Cooperative: nuove regole per la prevalenza - 2


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Cooperative: nuove regole per la prevalenza - 2
Autore: Chiara Putzolu - aggiornato il 11/04/2006
N° doc. 1422
11 04 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Decreto interministeriale del 30 dicembre 2005

Cooperative: nuove regole per la prevalenza - 2

Norme diverse in base all'attività esercitata
 
Regimi derogatori
Il decreto interministeriale del 30 dicembre 2005 (ministro delle Attività produttive, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze) ha introdotto regimi derogatori al criterio di determinazione della mutualità prevalente, specificando regole diverse a seconda della tipologia di attività esercitata dalle cooperative.
In questa sede saranno esaminate le più significative novità disciplinate dal legislatore nell'ambito dei settori di attività con più ampia diffusione territoriale.

Con riferimento alle cooperative di lavoro e quelle cosiddette miste (nelle quali sono attuati più tipologie di scambi mutualistici, fra cui, ad esempio, l'apporto di lavoro) sono state offerte importanti precisazioni relativamente al calcolo disposto dall'articolo 2513 del codice civile.
Appare opportuno ribadire che, in forza di tale disposizione, è imposto alle cooperative di verificare il rapporto fra totale dei costi sostenuti dalla stessa, a fronte di rapporti di lavoro, e la parte di essi corrispondente alle retribuzioni percepite dai soli soci lavoratori; solo al superamento della soglia del 50 per cento si acquisisce la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Per effetto del regime derogatorio introdotto dal citato decreto, il rispetto del vincolo percentuale è agevolato dall'eliminazione, al denominatore, dei costi per le "unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione" nonché del "costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa".

Per quanto concerne la prima delle ipotesi sopra indicate, si pensi alle norme che favoriscono l'inserimento lavorativo del personale diversamente abile, quali, a titolo esemplificativo, quelle contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e nella legge 14 luglio 1957, n. 594 (Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi).
Circa l'impossibilità di acquisire la qualità di socio per espressa previsione normativa, va invece menzionato il disposto di cui all'articolo 2527 c.c., secondo comma, per cui "non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa".
Sempre per effetto del decreto, vanno, inoltre, espunti dal denominatore i costi afferenti a lavoratori non soci di nazionalità straniera impiegati in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini dello Stato.

Passando alle cooperative agricole, si segnalano significative modifiche apportate al previgente sistema.
Con specifico rilievo per le cooperative di allevamento, si dispone che il criterio della prevalenza è rispettato "quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso", mutuando quanto disposto dal legislatore fiscale per la determinazione del reddito agrario(1).
In assenza della nuova regola, per tali categorie di cooperative si sarebbe continuato a fare riferimento al criterio sancito nell'articolo 2513, comma 3, ossia in base alla quantità o valore dei capi di allevamento "conferiti".

Nelle cooperative agricole di conduzione associata dei terreni, si assiste a una precisazione rispetto ai regimi ordinari, perché la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati supera il 50 per cento dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.

Fra le disposizioni del decreto si segnalano poi quelle inerenti le cooperative per il commercio equo e solidale, per le quali sono stati certamente effettuati ragionamenti analoghi a quelli sottostanti la previsione codicistica relativa alle cooperative sociali(2), disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per le cooperative sociali, in ragione della elevata connotazione mutualistica dell'attività svolta, la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è riconosciuta di diritto.
Infatti, ai sensi dell'articolo 111-septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali, che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, "sono considerate indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile (criteri per la definizione della prevalenza), cooperative a mutualità prevalente".

Analoga precisazione viene fatta dal decreto per quelle cooperative che in via preponderante operano in settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale; per queste, il requisito della mutualità prevalente viene riconosciuto a prescindere dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile.
Segue la definizione di attività di commercio equo e solidale che consiste nella "vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 381/91, con garanzia di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato".

