Da azienda speciale a Spa. Condizionato il conferimento agevolato - Risoluzione n. 135/E del 14 giugno 2007.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Da azienda speciale a Spa. Condizionato il conferimento agevolato - Risoluzione n. 135/E del 14 giugno 2007.
Autore: Marcello Maiorino - aggiornato il 15/06/2007
N° doc. 3503
15 06 2007 - Edizione delle 14:15  
 
Risoluzione n. 135/E del 14 giugno 2007

Da azienda speciale a Spa. Condizionato il conferimento agevolato

"Contestualità" e "funzionalità". I presupposti per godere della totale esenzione impositiva
 
In caso di trasformazione di azienda speciale in società di capitale, il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali beneficiano dell'esenzione da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali. Ai fini della fruibilità del citato regime di favore, occorre però un nesso di contestualità o, quanto meno, una connessione funzionale sotto il profilo giuridico-formale, tra la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali e i conferimenti dei beni di proprietà degli enti locali alle medesime società. Lo ha precisato l'Agenzia dell'entrate con la risoluzione n. 135/E del 14 giugno 2007.

Il documento di prassi trae spunto da un'ipotesi di trasformazione di una azienda speciale in Spa, disciplinata dall'articolo 115 del Dlgs n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali), che al comma 1 prevede testualmente: "I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime".

La trasformazione in questione è costitutiva, in ossequio al dettato normativo del successivo comma 2 del medesimo articolo 115, ai cui sensi "La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente...".
Nel corpus della norma (comma 3), è altresì prevista una procedura articolata nel tempo ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti; infatti "...gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima".

Il comma 6 dell'articolo 115 prevede un regime di favore per il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1, che si sostanzia nell'esenzione di tali operazioni da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali.
La risoluzione, procedendo all'interpretazione del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'articolo 115 del Dlgs n. 267 del 2000, osserva che, ai fini della fruibilità del citato regime di favore, occorre un nesso di contestualità o, quanto meno, una connessione funzionale sotto il profilo giuridico-formale, tra la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali e i conferimenti dei beni di proprietà degli enti locali alle medesime società.
Laddove, invece, tale contestualità non ricorra e nel caso in cui i beni oggetto del conferimento, pur strumentali e utili all'esercizio dell'attività istituzionale della società, non siano riconducibili alla unitaria causa giuridica della trasformazione, non è applicabile la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 115 del Dlgs n. 267 del 2000.

 
Marcello Maiorino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware