MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 6 Agosto 2007
Responsabilita' solidale dei terzi incaricati alla raccolta del
prelievo erariale unico (PREU).
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i
concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la
responsabilita' solidale dei terzi incaricati con i concessionari di
rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con
riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto
nonche' per i relativi interessi e sanzioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della
rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali,
nonche' del gioco lecito;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 17 maggio 2006, n. 311/CGV,
disciplinante i requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle
giocate mediante apparecchi con vincite in denaro;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, n. 452/CGV,
concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico
sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 39-sexies del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita' di
accertamento e di contestazione della responsabilita' solidale dei
terzi incaricati delle attivita' di raccolta delle somme giocate con
gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, del T.U.L.P.S.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i da divertimento ed intrattenimento o
apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6,
del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
c) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi
da divertimento ed intrattenimento;
d) decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile
2007, n. 452/CGV, concernente le modalita' di assolvimento del PREU
sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
e) importo residuo, l'importo risultante dalla differenza tra le
somme giocate e le vincite erogate dagli apparecchi da divertimento
ed intrattenimento;
f) somme giocate, le somme che costituiscono la base imponibile
per periodo contabile secondo le previsioni del decreto 12 aprile
2007;
g) periodo contabile, i periodi individuati dall'art. 2 del
decreto 12 aprile 2007;
h) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento;
i) terzo/i incaricato/i o terzo/i, l'operatore che, titolare di
un contratto con il concessionario relativamente ad apparecchi da
divertimento ed intrattenimento, svolge le attivita' di cui all'art.
1, comma 2, lettera c), punto 1) del decreto del Direttore generale
di AAMS n. 311/CGV del 17 maggio.
Art. 2.
Individuazione della responsabilita' solidale dei terzi incaricati
1. I terzi incaricati sono solidalmente responsabili per il
versamento del PREU dovuto con riferimento alle somme giocate che i
suddetti terzi hanno raccolto sulla base dei contratti stipulati con
i concessionari, nonche' dei relativi interessi e sanzioni.
2. La responsabilita' solidale e' riferita all'importo del PREU che
i terzi incaricati non hanno trasferito, o hanno trasferito
tardivamente, ai concessionari rispetto ai termini di versamento del
PREU stabiliti dal decreto 12 aprile 2007, nonche' all'importo dei
relativi interessi e sanzioni.
3. La responsabilita' solidale derivante dal mancato o tardivo
trasferimento del PREU al concessionario si applica agli omessi o
tardivi versamenti del concessionario stesso relativi all'anno solare
in cui si e' verificato il predetto mancato trasferimento.
Art. 3.
Accertamento della responsabilita' solidale
1. Entro la fine del mese successivo a ciascun periodo contabile, i
concessionari comunicano ad AAMS, con riferimento a ogni terzo
incaricato, le somme versate a titolo di PREU per lo stesso periodo
contabile, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'accertamento
della responsabilita' solidale.
2. I predetti dati e le relative modalita' telematiche di
comunicazione saranno individuati con successivo provvedimento del
direttore per i giochi, da emanarsi entro il 21 settembre 2007.
3. Entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto 12 aprile 2007, i concessionari comunicano ad AAMS, con
riferimento a ciascun terzo incaricato, le somme versate a titolo di
saldo del PREU dovuto per l'anno solare, nonche' gli altri dati di
cui al comma 1.
4. Per l'anno 2007 i dati di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati
entro il 30 aprile 2008.
Art. 4.
Modalita' di contestazione della responsabilita' solidale
1. AAMS comunica ai terzi incaricati, a mezzo del servizio postale,
gli importi dovuti a titolo di PREU nonche' di interessi e sanzioni,
per i quali sono responsabili solidalmente con il concessionario.
2. Il terzo incaricato, che rilevi eventuali dati od elementi non
considerati o valutati erroneamente ai fini della determinazione
degli importi per i quali e' responsabile solidalmente, puo' fornire
i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti ad AAMS entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Le somme che risultano dovute a titolo di responsabilita'
solidale per il PREU nonche' per gli interessi e le sanzioni, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello per il quale e' dovuto il PREU. Per la
determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle
modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre
1999, n. 321.
4. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 3 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e' dovuto il PREU.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2007
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 374