L'addizionale Ires è dovuta a partire dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino al 2028
Strada aperta verso l'F24 per l'addizionale Ires sui "petrolieri", introdotta nell'ambito del Trattato Italia-Libia (ratificato con la legge n. 7/2009). Sono stati, difatti, istituiti, con la risoluzione n. 148/E del 9 giugno i seguenti codici tributo: "2013" (denominato "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas- art.3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata"), "2014" (denominato "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas- art. 3, c. 2, L n. 7/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione"), "2015" (denominato "Addizionale IRES 4% settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, L. n.7/2009 - Saldo").
Assoggettati al maggior tributo (a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028) sono società di capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi:
- con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate alla citata attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio
- emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
- con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
L'addizionale, pari al 4% dell'utile ante-imposte risultante dal conto economico, va versata qualora l'incidenza fiscale (determinata dal rapporto tra l'onere netto per l'Ires corrente, differita e anticipata - comprensivo della cosiddetta Robin Hood tax - e per le eventuali imposte sostitutive, e l'utile prima delle imposte) sia inferiore al 19 per cento. Il suo importo non può, comunque, eccedere il minore fra
- quello determinato applicando all'utile prima delle imposte la differenza tra il 19 per cento e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico
- quello corrispondente a determinate percentuali del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, diminuito dell'utile di periodo e aumentato degli acconti sul dividendo eventualmente deliberati.
Nessun pagamento è dovuto per gli esercizi in perdita.
Va tenuto, infine, presente, che, ai fini del calcolo dell'incidenza fiscale, sono esclusi dall'onere netto per l'Ires gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale, ovvero insieme con le quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Effetti che devono, però, essere mantenuti (o, se non rilevati, devono condurre a una rettifica dell'onere netto) nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso, tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5% della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.
Va tenuto, infine, presente, che, ai fini del calcolo dell'incidenza fiscale, sono esclusi dall'onere netto per l'Ires gli effetti di imposta corrente, differita e anticipata, relativi alle società incluse nello stesso consolidato fiscale nazionale o mondiale, ovvero insieme con le quali è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale. Effetti che devono, però, essere mantenuti (o, se non rilevati, devono condurre a una rettifica dell'onere netto) nel caso in cui le partecipazioni in tali società siano oggetto di svalutazione. In ogni caso, tali effetti rilevano in misura non superiore al 27,5% della svalutazione della partecipazione alla quale si riferiscono, come risultante dal conto economico.
r.fo. - pubblicato il 09/06/2009