Dalla riforma del diritto societario all'introduzione dello Ias 32.


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Dalla riforma del diritto societario all'introduzione dello Ias 32.
Autore: Mario Leone - aggiornato il 20/12/2005
N° doc. 1086
 
20 12 2005 - Edizione delle 13:00  
 
Gli strumenti finanziari

Dalla riforma del diritto societario all'introduzione dello Ias 32

Stabilisce i principi fondamentali per classificare gli strumenti come passività o titoli di capitale
 
Premessa
Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2004), che ha recepito in Italia la direttiva comunitaria n. 2001/65/Ce, è intervenuto nel codice civile relativamente ad alcune informative della nota integrativa, alla relazione sulla gestione e, in particolare, all'introduzione dell'articolo 2427-bis.
La predetta direttiva del 27 settembre 2001 aveva modificato la quarta e la settima direttiva in materia(1), rispettivamente, di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati e di bilanci bancari e di altre istituzioni finanziarie. Il fine della direttiva n. 65 è quello di consentire la valutazione degli strumenti finanziari detenuti a scopo di negoziazione o disponibili per la vendita non più al costo storico, come è d'uopo nell'ordinamento italiano, ma al "fair value" (cioè al valore equo). Il predetto criterio è contenuto nei principi contabili internazionali (International Accounting Standars) Ias 32 e Ias 39, che regolamentano la rilevazione e la valutazione di tutti gli strumenti finanziari.

I principi contabili internazionali emanati dallo Iasb (International Accounting Standards Board) sono stati omologati dal regolamento europeo 1725/2003, che ha recepito tutti gli Ias in vigore, tranne lo Ias 32 e lo Ias 39. Quest'ultimo documento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2005 nella versione "leggera", con la pubblicazione del regolamento Ce n. 2086/2004 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L363/1 del 9 dicembre 2004.
La revisione degli Ias è avvenuta poi con i regolamenti Ce n. 2236/2004 (G.U.U.E. L 392/1 del 31 dicembre 2004), n. 2237/2004 (G.U.U.E. L 393/1 del 31 dicembre 2004) e n. 2238/2004 (G.U.U.E. L 394/1 del 31 dicembre 2004)(2).

Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394
Relativamente alle informazioni sul valore equo ("fair value") degli strumenti finanziari, l'articolo 2427-bis, comma 5, prevede che, ai fini dell'applicazione dello stesso articolo, per la definizione di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, di "fair value" e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea. Allo stesso modo vale il richiamo per l'applicazione dell'articolo 2428, n. 6-bis(3).

Preliminarmente a ciò, l'articolo 2427-bis prevede, al comma 1, che nella nota integrativa siano indicati:
  1. per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro "fair value"; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura
  2. per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro "fair value", con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture: a) il valore contabile e il "fair value" delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Il comma 2 e il comma 3 si dedicano rispettivamente a individuare cosa debba intendersi per strumenti finanziari derivati e a definire il concetto di valore equo.
Nel primo caso, si intende per strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente determinate condizioni(4).
Nel secondo caso il "fair value" va determinato con riferimento o al valore di mercato (per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo, per gli altri qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo) o al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati (per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato).
Il "fair value" non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati in precedenza non dà un risultato attendibile.

L'articolo 42-ter della direttiva 2001/65/Ce stabilisce - come specificato dall'Organismo italiano di contabilità(5) - le modalità di determinazione del "fair value" quando è applicato a norma dell'articolo 42-bis(6) della medesima direttiva. Il "fair value" va determinato sulla base del prezzo di mercato o di modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati laddove un valore di mercato non sia prontamente identificabile (ad esempio, tramite modelli per il calcolo dei prezzi delle opzioni o flussi di cassa attualizzati). Se non è possibile determinare un "fair value" affidabile utilizzando questi metodi, non si deve applicare la valutazione al "fair value", bensì una valutazione conforme alle regole che già esistono nella direttiva.

Bisogna qui precisare che le nuove norme si applicano a partire dai bilanci relativi a esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005 e che, modificato l'articolo 2435-bis, comma 5, i soggetti interessati all'applicazione delle nuove norme nella redazione del bilancio d'esercizio sono le tipologie societarie che continueranno ad applicare le norme del codice civile, comprese le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata; sono, però, omissibili in nota integrativa le informazioni di cui al comma 1, n. 1), dell'articolo 2427-bis, non essendo stato previsto dal Dlgs 394/2003 uno specifico esonero (che invece figura per le informazioni sul "fair value" degli strumenti derivati) deve ritenersi, che le informazioni sui rischi finanziari debbano essere fornite anche da tali società. Questa conclusione è confermata dalla previsione contenuta nell'articolo 1, direttiva 18 giugno 2003, 51/2003/Ce, che prevede l'obbligo di fornire nella relazione sulla gestione "una descrizione dei principali rischi ed incertezze che essa deve affrontare" (disposizione per la quale non è previsto alcun esonero).
Non sono invece interessate all'applicazione di tali norme le società che, ai sensi dello schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 25 della legge comunitaria 2003 approvato dal Consiglio dei ministri in data 26 novembre 2004 e trasmesso al Parlamento per il prescritto parere, dovranno applicare dal 2005 integralmente i principi contabili internazionali al bilancio consolidato e, facoltativamente, al bilancio d'esercizio.

