Cooperative edili ammesse al reverse charge - Risoluzione n. 243/E dell'11 settembre 2007.


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Cooperative edili ammesse al reverse charge - Risoluzione n. 243/E dell'11 settembre 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 11/09/2007
N° doc. 3922
11 09 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 243/E dell'11 settembre 2007

Cooperative edili ammesse al reverse charge

Inversione contabile anche per le prestazioni rese dai soci artigiani Nelle fasi intermedie dell'intervento, Iva con aliquota ordinaria
 
Il meccanismo del reverse charge si applica anche nelle ipotesi in cui la cooperativa che opera nel settore dell'edilizia affida ai propri soci, imprenditori artigiani, i lavori assunti sulla base di un contratto soggetto alla citata disciplina dell'inversione contabile, regime che comporta il trasferimento sul cessionario degli obblighi relativi al pagamento dell'Iva.

E' il principale chiarimento contenuto nella
risoluzione n. 243/E dell'11 settembre, con la quale l'agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti da una società cooperativa che effettua prevalentemente lavori di completamento di edifici abitativi (tinteggiatura, stuccatura) e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in massima parte subappaltandoli ai soci artigiani.

Il documento di prassi ricorda innanzitutto in quali casi va adottato il meccanismo del reverse charge:
  • prestazioni di servizi rese da subappaltatori a imprese edili che fungono da appaltatori o, a loro volta, subappaltatori relativamente alla realizzazione di un intervento edilizio
  • appaltatore e subappaltatore devono effettuare prestazioni riconducibili alle attività cui si riferiscono i codici della sezione F della tabella Atecofin 2004
  • anche alle prestazioni relative a contratti di prestazioni d'opera.

Esaminando il caso rappresentato nell'istanza d'interpello, i tecnici dell'Agenzia ritengono di poter estendere ai rapporti fra cooperativa e soci il principio già espresso - con la circolare n. 19/2007 - per i rapporti tra consorzi e società associate. In quell'occasione, è stato precisato che, quando il consorzio agisce in base a un contratto di subappalto per il quale trova applicazione il meccanismo del reverse charge, quest'ultimo si riflette nei rapporti interni e può essere applicato anche da parte della società associata (v. "Sul reverse charge si aggiusta la rotta", su FISCOoggi del 19 aprile 2007).

Una seconda puntualizzazione riguarda, invece, la tassazione Iva a cui assoggettare le prestazioni in oggetto. La risoluzione ricorda che l'aliquota agevolata del 10% prevista per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni si applica soltanto nei confronti del consumatore finale, non anche nelle fasi intermedie dell'intervento. Pertanto, alle prestazioni di servizi (e alle cessioni di beni) rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera va applicata l'aliquota ordinaria.

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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