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24 07 2007 - Edizione delle 17:00 | |
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Risoluzione n. 183/E del 24 luglio 2007 |
Consorzi di bonifica. Lasciapassare per l'energia scontata |
Iva ridotta al 10 per cento per gli impianti irrigui. Per la Commissione europea non è aiuto di Stato |
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L'aliquota Iva al 10% sulle forniture di "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione" è applicabile fin dall'entrata in vigore della legge n. 266/2005. Questa la conclusione cui giunge la risoluzione n. 183/E del 24 luglio, non essendo necessaria l'autorizzazione della Commissione europea ai fini della compatibilità con il trattato Ue in materia di aiuti di Stato, dal momento che la stessa ha stabilito che la "misura notificata non costituisce aiuto".
L'agenzia delle Entrate, integrando la risoluzione n. 72/E del 18 aprile scorso nella quale aveva affermato che alle prestazioni citate - non essendo pervenuta la preventiva autorizzazione della Commissione europea - andava applicata l'aliquota ordinaria del 20 per cento, riconosce ora, con decorrenza retroattiva, la tassazione agevolata.
L'Organismo comunitario, infatti, con decisione del 19 giugno 2007, ha affermato che la "misura notificata non costituisce aiuto"; pertanto, non è necessaria alcuna autorizzazione secondo la procedura prevista dall'articolo 88 del trattato Ue.
Di conseguenza, la condizione - posta dal legislatore nazionale nella norma che ha introdotto l'agevolazione (articolo 1, comma 42, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) - dell'approvazione da parte dell'esecutivo europeo è da intendersi soltanto cautelativa e l'operatività della disposizione va considerata con decorrenza fin dall'entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2006.
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r.fo | |