La definizione di strumento finanziario e lo Ias 32
Come precisato in precedenza, l'articolo 2427-bis, comma 5, prevede che "per la definizione di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai Principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione Europea".
Dalla direttiva n. 65/2001 risulta che i "principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina dell'Unione Europea" sono gli Ias-Ifrs (e le relative interpretazioni) emessi dallo Iasb, "omologati" dalla Commissione europea con la procedura prevista nel regolamento 19/07/2002, n. 1606/2002/Ce.
Il rinvio alle definizioni degli Ias/Ifrs si è reso necessario - come precisato dalla "Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs)" dell'Oic dell'ottobre 2005 (Oic2) - per il fatto che la direttiva Ce n. 65/2001 non fornisce alcuna indicazione in tal senso.
La norma del codice civile rinvia dunque alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali e, in particolare, nello Ias 32 "Strumenti finanziari: Esposizione e informazioni integrative" e nello Ias 39 "Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione".

Il 17 dicembre 2003 lo Iasb ha pubblicato il principio Ias 32 rivisto come parte dell'iniziativa dello Iasb stesso di apportare miglioramenti a quindici principi in tempo sufficiente affinché possano essere utilizzati dalle società che adottano gli Ias per la prima volta nel 2005. Nel rivedere lo Ias 32, lo Iasb non ne ha modificato le premesse di fondo.
Lo Ias 32 stabilisce i principi fondamentali per classificare gli strumenti come passività o titoli di capitale. Nel determinare se gli strumenti vadano classificati come passività o titoli di capitale, l'entità deve esaminare tutti i termini e le condizioni del contratto rispettivo. Lo Ias 32 definisce strumento finanziario un "qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità". Per "entità" si intendono le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche, le amministrazioni fiduciarie e gli enti pubblici.
Il principio contabile internazionale precisa inoltre che con "contratto" o "contrattuale" ci si riferisce a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente perché l'accordo è "reso esecutivo" da una norma di legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme diverse e non necessitano della forma scritta.
Si deve sottolineare che, in merito alla definizione, invece, di strumenti derivati non vi sono elementi che consentano di individuare esattamente l'ambito di applicazione della nuova disposizione codicistica. Un riferimento è rintracciabile nel decreto legislativo n. 58 del 1998 ("legge Draghi") contestualizzato, però, nella descrizione degli strumenti derivati per i servizi d'investimento "riservati" alla categoria degli intermediari autorizzati(7).

NOTE
1. Le direttive Ce n. 65/2001 e n. 51/2003 hanno lo scopo di eliminare le incompatibilità tra le "direttive contabili". Con particolare riferimento, appunto, alla IV e VII direttiva, rispettivamente in tema di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato e ai principi contabili internazionali emanati dallo Iasb.

2. Regolamento Ce n. 2236/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004 che modifica il regolamento n. 1725/2003 della Commissione, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (Ifrs) 1 e da 3 a 5, principi contabili internazionali (Ias) 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (Sic) 9, 22, 28 e 32; regolamento Ce n. 2237/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004, che modifica il regolamento n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo Ias 32 e l'Ifric 1; regolamento Ce n. 2238/2004 della Commissione del 29 dicembre 2004, che modifica il regolamento n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Ifrs 1, gli Ias da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i Sic da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33.

3. L'articolo 2428, comma 2, al nuovo punto 6-bis prevede che nella relazione sulla gestione vengano fornite, in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, le seguenti informazioni: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

4. Le seguenti condizioni sono previste dall'articolo citato: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

5. Si veda da ultimo la bozza dell'Oic3, "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione" del 30 novembre 2005.

6. L'articolo 42-bis, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce che "gli Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al fair value degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati". Il paragrafo 2 dell'articolo 42-bis prescrive che "ai fini della presente direttiva, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui: a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dalla società con riferimento alle merci; b) siano stati destinati a tale scopo sin dall'inizio; e c) si prevede che vengano eseguiti mediante consegna della merce". I paragrafi 3 e 4 precisano i casi in cui la valutazione al "fair value" si applica ovvero non si applica. In particolare, per le passività finanziarie si applica soltanto:
a) alle passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione
b) agli strumenti finanziari derivati.
Con riferimento alle attività finanziarie, il "fair value" non può essere applicato:
a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza
b) ai prestiti e ai crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione
c) alle partecipazioni in società controllate, in collegate e in joint venture, ai titoli di capitale emessi dalla società, ai contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazione di imprese, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

7. Il Dlgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, secondo comma, prevede che "
Per strumenti finanziari si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile
c) le quote di fondi comuni di investimento
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere
".
Al terzo comma prevede che:
"Per strumenti finanziari derivati si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j)".

 
Mario Leone

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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