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Consolidato nazionale e mondiale, ecco il modello 2008. |
Autore: Sonia Angeli - aggiornato il 10/01/2008 |
N° doc. 7156 |
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09 01 2008 - Edizione delle 18:00 | |
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La bozza è su www.agenziaentrate.gov.it |
Consolidato nazionale e mondiale, ecco il modello 2008 |
Aggiornato con le indicazioni fornite dalla circolare 25/2007 sulle società non operative |
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È disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate la bozza del modello di dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con le relative istruzioni. Un unico modello per il consolidato nazionale e mondiale, ma con quadri dedicati. In comune, il frontespizio e i quadri relativi all'utilizzo dei crediti, alla determinazione dell'imposta, alla cessione delle eccedenze Ires e ai prospetti vari.
L'istituto del consolidato è un'opzione facoltativa che consiste nella possibilità, per un gruppo di imprese residenti, di costituire un reddito complessivo globale in capo a una delle società partecipante (consolidante), consolidato nazionale, o di determinare un'unica base imponibile, consolidato mondiale, quando si tratta di un gruppo di imprese non residenti. Il nuovo modello 2008 è stato aggiornato con le indicazioni fornite dalla circolare 25 del 4 maggio 2007 in materia di società non operative.
Presentazione La dichiarazione deve essere presentata all'agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese dopo la chiusura del periodo d'imposta. La società o ente controllante deve farlo in forma autonoma. Mentre le dichiarazioni delle imprese appartenenti allo stesso gruppo possono essere trasmesse telematicamente - solo attraverso il servizio Entratel - anche da uno solo dei soggetti interessati.
Versamenti I versamenti risultanti dalle dichiarazioni devono essere effettuati entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Entro il trentesimo giorno successivo dalla scadenza indicata, i versamenti devono essere maggiorati degli interessi pari allo 0,40 per cento. Le società che invece approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il saldo Ires entro il 16 del mese successivo all'approvazione del bilancio.
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Sonia Angeli | |
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