Costi auto, anche il finanziamento segue la norma speciale


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Costi auto, anche il finanziamento segue la norma speciale
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 27/05/2008
N° doc. 9037
27 05 2008 - Edizione delle 13:30  
 
Unico 2008 - Teleconferenza di ItaliaOggi

Costi auto, anche il finanziamento segue la norma speciale

Gli interessi passivi relativi all'acquisizione dei mezzi assoggettati alla disciplina dell'articolo 164 del Tuir
 
La percentuale di deducibilità delle spese sostenute per autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti si applica all'intero ammontare dei costi. In caso di vendita di un automezzo riscattato a seguito di leasing, la plusvalenza ha rilevanza fiscale in misura pari al rapporto tra i canoni dedotti e quelli complessivamente dovuti. Gli interessi passivi su finanziamenti per l'acquisto di automezzi rientrano nella disciplina dell'articolo 164 del Tuir. Deducibili nei limiti previsti dall'articolo 96 quelli portati in bilancio a incremento del costo degli immobili-patrimonio.
Queste alcune delle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate in occasione della Teleconferenza di ItaliaOggi su Unico 2008.

Trattamento dei costi auto nel caso di fringe benefit
La percentuale di deducibilità, pari al 90%, riconosciuta per le spese e gli altri componenti negativi di reddito sostenuti per gli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, dunque, va applicata all'intero ammontare dei costi appostati in bilancio e non al netto di quanto determinato come fringe benefit in capo al dipendente. Ad esempio, ipotizzando costi auto per 1.000 e fringe benefit pari a 100, la deduzione complessiva sarà pari a 900 e non a 910.

Vendita dell'automezzo riscattato da contratto di leasing
In caso di cessione di un automezzo riscattato a seguito di un contratto di locazione finanziaria ceduto nello stesso periodo d'imposta del riscatto, in assenza di quote di ammortamento pregresse cui fare riferimento, la plusvalenza realizzata assume rilevanza fiscale nella misura pari al rapporto tra l'ammontare dei canoni dedotti e l'ammontare complessivo dei canoni dovuti. "Non si pone alcun problema", spiega l'Agenzia, "nel caso in cui il bene è stato ammortizzato per almeno un periodo d'imposta". In questa ipotesi, trova infatti applicazione il comma 2 dell'articolo 164 del Tuir: "Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato".

Interessi passivi su finanziamenti per acquisto di automezzi
Gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisto dei veicoli indicati all'articolo 164 del Tuir rientrano nell'ambito di applicazione della stessa norma e non delle disposizioni ordinarie in materia (articoli 98, 96 e 96 del Tuir per il periodo d'imposta 2007 e articolo 96 per il 2008). L'articolo 164, infatti, costituisce "una disciplina di carattere speciale", dettata in relazione a tutti i costi, indipendentemente dalla loro specifica natura, sostenuti in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati, compresi dunque gli interessi passivi. Di conseguenza, spiega l'Agenzia, "qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo".
In particolare, gli interessi passivi sostenuti per finanziamenti contratti in relazione ai veicoli in questione potranno essere:
  • interamente dedotti, se relativi a veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali ovvero adibiti a uso pubblico
  • dedotti nella misura del 40% del loro ammontare se riferibili a veicoli a motore non destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali
  • dedotti nella misura del 90% se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Trattamento degli interessi passivi
Gli interessi passivi portati in bilancio a incremento del costo dei cosiddetti immobili-patrimonio di cui all'articolo 90 del Tuir rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 96, con le conseguenti limitazioni alla deducibilità. Ciò perché l'eventuale patrimonializzazione di interessi passivi operata in bilancio a incremento del valore di iscrizione di immobili-patrimonio è, in ogni caso, priva di rilevanza fiscale. Se gli interessi passivi sostenuti in relazione a tali immobili riguardano finanziamenti diversi da quelli contratti per la loro acquisizione, gli stessi saranno integralmente deducibili.

 
Chiara Ciranda
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