Nella norma è, pertanto, espressa la funzione tipica del commercio equo e solidale, che consiste nel promuovere la circolazione di beni prodotti in paesi in cui lo sfruttamento dei lavoratori è purtroppo la regola.
Resta aperta l'eventuale inclusione di altre attività da far rientrare nella previsione generale di "settori di particolare rilevanza sociale", quali, a titolo esemplificativo, attività di tipo assistenziale ovvero ricreativo.
Il perseguimento di finalità sociali potrà, quindi, legittimare la cooperativa ad attribuirsi la qualifica di mutualità prevalente in virtù della previsione del decreto, che tuttavia non si applica a quelle cooperative che già rivestono la forma sociale, e per le quali la qualifica è riconosciuta ex lege ai sensi dell'articolo 111-septies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Per quel che concerne i regimi derogatori alla prevalenza operanti a favore di tutte le tipologie di cooperative, in quanto dettati sulla base di caratteristiche oggettive, e non soggettive, dell'attività svolta, il decreto precisa le modalità con cui effettuare la verifica dei parametri.
Quando, infatti, il mancato raggiungimento delle condizioni di cui all'articolo 2513 c.c. è determinato da cause eccezionali, quali calamità naturali o avversità atmosferiche "dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle colture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi".
Ne consegue che i dati contabili riferibili agli esercizi interessati dagli eventi straordinari, che hanno impedito il regolare svolgimento dell'attività d'impresa, non rilevano ai fini della verifica dei predetti parametri.

Con riferimento alle cooperative di consumo che tra la propria compagine sociale annoverano anche soci persone giuridiche è, inoltre, prevista una importante regola dettata ai fini del rapporto di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 2513.
In presenza di soci persone giuridiche, il rapporto fra i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci e il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni va incrementato al numeratore anche degli importi relativi alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalla cooperativa nei confronti di persone fisiche socie degli stessi enti giuridici.
Sulla decorrenza degli effetti del decreto, si attende una pronuncia del ministero delle Attività produttive che consenta di applicare i regimi derogatori già per il primo biennio di validità delle regole sulla prevalenza (2004-2005).

Considerazioni finali
Con i regimi derogatori sopra descritti, il legislatore ha inteso ancorare la verifica dei parametri di prevalenza a una più dettagliata individuazione delle tipologie di attività di volta in volta esercitate attraverso la tipologia societaria cooperativa.
In tal senso, ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla circolare n. 648 del 13 gennaio 2006, emanata dal ministero delle Attività produttive, in cui, tra l'altro, sono stati precisati i requisiti di prevalenza per le società cooperative assoggettate a procedura di liquidazione.

La liquidazione, sia essa volontaria, d'ufficio o coatta, rappresenta il momento conclusivo della vita dell'impresa e comporta la realizzazione delle attività mediante la vendita e l'estinzione dei debiti, di modo che l'eventuale residuo attivo sia distribuito ai soci.
Quindi, in tale fase, viene svolta un'attività di tipo "straordinario", in cui prevale l'aspetto di mera dismissione del patrimonio d'impresa; ne consegue l'impossibilità di rilevare quei parametri oggettivi indicati dall'articolo 2513 del codice civile.
Al ricorrere di tale procedura, la circolare ha, infatti, chiarito in via interpretativa che "ogni considerazione in materia di sussistenza o meno di mutualità prevalente deve essere riferita allo status rilevabile al momento della delibera della assemblea straordinaria di liquidazione o al momento della emanazione del decreto ministeriale che dispone lo scioglimento d'ufficio o la liquidazione coatta amministrativa".


2 - fine. La prima parte è stata pubblicata venerdì 7


NOTE:
1) Dispone infatti l'articolo 32, comma 2, lettera b), del Tuir, che sono considerate attività agricole: "l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste". 2) Per una disamina completa del regime fiscale delle cooperative sociali, sia consentito rinviare a GALARDO-PUTZOLU, "
L'Ires per le cooperative", in FISCOoggi del 20 maggio 2005.
 
Chiara Putzolu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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