Decreto legge n. 203/2005, articolo 2, comma 14-quater: 'Redditometro', maggiore incidenza degli incrementi patrimoniali.


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Decreto legge n. 203/2005, articolo 2, comma 14-quater: 'Redditometro', maggiore incidenza degli incrementi patrimoniali.
Autore: Paolo Ricci e Mariarosaria Rusciano - aggiornato il 01/12/2005
N° doc. 1005
 
01 12 2005 - Edizione delle 14:30  
 
Decreto legge n. 203/2005, articolo 2, comma 14-quater

"Redditometro", maggiore incidenza degli incrementi patrimoniali

La spesa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti
 
Ulteriori novità in arrivo per ciò che concerne l'accertamento sintetico, lo strumento comunemente chiamato redditometro.
Stavolta la modifica all'articolo 38 del Dpr n. 600/73 viene apportata dal decreto legge n. 203/2005 (collegato alla legge finanziaria per il 2006).
In particolare, viene ritoccato il comma 5 del suddetto articolo, stabilendo che "qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti".
In sostanza, la modifica attiene alla riduzione da sei a cinque esercizi per ciò che riguarda la distribuzione della spesa sostenuta a fronte degli incrementi patrimoniali realizzati dal contribuente. In considerazione di quanto suesposto, viene ora stabilito che la quota di incremento patrimoniale attribuibile all'anno oggetto di accertamento in via presuntiva è pari a un quinto degli investimenti patrimoniali effettuati.
Ma vediamo, con un esempio, come cambia l'incidenza reddituale annuale di un contribuente che realizza un incremento patrimoniale pari a 180mila euro.

ANTE D.L. n. 203/2005 POST D.L. n. 203/2005
Formula Formula
Incidenza patrimoniale = Incidenza annuale Incidenza patrimoniale = Incidenza annuale
6 anni 5 anni
Applicazione Applicazione
180 mila euro = 30 mila euro 180 mila euro = 36 mila euro
6 anni 5 anni


Nell'esempio appena proposto si evince chiaramente che il maggior incremento reddituale dovuto dalla modifica legislativa in tema di incrementi patrimoniali ammonta a 6mila euro nell'anno in cui l'incremento viene realizzato e nei quattro precedenti.

Vale la pena ricordare che il redditometro nasce come strumento a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per determinare, presumibilmente, il reddito complessivo attribuibile al contribuente, persona fisica, in base ad alcuni beni e servizi indicativi di capacità contributiva, quali immobili, automobili, barche, camper, cavalli, beni di lusso e investimenti patrimoniali.
L'utilizzo del redditometro è regolato dall'articolo 38 del Dpr n. 600/1973: l'ufficio, in presenza di elementi e circostanze di fatti certi, può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando si verifica che il reddito presunto sia superiore al 25 per cento del reddito dichiarato e che tale scostamento è consecutivo per almeno due anni.
Il meccanismo logico del redditometro è che a ogni spesa corrisponde un reddito e, quindi, per i soggetti Irpef, si può determinare il reddito sintetico dalla stima delle spese sostenute. Le spese sono considerate gli elementi indicatori di capacità contributiva, per i quali vengono determinati gli importi connessi alla disponibilità del bene, che, moltiplicati per il relativo coefficiente di calcolo assegnato ai diversi elementi, determina approssimativamente il reddito attribuito al bene stesso.
Nella
tabella vengono indicati gli importi e i relativi coefficienti assegnati ai vari elementi e applicabili ai periodi d'imposta 2004 e 2005.

Coefficienti di calcolo
Si ricorda che i valori reddituali ottenuti si sommano, usando i seguenti criteri:
  • il valore più elevato è considerato al 100 per cento
  • il secondo valore è ridotto del 40 per cento e considerato al 60 per cento
  • il terzo valore è ridotto del 50 per cento e considerato al 50 per cento
  • il quarto valore è ridotto del 60 per cento e considerato al 40 per cento
  • i valori successivi sono ridotti dell'80 per cento e considerati al 20 per cento.

In sostanza, i valori sono indicati in ordine decrescente e sono sommati in misura differenziata, dal valore più alto (100 per cento) a valore più basso (20 per cento) successivo al quarto bene. In questo modo si è ottenuta la quota reddito attribuibile al contribuente in base ai consumi, che sommando l'eventuale quota degli incrementi patrimoniali verificatasi, determina il reddito netto sinteticamente attribuibile al contribuente.

Quando si procede alla rettifica del reddito
Gli uffici delle Entrate, dopo l'applicazione del redditometro, possono procedere all'accertamento sintetico del maggior reddito calcolato a carico del contribuente, fatto salvo la possibilità al contribuente di dimostrare un reddito diverso, a condizione che:

  • il reddito presunto sia superiore al 25 per cento del reddito dichiarato
  • lo scostamento tra il reddito presunto e quello dichiarato avvenga per un periodo di almeno due anni consecutivi
  • l'ufficio disponga di elementi e circostanze di fatto certi.

Esempio di calcolo del reddito sintetico anno 2005
Procediamo al calcolo del reddito sintetico attribuibile a un contribuente che nell'anno 2005 ha avuto a sua disposizione i seguenti beni e servizi:

  • abitazione principale di mq. 150 a Roma
  • abitazione secondaria di mq. 130 in Campania acquistata nell'anno 2005, conseguendo un incremento patrimoniale pari a 180mila euro
  • autovettura a benzina, 20 HP, immatricolata da 3 anni
  • autovettura nuova a benzina di 12 HP
  • collaboratore domestico a tempo pieno e convivente.

Determinazione del reddito sintetico

Bene o servizio Importo Coefficiente Ammontare %  Reddito lordo attribuibile
Abitazione principale di mq. 150 (per 20,59) 3.088,50 5 15.442,50 50 7.721,25
Residenza secondaria di mq. 130 (per 8,83)  1.147,25 6 6.883,50 40 2.753,40
Autovettura a benzina, 20 Hp, immatricolata da 3 anni 3.813,23 6 22.879,38 60 13.727,63
Autovettura a benzina, 12 Hp 1.704,77 4 6.819,08 20 1.363,82
Collaboratore familiare convivente a tempo pieno 14.855,78 4 59.423,12 100 59.423,12
Incremento patrimoniale dell'anno (1/5 di 180.000) 36.000,00       36.000,00
Totale reddito sintetico attribuibile  120.989,22
Soglia di reddito minimo da dichiarare per evitare di incorrere in un eventuale accertamento sintetico 96.791,38


Dall'esempio appena prospettato appare di notevole rilevanza la presenza di eventuali incrementi patrimoniali nonché la modifica legislativa intervenuta.

 
Paolo Ricci e Mariarosaria Rusciano

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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