Decreto 6 Agosto 2007 - Ministero dell'economia e delle finanze. - Responsabilita' solidale dei terzi incaricati alla raccolta delprelievo erariale unico (PREU).


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Decreto 6 Agosto 2007 - Ministero dell'economia e delle finanze. - Responsabilita' solidale dei terzi incaricati alla raccolta delprelievo erariale unico (PREU).
Autore: Legge - aggiornato il 22/08/2007
N° doc. 3839
 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 Agosto 2007
Responsabilita'  solidale  dei  terzi  incaricati  alla  raccolta del
prelievo erariale unico (PREU).
                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente le
caratteristiche  degli  apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
  Visto  l'art.  14-bis,  comma 4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, e successive modificazioni ed
integrazioni,   ai   sensi   del   quale  sono  stati  individuati  i
concessionari  della  rete  telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto l'art. 39-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e   successive   modificazioni  ed  integrazioni  che  disciplina  la
responsabilita'  solidale dei terzi incaricati con i concessionari di
rete  per  il  versamento  del  prelievo  erariale  unico  dovuto con
riferimento  alle  somme  giocate che i suddetti terzi hanno raccolto
nonche' per i relativi interessi e sanzioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della
rete  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato per la
gestione  telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali,
nonche' del gioco lecito;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  del  17 maggio  2006, n. 311/CGV,
disciplinante  i  requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle
giocate mediante apparecchi con vincite in denaro;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  del  12 aprile  2007, n. 452/CGV,
concernente  le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico
sugli  apparecchi  da divertimento ed intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
  Viste  le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  ed  i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della  conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto del decreto e definizioni
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione  dell'art. 39-sexies del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   disciplina   le   modalita'   di
accertamento  e  di  contestazione della responsabilita' solidale dei
terzi  incaricati delle attivita' di raccolta delle somme giocate con
gli  apparecchi  da  divertimento  ed intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, del T.U.L.P.S.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) apparecchio/i    da    divertimento   ed   intrattenimento   o
apparecchio/i  di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6,
del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
    c) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi
da divertimento ed intrattenimento;
    d) decreto  12 aprile  2007,  il  decreto  del direttore generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato del 12 aprile
2007,  n.  452/CGV, concernente le modalita' di assolvimento del PREU
sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
    e) importo  residuo, l'importo risultante dalla differenza tra le
somme  giocate  e le vincite erogate dagli apparecchi da divertimento
ed intrattenimento;
    f) somme  giocate,  le somme che costituiscono la base imponibile
per  periodo  contabile  secondo  le previsioni del decreto 12 aprile
2007;
    g) periodo  contabile,  i  periodi  individuati  dall'art.  2 del
decreto 12 aprile 2007;
    h) PREU,  il  prelievo  erariale unico dovuto sugli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento;
    i) terzo/i  incaricato/i  o terzo/i, l'operatore che, titolare di
un  contratto  con  il  concessionario relativamente ad apparecchi da
divertimento  ed intrattenimento, svolge le attivita' di cui all'art.
1,  comma 2,  lettera c), punto 1) del decreto del Direttore generale
di AAMS n. 311/CGV del 17 maggio.

        
      
                               Art. 2.
 Individuazione della responsabilita' solidale dei terzi incaricati
  1.  I  terzi  incaricati  sono  solidalmente  responsabili  per  il
versamento  del  PREU dovuto con riferimento alle somme giocate che i
suddetti  terzi hanno raccolto sulla base dei contratti stipulati con
i concessionari, nonche' dei relativi interessi e sanzioni.
  2. La responsabilita' solidale e' riferita all'importo del PREU che
i   terzi   incaricati  non  hanno  trasferito,  o  hanno  trasferito
tardivamente,  ai concessionari rispetto ai termini di versamento del
PREU  stabiliti  dal  decreto 12 aprile 2007, nonche' all'importo dei
relativi interessi e sanzioni.
  3.  La  responsabilita'  solidale  derivante  dal mancato o tardivo
trasferimento  del  PREU  al  concessionario si applica agli omessi o
tardivi versamenti del concessionario stesso relativi all'anno solare
in cui si e' verificato il predetto mancato trasferimento.

        
      
                               Art. 3.
             Accertamento della responsabilita' solidale
  1. Entro la fine del mese successivo a ciascun periodo contabile, i
concessionari  comunicano  ad  AAMS,  con  riferimento  a  ogni terzo
incaricato,  le  somme versate a titolo di PREU per lo stesso periodo
contabile,  nonche'  gli  ulteriori dati necessari per l'accertamento
della responsabilita' solidale.
  2.   I  predetti  dati  e  le  relative  modalita'  telematiche  di
comunicazione  saranno  individuati  con successivo provvedimento del
direttore per i giochi, da emanarsi entro il 21 settembre 2007.
  3.  Entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto  12 aprile  2007,  i  concessionari  comunicano  ad AAMS, con
riferimento  a ciascun terzo incaricato, le somme versate a titolo di
saldo  del  PREU  dovuto per l'anno solare, nonche' gli altri dati di
cui al comma 1.
  4.  Per  l'anno  2007  i dati di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati
entro il 30 aprile 2008.

        
      
                               Art. 4.
      Modalita' di contestazione della responsabilita' solidale
  1. AAMS comunica ai terzi incaricati, a mezzo del servizio postale,
gli  importi dovuti a titolo di PREU nonche' di interessi e sanzioni,
per i quali sono responsabili solidalmente con il concessionario.
  2.  Il  terzo incaricato, che rilevi eventuali dati od elementi non
considerati  o  valutati  erroneamente  ai  fini della determinazione
degli  importi per i quali e' responsabile solidalmente, puo' fornire
i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti ad AAMS entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
  3.  Le  somme  che  risultano  dovute  a  titolo di responsabilita'
solidale  per  il  PREU nonche' per gli interessi e le sanzioni, sono
iscritte  direttamente  nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
nel  termine  di  decadenza  fissato  al  31 dicembre  del terzo anno
successivo  a  quello  per  il  quale  e'  dovuto  il  PREU.  Per  la
determinazione  del  contenuto  del  ruolo,  delle  procedure,  delle
modalita'  della sua formazione e dei tempi di consegna si applica il
regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre
1999, n. 321.
  4.  Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 3 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e' dovuto il PREU.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 agosto 2007
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
  registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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