Contributi regionali alle p.a. fuori dall Irap - Risoluzione n. 34/E del 5 febbraio 2008.


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Contributi regionali alle p.a. fuori dall Irap - Risoluzione n. 34/E del 5 febbraio 2008.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 05/02/2008
N° doc. 7640
05 02 2008 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 34/E del 5 febbraio 2008

Contributi regionali alle p.a. fuori dall'Irap

L'esclusione vale per somme strettamente connesse a costi indeducibili
 
I contributi erogati a norma di legge dalle Regioni alle amministrazioni pubbliche, che per alcune attività optano per il regime di determinazione della base imponibile Irap con il metodo degli enti commerciali, non concorrono alla formazione di quest'ultima se direttamente correlati con componenti negativi non deducibili.
Questa, in sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 34/E del 5 febbraio, a una istituzione comunale che gestisce alcuni servizi sociali: una residenza extraospedaliera e un centro diurno per anziani non autosufficienti, nonché i servizi scolastici di trasporto e ristorazione.

Dopo aver specificato che fra le entrate esposte nel proprio bilancio vi sono sia i contributi regionali diretti a retribuire il personale che lavora presso la casa di riposo e il centro diurno sia i versamenti effettuati dal Comune per garantire il funzionamento dei servizi alle scuole, l'istituzione chiede in particolare di sapere se i contributi regionali concorrono o meno alla determinazione della base imponibile Irap come stabilito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo che disciplina l'imposta regionale (Dlgs 446/1997) e se le somme ricevute da parte del Comune concorrono o meno alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo).

Articolata la risposta dell'Agenzia che, in primo luogo, ricapitola la disciplina per la determinazione della base imponibile ai fini Irap da parte delle amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni, qualora per alcune attività esercitate - aventi, per l'appunto, carattere commerciale - optino per il regime previsto per gli enti commerciali. L'articolo 5 del Dlgs 446/97 - ricorda la risoluzione - prevede che la base imponibile ai fini Irap "è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente". Il successivo articolo 11, comma 3 - prosegue la risoluzione - "stabilisce che ai fini della determinazione della base imponibile Irap dei soggetti che applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 5, concorrono, fra l'altro, i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione", fra i quali sono compresi i costi relativi al personale.

Occorre a questo proposito precisare - ma ciò non rileva nel merito della risposta - che l'ultima Finanziaria ha riordinato la materia, riformulando tra l'altro sia l'articolo 5 che l'11. In particolare, di quest'ultimo articolo è stato abrogato il comma 3, il cui contenuto è confluito nel novellato articolo 5.

Tornando all'oggetto del quesito, i tecnici dell'Agenzia spiegano che, ai fini dell'esclusione dalla base imponibile Irap di contributi erogati a norma di legge, la "correlazione" richiesta dalla norma "deve essere diretta e tale da individuare e vincolare in modo preciso e inequivocabile la destinazione del contributo erogato. Deve sussistere cioè un rapporto - nesso logico - reso esplicito dalla legge istitutiva tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo". Principio tra l'altro già chiarito con la risoluzione 330/2002.

Nel caso in questione - come si rileva dalla delibera della Giunta regionale allegata all'istanza di interpello - i contributi erogati dalla Regione sono direttamente correlati con il costo del personale impiegato presso la residenza e il centro per anziani: possono dunque essere esclusi dalla determinazione della base imponibile Irap.

Quanto infine al secondo quesito - relativo all'eventualità che le somme erogate dal Comune alla propria istituzione concorrano o meno alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap -, l'Agenzia osserva che il problema non sussiste, dato che il soggetto in questione non ha una propria autonomia giuridica ed è parte del Comune. Quest'ultimo infatti, come precisato anche nell'istanza di interpello, "predispone un solo modello Unico" comprensivo delle attività commerciali proprie e dell'istituzione che ne cura i servizi sociali. In assenza, dunque, di un rapporto intersoggettivo, le somme costituiscono semplici passaggi da un capitolo a un altro del conto consuntivo del Comune.

 
Chiara Ciranda
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