Contenzioso Irap. Linea morbida dell'Agenzia delle entrate.


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Contenzioso Irap. Linea morbida dell'Agenzia delle entrate.
Autore: Flavio Ferrini - aggiornato il 22/02/2007
N° doc. 2234
 
22 02 2007 - Edizione delle 13:30  
 
Circolare n. 9/E del 14 febbraio 2007

Contenzioso Irap. Linea morbida dell'Agenzia delle entrate

Uffici indirizzati verso l'accoglimento delle eventuali richieste di rinuncia al ricorso con accordo sulle spese
 
La circolare n. 9/E del 14 febbraio fornisce istruzioni agli uffici delle Entrate allo scopo di favorire la soluzione delle controversie pendenti con i contribuenti che prima del 3 ottobre 2006 - data in cui la Corte di giustizia europea ha emanato la sentenza dichiarante l'Irap compatibile con il sistema comunitario - avevano attivato la procedura di rimborso dell'imposta versata, nella speranza che la pronuncia dell'organismo comunitario fosse loro favorevole.

Nella sentenza C-475/03 è stato affermato che l'Irap ha caratteristiche tali da non poter essere considerata come una imposta sulla cifra d'affari, ai sensi dell'articolo 33, numero 1, della sesta direttiva, e che tale articolo "deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta di cui si discute nella causa principale".

Si ricorda che la sentenza è giunta a conclusione di una controversia sorta circa tre anni or sono, quando l'Agenzia delle entrate rigettò una domanda di rimborso dell'Irap presentata da parte della banca popolare di Cremona, che sosteneva di non dover essere assoggettata a una imposta, l'Irap, ritenuta troppo simile all'Iva e, quindi, non compatibile con l'articolo 33 della sesta direttiva europea, che vieta agli Stati membri l'introduzione di tributi simili all'Iva.

In seguito al rigetto della domanda di rimborso, l'istituto bancario presentò un ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale, con ordinanza 9 ottobre 2003, n. 39/2/03, sollevò la causa presso la Corte di giustizia.
Le conclusioni cui giunsero gli Avvocati generali, in accordo con le eccezioni sollevate dalla Ctp, e l'identificazione di caratteristiche comune alle due imposte, indussero molti contribuenti ad attivare la procedura di rimborso dell'Irap versata, allo scopo di poter beneficiare degli effetti di un'eventuale sentenza della Corte di giustizia che avesse dichiarato l'incompatibilità dell'Irap con la sesta direttiva.
Come noto, e come ricordato sopra, i giudici comunitari, con sentenza C-475/03 del 3/10/2006, hanno "assolto" l'Irap, affermando che, per le sue caratteristiche, non può essere considerata simile all'Iva.

Alla luce di tale decisione, pur tenendo presente la conseguente perdita di rilievo delle eccezioni formulate dai contribuenti-ricorrenti, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/2007, suggerisce agli uffici locali, nonostante la mancanza di un interesse in tal senso dell'Amministrazione, l'accoglimento delle eventuali richieste di rinuncia al ricorso presentate dal contribuente, con accordo sulle spese, quale soluzione atta a favorire una rapida definizione delle controversie.

Alla base di un tale indirizzo v'è la considerazione che il contenzioso è stata determinato anche dal contenuto delle conclusioni dei due Avvocati generali presso la Corte di giustizia; le stesse conclusioni che potrebbero comunque indurre il giudice a non addebitare le spese alla parte soccombente, nel caso che i contribuenti continuassero la lite, compensando le stesse.
Alla luce di tutto ciò, l'accoglimento delle richieste di rinuncia al ricorso presentate dal contribuente, con accordo sulle spese, appare sicuramente la soluzione migliore, preferibile in termini più generali di economicità e atta a ridurre notevolmente i giudizi pendenti presso le Commissioni tributarie.

 
Flavio Ferrini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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