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Decreto legge n. 203/2005, articolo 3, comma 41: ritornano le 'ganasce fiscali'.
Autore:
Manuela Norcia
- aggiornato il
12/12/2005
N° doc. 1058
12 12 2005 - Edizione delle 13:00
Decreto legge n. 203/2005, articolo 3, comma 41
Ritornano le "ganasce fiscali"
In attesa del nuovo regolamento, riattivato il fermo amministrativo con le norme del vecchio Dm 503/98
L'articolo 3, comma 41, del decreto legge collegato alla manovra finanziaria per il 2006 - Dl n. 203/2005, convertito in legge il 30 novembre scorso - fornisce la possibilità ai concessionari di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo di cui all'articolo 86 del Dpr n. 602/1973, pur in mancanza del regolamento attuativo richiesto dal comma 4 del medesimo articolo. A tal fine, specifica il richiamato comma 41, il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del ministero delle Finanze n. 503 del 7 settembre 1998 in materia di iscrizione, cancellazione e effetti dello strumento in questione; ciò fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'articolo 86, Dpr n. 602/1973.
La disposizione - che si accompagna ad altre norme che incidono significativamente sul sistema di riscossione delle imposte - interviene a risolvere il problema relativo all'insufficiente chiarezza normativa sull'argomento, che aveva indotto l'Agenzia delle Entrate, vista l'assenza di un decreto che disciplinasse nel dettaglio la procedura da seguire ai fini dell'adozione di tale strumento, a ordinare alle aziende concessionarie della riscossione dei tributi di sospendere l'adozione della misura cautelare in commento.
In termini operativi, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario può, pertanto, disporre, direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione, il fermo amministrativo sui veicoli a motore del contribuente moroso; e ciò nel rispetto del regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 503/1998, relativamente alle disposizioni che riguardano l'iscrizione, la cancellazione e gli effetti del fermo amministrativo.
Con riferimento al primo aspetto, il decreto in commento dispone che il concessionario esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel Pra, dandone comunicazione al contribuente con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1, del Dpr n. 602/1973, ovvero seguendo le disposizioni previste in tema di notifica della cartella di pagamento. La comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo va, inoltre, effettuata, per effetto di quanto disposto dall'articolo 86, comma 1, del Dpr n. 602/1973, in favore della direzione regionale delle Entrate territorialmente competente e della regione di residenza del debitore.
La prassi operativa sviluppatasi nel periodo in cui lo strumento in questione è stato utilizzato vuole che i concessionari, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, comunichino ai contribuenti morosi che, in mancanza del pagamento degli importi dovuti entro venti giorni, verrà disposto il fermo sul veicolo; ciò per effetto di una nota dell'Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2003, con la quale l'Amministrazione finanziaria - nell'ottica di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti - ha invitato le società di riscossione a procedere operativamente nel senso descritto.
Al fine di facilitare l'accesso e la fruizione dei dati contenuti nei pubblici registri automobilistici, nel richiamato decreto legge n. 203/2005, articolo 3, è stato inserito il comma 41-
bis
, il quale dispone che le forniture dei dati risultanti dai Pra, anche se eseguita mediante supporto informatico o attraverso collegamento telematico, è gratuita quando effettuata in favore, tra gli altri, delle Agenzie fiscali e, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, dei concessionari del servizio nazionale della riscossione delle imposte.
Quanto agli effetti derivanti dall'esecuzione del fermo amministrativo, il principale è rappresentato dal divieto di circolazione del veicolo sottoposto a tale misura restrittiva. Chiunque circoli con un veicolo sul quale è stato disposto il fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del Dlgs n. 285/1992 (Codice della strada), che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa che varia da 656,25 euro a 2.628,15 euro, nonché l'applicazione della sanzione accessoria rappresentata dalla confisca del veicolo.
In materia di revoca e cancellazione del fermo, il decreto ministeriale n. 503/98 dispone che, a seguito dell'integrale pagamento da parte del debitore delle somme dovute, comprensive anche delle spese di notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo, il concessionario dispone il provvedimento di revoca, esibendo il quale, il contribuente, dietro pagamento delle spese di iscrizione e cancellazione, può ottenere la cancellazione dal Pra della misura restrittiva gravante sul proprio veicolo.
Manuela Norcia
GBsoftware S.p.A.
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