Dal giudice di merito, un'interpretazione impeccabile.


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Dal giudice di merito, un'interpretazione impeccabile.
Autore: Marcello Maiorino - aggiornato il 28/08/2007
N° doc. 3860
28 08 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Sentenza n. 13218 del 6 giugno 2007

Dal giudice di merito, un'interpretazione impeccabile

Esclusivamente suo il suo potere di procedere a indagini per accertare la volontà negoziale delle parti
 
L'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto, o di una qualsiasi clausola negoziale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del Dpr n. 131/1986, importa indagini rimesse esclusivamente al potere discrezionale del giudice del merito. Tale attività è un tipico "accertamento di fatto", intangibile in sede di legittimità ove logicamente e compiutamente motivato. E' in sintesi quanto deciso dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 13218 del 6 giugno 2007.

Questi i fatti da cui ha preso origine la controversia.
Con un atto registrato veniva ceduta un'unità immobiliare sotto la condizione sospensiva dell'inesistenza di nuove iscrizioni ipotecarie o trascrizioni comunque pregiudizievoli della validità e dell'immediata efficacia dell'acquisto, o impeditive della valida opponibilità a qualsiasi terzo.
L'ufficio riscuoteva la sola imposta fissa, rimandando la liquidazione al verificarsi della condizione sospensiva. Sulla scorta di ulteriori verifiche sul contenuto dell'atto, veniva accertata la sottoposizione dello stesso a condizione risolutiva; da qui, l'emissione di un avviso di liquidazione per il recupero delle normali imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Il ricorso proposto dalle parti contraenti veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale, che propendeva per l'assenza della condizione sospensiva, risultando il trasferimento immobiliare concluso e perfetto in ogni suo elemento e, dunque, sottoposto a condizione risolutiva.
La sentenza era confermata dalla Ctr, la quale ribadiva l'immediata efficacia del contratto, anche sulla scorta della considerazione che il prezzo era stato pagato ancora prima del rogito; per cui la contraddittorietà della terminologia utilizzata giustificava il metodo di interpretazione ex articolo 1363 del Codice civile, che portava a ritenere apposta una clausola risolutiva espressa.

Il ricorso del contribuente si basava sull'assunto che la clausola in contestazione doveva essere interpretata come sospensiva, atteso che il pagamento del prezzo non costituiva un elemento costitutivo del contratto bensì un obbligo esecutivo dell'accordo, così che una lettura sistematica del negozio avrebbe dovuto far ritenere che lo stesso si era perfezionato al momento della stipula ma restava inefficace fino a quando e nei limiti in cui la condizione non si fosse avverata.

I giudici di secondo grado, invece, hanno interpretato la clausola apposta nel contratto - al di là dell'espressione letterale utilizzata dalle parti - come condizione risolutiva in base al principio espresso nell'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro, secondo cui l'imposta va applicata in virtù dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (la Suprema corte parla di substance over form che, pur lasciando piena libertà contrattuale nello scegliere il contenitore negoziale più confacente alla regolamentazione del rapporto giuridico, ancora il prelievo non al dato apparente ma agli effetti concreti sottesi all'atto).

In questa operazione ermeneutica, la Commissione regionale, in ossequio alle regole che presiedono all'interpretazione negoziale, ha rilevato la contraddittorietà tra la terminologia utilizzata e la volontà ricostruita sulla base del contesto generale dell'atto, ritenendo legittimo e giustificato il ricorso al metodo dettato dall'articolo 1363 del Codice civile.
E' infatti pervenuta a tale soluzione esaminando un'altra clausola del contratto che, piuttosto che rimandare l'efficacia dell'atto al verificarsi dell'evento dedotto, la faceva decorrere immediatamente, come si evinceva dall'ulteriore constatazione che il prezzo integrale era stato corrisposto ancora prima del rogito.

La Cassazione, come detto all'inizio, non ha accolto il ricorso del contribuente. Per i giudici di legittimità, le doglianze del contribuente si sono sostanziate in critiche di risultato contro valutazioni insindacabili riservate al giudizio di merito.
Infatti, l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto, o di una qualsiasi clausola negoziale, importa indagini rimesse esclusivamente al potere discrezionale del giudice del merito, rientrando in tale potere anche l'accertamento relativo alla chiarezza del contenuto delle suddette clausole e la necessità di procedere o meno all'uso di strumenti interpretativi sussidiari: la ricerca e la determinazione della volontà delle parti costituisce sempre un tipico accertamento di fatto, intangibile in sede di legittimità.

 
Marcello Maiorino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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