Cooperative: nuove regole per la prevalenza - 1.


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Cooperative: nuove regole per la prevalenza - 1.
Autore: Chiara Putzolu - aggiornato il 07/04/2006
N° doc. 1411
07 04 2006 - Edizione delle 14:30  
 
Decreto interministeriale del 30 dicembre 2005

Cooperative: nuove regole per la prevalenza - 1

Introdotto un regime derogatorio ai parametri fissati dal codice civile
 
Con la riforma del diritto societario, a opera del Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, si è assistito a un profondo mutamento della disciplina codicistica dedicata alle società cooperative.
In particolare, il genus delle società cooperative è stato scisso in due distinte categorie: "cooperative a mutualità prevalente" e "cooperative diverse".
Tale distinzione è operata sulla base del peso con cui viene perseguito lo scopo mutualistico, elemento specializzante della tipologia societaria in esame, così come previsto dagli articoli 2512 e seguenti del codice civile.

Solo alle cooperative "a mutualità prevalente" è riservato il godimento delle disposizioni fiscali agevolative dettate in materia, secondo quanto sancito dall'articolo 223-duodecies, penultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile(1).
Ciò in considerazione del fatto che le agevolazioni tributarie hanno la funzione di sostenere e incentivare tale forma di impresa solo qualora il profilo della mutualità sia preponderante nello svolgimento dell'attività, ossia quando sia prevalente l'apporto dei soci e limitato il cosiddetto lucro soggettivo.

Secondo quanto prescritto dal codice civile, rientrano nel novero delle cooperative a mutualità prevalente quelle che contemplano nel loro statuto le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile e che rispettano alcuni parametri di tipo contabile.
Più nel dettaglio, le clausole statutarie obbligatoriamente previste dispongono:
  1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
  2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
  3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
  4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Sul fronte degli apporti forniti dai soci, l'articolo 2512 c.c. stabilisce che il requisito della prevalenza va considerato in relazione al tipo di scambio mutualistico attuato e, pertanto, può dirsi sussistente in quelle cooperative che:

  1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi
  2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci
  3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Tali parametri devono essere evidenziati contabilmente seguendo le indicazioni riportate nel successivo articolo 2513(2).
Il venir meno dei requisiti sopra descritti, clausole statutarie e parametri di prevalenza, determina la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, con conseguente decadenza dei benefici fiscali(3).

Con specifico riferimento alle condizioni di prevalenza, la decadenza si verifica quando la cooperativa non raggiunge le percentuali previste dall'articolo 2513 c.c. per due esercizi consecutivi e ha effetto a partire dal secondo esercizio.
In tal caso, gli amministratori della società sono tenuti a redigere un bilancio "straordinario" per definire il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, che saranno devolute ai fondi mutualistici in caso di trasformazione della cooperativa in società lucrativa.

I parametri su cui si fonda la sussistenza del requisito della prevalenza, così come descritti dall'articolo 2513, possono, tuttavia, essere derogati ex lege.
Dispone, infatti, l'articolo 111-undecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che "Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio".

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto del 30 dicembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2006, n. 20), che stabilisce criteri alternativi per la definizione della prevalenza in relazione allo svolgimento di talune attività e che, tra altro, specifica la verifica del requisito al ricorrere di eventi straordinari.


1 - continua


NOTE:
1) Peraltro, in ottemperanza alla prescrizione dettata dal legislatore delegante con l'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

2) Articolo 2513 (Criteri per la definizione della prevalenza)
Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

3) Testualmente recita l'articolo 2545-octies che "
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione
".

 
Chiara Putzolu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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