Credito Iva resistente all'oblio - Risoluzione n. 74/E del 19 aprile 2007.


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Credito Iva resistente all'oblio - Risoluzione n. 74/E del 19 aprile 2007.
Autore: Maria Ingraffia - aggiornato il 02/05/2007
N° doc. 3258
02 05 2007 - Edizione delle 16:40  
 
Risoluzione n. 74/E del 19 aprile 2007

Credito Iva resistente all’oblio

Le condizioni che “ostacolano” la decadenza dal diritto alla detrazione nei casi di mancato riporto o di omessa presentazione della dichiarazione
 
Con la risoluzione n. 74/E del 19 aprile, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata circa la decadenza del diritto di detrazione del credito Iva nel caso di mancato riporto dello stesso nelle dichiarazioni annuali successive, ovvero nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale.

Per quanto attiene alla possibilità di fruire del credito Iva, esposto correttamente nella dichiarazione annuale relativa all’anno in cui lo stesso è maturato, ma non riportato nelle dichiarazioni successive perché omesse, l’Agenzia ha chiarito che la mancata esposizione nella dichiarazione relativa all’anno successivo non comporta la perdita del diritto alla detrazione, in quanto la decadenza si verifica solamente qualora il credito o l’eccedenza dell’imposta versata non sia riportata nella prima dichiarazione utile.
Tale principio è avvalorato da quanto stabilito, in materia di accertamento induttivo, dall’articolo 55 del Dpr n. 633/1972. La disciplina in questione prevede, infatti, che nell’ipotesi in cui il contribuente non abbia presentato la dichiarazione annuale, l’ufficio può procedere in ogni caso all’accertamento induttivo, computando in detrazione “soltanto” i versamenti eventualmente eseguiti e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni che individuano, con cadenza mensile o trimestrale, la situazione del contribuente in esito alle operazioni poste in essere nel corrispondente periodo. In proposito, la Cassazione, con la sentenza n. 8602 del 2 ottobre 1996, ha chiarito che l’avverbio “soltanto” implica il diniego alle detrazioni diverse da quelle elencate, sanzionando, perciò, l’omissione della denuncia annuale con la perdita dei crediti non risultanti dalle liquidazioni mensili o trimestrali del periodo e non anche di quello maturato nel periodo anteriore e per il quale il contribuente abbia chiesto la successiva detrazione.
Una difforme interpretazione, infatti, penalizzerebbe di fatto i contribuenti che optano per la detrazione del credito nel periodo successivo anziché per il rimborso immediato, causando, così, una ingiustificata disparità di trattamento.

Tale orientamento era stato recepito e accolto con le circolari nn. 23 e 222 dell’allora dipartimento delle Entrate del ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente del 25 gennaio 1999 e del 30 novembre 2000, accordanti la possibilità di scomputare dall’imposta dovuta non solo i versamenti eventualmente eseguiti e le imposte detraibili, ma anche il credito maturato nell’anno precedente non chiesto a rimborso e computato in detrazione nel periodo successivo previa annotazione nel registro degli acquisti.

Dalla giurisprudenza e dalla prassi consolidata, perciò, si deduce che se il contribuente opta in un determinato anno per il computo in detrazione del credito d’imposta nell’anno successivo, omettendo, poi, di presentare la relativa dichiarazione (ovvero la trasmette oltre 90 giorni dal termine ultimo di presentazione), il credito potrà essere detratto nelle liquidazioni periodiche degli anni successivi e l’eventuale eccedenza residua potrà essere indicata nella prima dichiarazione Iva utile, a condizione, comunque, che il predetto credito sia stato correttamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche Iva ovvero nel modello F24, se utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi.

Per quanto attiene, invece, ai crediti emergenti da dichiarazioni annuali omesse o tardive, ovvero presentate oltre i termini previsti, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi circa la possibilità di intraprendere, su richiesta del contribuente, l’attività di accertamento induttivo al fine di determinare l’esatto ammontare del credito non dichiarato.
In proposito, è stato chiarito che, a norma del combinato disposto degli articoli 8 del Dpr n. 322/1998, e 19 del Dpr 633/1972, la decadenza del diritto alla detrazione del credito ricorre quando l’esercizio dello stesso non sia esercitato "al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Al riguardo, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 544 del 1996, ha precisato che nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione annuale, pur avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisce il credito di imposta, e abbia operato la detrazione nella dichiarazione relativa al mese di competenza, non è imputabile alcuna decadenza a suo carico, poiché tale circostanza si verifica esclusivamente qualora la detrazione non sia computata nel mese di competenza e non sia poi recuperata nella dichiarazione annuale.
Di conseguenza, se il mancato esercizio del diritto di recupero, in sede di dichiarazione annuale, dei crediti d’imposta non indicati nei mesi di competenza ne comporta la decadenza, la stessa fattispecie non è rinvenibile nel caso in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza e non risulti, invece, dalla dichiarazione annuale, perché omessa. Il motivo di tale distinzione è riconducibile, nella possibilità, riconosciuta in sede di accertamento induttivo all’ufficio, di computare in detrazione non solo i versamenti eseguiti dal contribuente, ma anche le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni mensili, per cui il diritto alla detrazione è negato esclusivamente con riferimento ai crediti d’imposta relativi a operazioni non registrate o non risultanti dalle liquidazioni periodiche.

L’Amministrazione finanziaria ha, comunque, precisato che il diritto alla detrazione è subordinato all’accertamento dell’esistenza del credito relativo all’anno per il quale la dichiarazione è stata omessa. Qualora tale accertamento non dovesse essere effettuato, al contribuente, in ogni caso, è riconosciuta la possibilità di chiedere la restituzione del credito Iva attraverso la procedura di rimborso, prevista dall’articolo 21 del Dlgs n. 546 del 1992 (rimborso cosiddetto anomalo), entro i termini ivi indicati.

 
Maria Ingraffia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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