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La denominazione dei codici tributo “9026”, “9027”, “9028”, istituiti con la risoluzione n. 173/2001, e utilizzati per il versamento delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito di controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), viene integrata per adeguare la loro descrizione alle modifiche normative intervenute negli ultimi anni. Ferme restando le modalità di pagamento, la nuova dicitura è: “Imposta sul reddito delle persone giuridiche/Imposta sul reddito delle società (Ires)”. |