Contribuenti minimi pronti al debutto - Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007.


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Contribuenti minimi pronti al debutto - Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007.
Autore: Stefano Latini - aggiornato il 24/12/2007
N° doc. 7040
21 12 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007

Contribuenti minimi pronti al debutto

Al via dal 1° gennaio il regime semplificato per imprenditori, artisti e professionisti con ricavi/compensi sotto i 30mila euro
 
E' ai nastri di partenza il regime fiscale semplificato e agevolato introdotto dalla legge finanziaria 2008, cosiddetto dei contribuenti minimi. L'operazione, che potrebbe interessare a partire dal prossimo anno circa 700mila soggetti, è disegnata per chi esercita un'attività d'impresa, artistica o professionale riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma, entro la specifica tipologia di "attività minima". Il regime si applica già a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per questa ragione, con la circolare n. 73/E del 21 dicembre, è stato deciso di anticipare la diffusione delle disposizioni contenute nell'emanando decreto ministeriale al fine di fornire agli operatori e ai contribuenti il quadro completo della disciplina e delle sue modalità operative.

Condizioni d'accesso
Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro. Ai fini della determinazione di questo limite - come precisa la circolare - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. Nel caso in cui siano svolte contemporaneamente più attività, il limite va invece riferito alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle singole attività.

Ulteriori condizioni: il limite all'acquisto dei beni strumentali
Oltre al limite contabile relativo a ricavi e compensi, il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.

Applicazione del regime dei minimi: si parte dal 1° gennaio 2008
I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. Questo per coloro che già esercitano un'attività. Riguardo invece i contribuenti che iniziano un'attività, d'impresa, arte o professione, e presumono di possedere i medesimi requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti.

Disapplicazione del regime semplificato
L'eventuale disapplicazione del regime dei contribuenti minimi può avvenire seguendo due strade: per opzione, ossia tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare le imposte nei modi ordinari, oppure per legge per perdita dei requisiti. Ulteriore possibilità di fuoriuscita dal regime è infine quella legata all'invio di un avviso di accertamento che, al termine dell'intero processo, diviene definitivo.

Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

E l'Irap scompare dai bilanci
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive.

Come si determina il reddito: spazio al principio di cassa
Riguardo la determinazione del reddito imponibile riferito ai contribuenti che sceglieranno di avvalersi del regime dei minimi, la norma stabilisce che l'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa", considerando cioè il momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso nonché l'effettivo sostenimento dei costi. Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, si estende e trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi.

Regime transitorio
Proprio in considerazione della peculiarità delle regole di determinazione del reddito applicabili ai contribuenti che optano per il regime dei minimi, è previsto e disciplinato un periodo transitorio. Il fine è quello di coordinare e di rendere possibile il passaggio dal regime ordinario e quello dei minimi senza provocare duplicazioni o salti d'imposta relativi ai periodi di entrata e di uscita dal regime.

 
Stefano Latini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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