L'articolo 5, legge 289/02, in quanto di "interpretazione autentica", estende retroattivamente la lettura imposta solo per il futuro dal Dl 209/02
SINTESI: In tema di Irap, con la legge n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, il legislatore ha provveduto per la prima volta ad interpretare autenticamente il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3, enucleando un significato della norma interpretata non solo compatibile con il suo tenore letterale ma costituente, anzi, "l'unico contenuto possibile" della norma stessa, secondo cui alla determinazione della base imponibile concorrono in ogni caso i contributi erogati a norma di legge. La legge n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, è, in altre parole, di contenuto più ampio, ma non contrastante, con l'originario DL n. 209 del 2002, art. 3, comma 2-quinquies, introdotto dalla legge di conversione n. 265 del 2002, estendendo retroattivamente in via di interpretazione autentica una lettura della norma precedentemente imposta solo per il futuro.
Sentenza n. 21749 del 14 ottobre 2009 (udienza del 23 settembre 2009)
Corte di cassazione, SS.UU. civ. - Pres. Carbone, Rel. D'Alessandro
Irap - Inclusione della base imponibile - Contributi incassati - Servizio di trasporto pubblico locale - D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Sentenza n. 21749 del 14 ottobre 2009 (udienza del 23 settembre 2009)
Corte di cassazione, SS.UU. civ. - Pres. Carbone, Rel. D'Alessandro
Irap - Inclusione della base imponibile - Contributi incassati - Servizio di trasporto pubblico locale - D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Pubblicato il 21/10/2009