Credito Iva non dichiarato: detrazione solo con l accertamento


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Credito Iva non dichiarato: detrazione solo con l accertamento
Autore: Fisco Oggi - Angelo D'Andrea - aggiornato il 26/03/2009
N° doc. 10789

Credito Iva non dichiarato: detrazione solo con l'accertamento

Il contribuente non può attribuirselo autonomamente. Deve essere l'Agenzia a verificarlo e riconoscerglielo
Il credito Iva maturato ieri, e non dichiarato oggi, può essere portato a detrazione domani solo se nel frattempo l'ufficio delle Entrate ha avuto modo di verificarne l'esistenza, in seguito ad accertamento induttivo (articolo 55, Dpr 633/1972). In altri termini, nessun contribuente può autonomamente attribuirsi un credito Iva e portaselo a futura detrazione; deve essere l'Amministrazione a riconoscerglielo.
E' questa, in sostanza, la questione trattata e risolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, con la sentenza n. 67 del 23 dicembre scorso.
La vicenda
Nel maggio 2008, un'associazione agraria del Trentino presentava ricorso alla Commissione tributaria opponendosi a una cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr 633/1972, con la quale l'Amministrazione intendeva recuperare un credito Iva di 3.165 euro; un credito di cui l'ufficio delle Entrate nulla sapeva, dal momento che il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione Iva del 2004 per l'anno d'imposta 2003, anno in cui sarebbe scaturito il vantato credito.
L'Associazione faceva leva sulla risoluzione 74/2007. La lettura di tale documento aveva portato il contribuente a convincersi che il credito maturato in un anno in cui la dichiarazione era stata omessa poteva essere recuperato in detrazione al più tardi entro il secondo anno successivo a quello in cui era sorto il credito stesso. Recuperato a detrazione oppure richiesto a rimborso, in base all'articolo 21 del Dlgs 546/1992.
Tra le due strade, il contribuente aveva scelto la prima. Il credito c'era, così risultava ai suoi stessi conti.
Al ricorso rispondeva l'agenzia delle Entrate, sostenendo che mancava qualsiasi prova dell'esistenza effettiva di quel credito Iva. Certo, il contribuente lo sapeva per se stesso, ma l'Amministrazione non l'aveva accertato e, dunque, non poteva riconoscere alcun diritto conseguente, che si trattasse di detrazione o rimborso. L'Agenzia specificava che l'onere della prova del credito gravava senza ombra di dubbio sul contribuente. E nel merito, poi, della citata risoluzione 74/2007, l'Amministrazione affermava che quanto in essa stabilito non doveva essere considerato in contrasto con quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza 16477/2004 e, cioè, che nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, si escludeva il diritto alla detrazione del credito Iva, restando fermo invece quello di richiederne il solo rimborso, ex articolo 21, Dlgs 546/1992.
Il collegio giudicante risolveva la questione propendendo per le conclusioni dell'Amministrazione che, in sostanza, batteva sulla carenza delle prove relativamente all'esistenza del credito e, dunque, sull'inesistenza del diritto alla sua detrazione. Nell'avallare la posizione di parte pubblica, i giudici ricostruivano la vicenda a partire dalla lettura degli articoli 30 e 55 del Dpr 633/72.
La prima disposizione, al comma 1, prescrive che l'eccedenza risultante dalla dichiarazione annuale può essere computata in restituzione nell'anno successivo o richiesta a rimborso. La seconda prevede che, ove il contribuente non abbia presentato la dichiarazione, l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo dell'imposta dovuta. Quest'ultima norma esclude che il credito d'imposta nel caso di omissione della dichiarazione possa essere successivamente recuperato a detrazione. Solo richiesta di rimborso, in caso di mancata dichiarazione, dunque. Così come affermava la Cassazione; così come faceva notare, citando la stessa Suprema corte, l'ufficio locale. E la risoluzione 74/2007? Non doveva essere intesa nel senso che un diritto alla detrazione del credito Iva persiste sempre a prescindere dal fatto che l'Amministrazione avesse effettivamente esercitato il potere/dovere di cui dispone, cioè il potere/dovere di accertamento? No, la risposta è negativa. In conclusione, i giudici sono inequivocabili: l'accertamento d'ufficio è fondamentale e sostanziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione di un credito Iva. Se l'ufficio non ha esercitato tale potere, il credito "non esiste", nel senso che "non esiste ai fini della detrazione", ma rimane aperta la strada del rimborso.
 
Angelo D'Andrea - pubblicato il 26/03/2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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