuna società appartenente al gruppo consolidato (da NX1 a NX6), ivi comprese le eventuali somme erogate dalla consolidante, esposte nel rigo NX1.
E' chiaro che una volta attribuiti, tali oneri risultano nella disponibilità della società consolidante; quest'ultima, sulla base di quanto esposto nel rigo NX7, potrà calcolare l'importo della detrazione potenzialmente spettante, fermo restando il limite costituito dall'Ires di gruppo, liquidata nel quadro CN.
Si veda la tab. n. 3:

Tab. n. 3: ritaglio del quadro CN, dal reddito imponibile all'imposta netta


Nel caso in esame, la detrazione potenzialmente applicabile, pari a 1.900 euro, è stata ricondotta all'imposta sul reddito delle società calcolata sulla base del reddito consolidato di rigo CN4, per cui la differenza (250) non risulta fruibile.

Eccedenze da quadro RK
In base all'articolo 118, comma 2, del Tuir, l'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni previste dall'articolo 43-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, norma che, letteralmente, "resta ferma" anche per il caso in esame. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 9 giugno 2004, ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo può cedere ai fini della compensazione con l'Ires dovuta dalla consolidante anche le eccedenze d'imposta ricevute ai sensi del predetto articolo 43-ter del Dpr n. 602 del 1973.
Il trasferimento avviene attraverso l'indicazione nel rigo GN17 (sezione IV del quadro GN) di quanto confluito nel corrispondente rigo RX4 dopo il "passaggio" per il quadro RK, ma va precisato che, in questo caso, il trasferimento al gruppo consolidato va segnalato anche indicando nella colonna 5 del quadro RX4 l'importo dell'eccedenza (di cui a colonna 1) che viene trasferito al gruppo.
Per quanto riguarda invece il modello CNM, le eccedenze in esame sono recepite nella sezione VIII del quadro NX, che va compilata secondo le modalità già esaminate in relazione alle altre sezioni del medesimo quadro. Ne deriva che il rigo NX54 accoglie l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta cedute al gruppo, come indicate nei righi da NX48 a NX53. Tale importo va riportato nella colonna 2 del rigo NX55.

Le predette eccedenze sono utilizzabili in diminuzione dei versamenti dell'Ires, sia a titolo di acconto che di saldo, e, a tal fine, la società o ente consolidante "spende" l'importo ricevuto nel quadro CN:
  • in colonna 1 del rigo CN17, in diminuzione degli acconti dovuti di cui a colonna 3 del medesimo rigo
  • in colonna 1 del rigo CN20, in diminuzione del saldo dell'Ires dovuta, di cui a colonna 3 del medesimo rigo.

L'importo utilizzato in tal modo va quindi memorizzato nella colonna 3 del rigo NX55, mentre la colonna 4 del medesimo rigo accoglie le eccedenze che residuano dopo le descritte operazioni di utilizzo.

Acconti
Considerando lo sfasamento temporale tra i termini di versamento (20 giugno per i solari) e quelli entro cui perfezionare l'opzione (30 giugno per i solari, ma per effetto delle proroghe si è giunti al 31 dicembre(6)), con riferimento al periodo d'imposta 2004 è possibile che gli acconti siano stati versati separatamente da ciascuna società appartenente al gruppo consolidato(7). In tal caso, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del Tuir, gli acconti autonomamente versati da parte di ciascuna società appartenente al gruppo vanno comunicati alla società o ente consolidante compilando la propria dichiarazione dei redditi (quadro GN). Del resto, per il periodo d'imposta 2004, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera l), del Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344(8), gli acconti sono stati determinati autonomamente con riferimento alla posizione di ciascuna società aderente al gruppo. Per quanto concerne invece più in generale il primo anno di opzione, ad esempio il 2005 in relazione al triennio "2005-2007", ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del Tuir, ciò che rileva è la somma algebrica dei redditi di ciascuna consolidata(9).
Anche in questo caso, il meccanismo dichiarativo è sostanzialmente analogo a quelli già descritti con riferimento alle altre partite creditorie trasferite alla consolidante: il punto di partenza è ancora una volta il quadro GN (rigo GN18) del modello Unico 2005-SC, che trova la propria interfaccia dichiarativa nella sezione IX del quadro NX del modello CNM, ma rimane fermo che le somme versate a titolo di acconto trovano poi "cittadinanza" nel quadro CN, deputato alla liquidazione dell'Ires dovuta dal gruppo. In particolare, nel rigo CN17, trovano spazio, oltre alle somme versate dalla società o ente consolidante, anche quelle versate dalle altre società appartenenti alla tassazione di gruppo.

