Costi dai paradisi fiscali. Una sanzione che fa felici tutti.


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Costi dai paradisi fiscali. Una sanzione che fa felici tutti.
Autore: Michele Andriola - aggiornato il 18/01/2007
N° doc. 2001

Finanziaria 2007

Costi dai paradisi fiscali. Una sanzione che fa felici tutti

La mancata separata indicazione in dichiarazione non è più punita con l’indeducibilità dell’onere
ma con il pagamento di una somma che può andare da 500 a 50mila euro

I commi 301 e seguenti dell’articolo unico della Finanziaria del 2007 pongono fine a una questione sorta lo scorso anno, caratterizzata da contrastanti prese di posizione, da interventi chiarificatori dell’Agenzia delle entrate e da primi interventi giurisprudenziali.
Ci si riferisce all’omessa o tardiva separata indicazione nella dichiarazione dei redditi degli ammontari dedotti, derivanti da transazioni con soggetti residenti o ubicati nei “paradisi fiscali”, prevista dall’ultimo periodo dell’undicesimo comma dell’articolo 110 del Tuir.

A seguito di una campagna di controlli avviata dall’Agenzia delle entrate, erano stati riscontrati svariati casi di omissione della predetta indicazione, il che comportava – stando al disposto del menzionato articolo 110, undicesimo comma – l’applicazione della sanzione impropria dell’indeducibilità del costo sostenuto.
A tal fine, si era posto l’ulteriore problema di quali fossero le conseguenze sanzionatorie nell’ipotesi in cui, a seguito di avvio dell’attività di controllo sostanziale, il contribuente avesse provveduto a rettificare la sua dichiarazione dei redditi, sanando l’omessa separata indicazione dei predetti componenti negativi di reddito.

Sul punto, era intervenuta l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 12/E del 17 gennaio 2006, chiarendo che dopo l’avvio di attività di controllo sostanziale non era più possibile sanare l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi, presentando una nuova dichiarazione, e avrebbe dovuto applicarsi la sanzione impropria prevista dal menzionato undicesimo comma.
Tale presa di posizione ufficiale aveva comportato che gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate avviassero il contenzioso tributario, ogniqualvolta l’omissione fosse stata sanata dopo l’avvio delle operazioni di controllo sostanziale.

La Finanziaria 2007 è intervenuta sulla materia, seguendo tre direttrici:

  1. soppressione della sanzione impropria prevista dal menzionato ultimo periodo dell’undicesimo comma dell’articolo 110 del Tuir, fermo restando l’obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo (comma 301)
  2. aggiunta del comma 3-bis all’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in cui si prevede una nuova sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro (comma 302)
  3. estensione retroattiva della disposizione del comma 302 alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria (comma 303).

Tuttavia, tale efficacia retroattiva è subordinata alla condizione che il contribuente fornisca la prova di cui al primo periodo dell’undicesimo comma dell’articolo 110 del Tuir, e, cioè, alternativamente:

  • che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva
  • che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.

Qualora sia fornita la predetta prova, resta comunque ferma l’applicazione della sanzione per violazioni formali, di cui all’articolo 8, primo comma, del Dlgs n. 471 del 1997.

Come può agevolmente notarsi, la “filosofia” dell’intervento normativo è duplice.
Da un lato, si elimina la sanzione impropria, perché ritenuta eccessivamente onerosa per i contribuenti e a rischio di censura di incostituzionalità, sostituendola con una sanzione amministrativa proporzionale all’ammontare dei componenti negativi di reddito omessi o erroneamente indicati, con un range di oscillazione tra un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro.
Dall’altro lato, si vuole risolvere il pregresso contenzioso, estendendo retroattivamente l’efficacia della nuova sanzione amministrativa prevista dal comma 302, ferma restando l’effettiva spettanza della deduzione del costo sulla base dell’inversione dell’onere della prova, prevista dal primo periodo dell’undicesimo comma dell’articolo 110 del Tuir.


Michele Andriola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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