Dal Trattato Italia-Libia all F24. Codici tributo per i petrolieri


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Dal Trattato Italia-Libia all F24. Codici tributo per i petrolieri
Autore: Fisco Oggi - r.fo. - aggiornato il 09/06/2009
N° doc. 11061

Dal Trattato Italia-Libia all'F24. Codici tributo per i "petrolieri"

L'addizionale Ires è dovuta a partire dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino al 2028
Strada aperta verso l'F24 per l'addizionale Ires sui "petrolieri", introdotta nell'ambito del Trattato Italia-Libia (ratificato con la legge n. 7/2009). Sono stati, difatti, istituiti, con la risoluzione n. 148/E del 9 giugno i seguenti codici tributo: "2013" (denominato "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas- art.3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata"), "2014" (denominato "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas- art. 3, c. 2, L n. 7/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione"), "2015" (denominato "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, L. n.7/2009 - Saldo").
Assoggettati al maggior tributo (a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028) sono società di capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: 
  • con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate alla citata attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio
  • emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
  • con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
L'addizionale, pari al 4% dell'utile ante-imposte risultante dal conto economico, va versata qualora l'incidenza fiscale (determinata dal rapporto tra l'onere netto per l'Ires corrente, differita e anticipata - comprensivo della cosiddetta Robin Hood tax - e per le eventuali imposte sostitutive, e l'utile prima delle imposte) sia inferiore al 19 per cento. Il suo importo non può, comunque, eccedere il minore fra 
  • quello determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico
  • quello corrispondente a determinate percentuali del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, diminuito dell'utile di periodo e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati.
Nessun pagamento è dovuto per gli esercizi in perdita.
Va tenuto, infine, presente, che, ai fini del calcolo dell'incidenza fiscale, sono esclusi dall'onere netto per l'Ires gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale, ovvero insieme con le quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Effetti che devono, però, essere mantenuti (o, se non rilevati, devono condurre a una rettifica dell'onere netto) nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso, tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5% della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.

r.fo. - pubblicato il 09/06/2009
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