Crediti da quadro RU
Per il trasferimento al gruppo consolidato dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese (da quadro RU) è stata predisposta un'apposita sezione del quadro GN.
Si veda la tab. n. 4.

Tab. n. 4


Ciascun soggetto aderente al consolidato è tenuto a indicare, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da GN19 a GN23, il codice del credito, l'anno di riferimento e l'ammontare del credito trasferito al gruppo.
In merito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si rende applicabile al caso di specie il limite di 516.456,90 euro, in quanto l'importo complessivamente utilizzabile dei crediti da quadro RU è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle Amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato(10). Si evidenzia peraltro che essendo tale fattispecie riconducibile alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 9 giugno 2004, il trasferimento di tali crediti incontra comunque il limite dell'Ires dovuta dal gruppo a titolo di acconto e di saldo(11).

Rimane peraltro ferma la necessità di recepire l'importo di tali crediti nella sezione VI del quadro NX, modello CNM, nella quale, in corrispondenza di ciascun rigo/credito di cui ai righi da NX36 a NX40 (individuato dal codice credito di cui a colonna 1), saranno indicati i dati relativi all'anno di riferimento (colonna 2), al codice fiscale della società cedente (colonna 3), e al relativo importo ricevuto (colonna 4).
Dopo essere stato recepito nella sezione VI del quadro NX, il credito trasferito si rende utilizzabile dalla società o ente consolidante nel rigo CN14 del quadro CN (modello CNM), fino a concorrenza dell'Ires dovuta di cui al rigo CN13.

5 - continua. Le prime quattro puntate sono state pubblicate nei giorni 5, 7, 14 e 17 ottobre; la sesta su FISCOoggi di lunedì 24


NOTE:
1) Più precisamente, tali crediti vengono determinati nel "Prospetto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero", e il credito fruibile (normalmente nel quadro RN) risulta dall'importo indicato nella sezione II, righi RS83 e RS84, colonna 4. E' quindi chiaro che, una volta determinato, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 117 del Tuir, tale credito anziché essere riportato nel quadro RN troverà spazio nel quadro GN.

2) Ci occuperemo dell'impatto sul modello CNM di tale disposizione nel successivo intervento, che sarà pubblicato su FISCOoggi di lunedì 24.

3) Per l'individuazione di tali crediti si rimanda alle istruzioni al modello Unico 2005-SC, rigo RN14. Potrebbe trattarsi, ad esempio, del credito previsto all'articolo 26, comma 1, del Tuir, disposizione che prevede un riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

4) L'articolo 9 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 prevede che, nella dichiarazione dei redditi del consolidato, si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli da 78 a 80 del Tuir. Per quanto concerne le detrazioni, potrebbe quindi trattarsi delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del Tuir, o di quelle in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l-ter, del Tuir.

5) Per esigenze di sintesi, la tab. n. 2 non riporta tutti i righi della sezione I del quadro NX, che è composta di sette righi

6) Da ultimo, per quanto concerne il 2004, ved. il Dpcm 27 ottobre 2004.

7) Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 20 dicembre 2004, n. 53, sia nel regime transitorio che per primo il periodo d'imposta in cui ha inizio il consolidato, è consentito che l'acconto possa essere versato unicamente dal consolidante, anche per conto delle consolidate, prima della comunicazione dell'opzione, purché siano rispettati i termini di versamento e l'importo complessivamente versato non risulti carente.

8) In base a tale disposizione transitoria, l'acconto è effettuato assumendo come imposta del periodo d'imposta precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate.

9) Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del Tuir, "Per il primo periodo la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate".

10) L'Agenzia delle Entrate rimanda alla precedente risoluzione n. 86 del 24 maggio 1999.

11) In tal senso, ved. l'esempio n. 5.1 di cui alla citata circolare n. 53/E dell'Agenzia delle Entrate.

 
Antonio Mastroberti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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