Deduzioni extracontabili impegnative per l'assemblea - Risoluzione n. 315/E del 7 novembre 2007.


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Deduzioni extracontabili impegnative per l'assemblea - Risoluzione n. 315/E del 7 novembre 2007.
Autore: Vincenzo Cipriani - aggiornato il 08/11/2007
N° doc. 4677
08 11 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 315/E del 7 novembre 2007

Deduzioni extracontabili impegnative per l’assemblea

La delibera di distribuzione conduce alla tassazione dell’utile in caso di violazione del cosiddetto “vincolo patrimoniale”
 
La delibera di distribuzione crea il presupposto per la tassazione dell’utile, che sarà sottoposto a imposizione se e nella misura in cui alla fine dello stesso periodo d’imposta risulti violato il vincolo patrimoniale, ossia l’ammontare delle deduzioni extracontabili effettuate al netto delle relative imposte differite. La precisazione è arrivata con la risoluzione n. 315/E del 7 novembre.

La norma in questione, contenuta nell’articolo 109, quarto comma, lettera b), del Tuir, consente di poter effettuare deduzioni a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti, in misura maggiore rispetto alla quota civilistica imputata a conto economico. Si tratta di una deroga al principio generale, stabilito nello stesso articolo 109, in base al quale la rilevanza fiscale di un componente negativo deriva dalla sua imputazione a conto economico.
In presenza di deduzioni extracontabili, l’utile distribuito sarà tassato se l’ammontare delle riserve di patrimonio netto presenti nella società risulti inferiore al cosiddetto vincolo patrimoniale, ossia all’ammontare delle deduzioni extracontabili effettuate al netto delle relative imposte differite.

Con la circolare n. 27/E del 31 maggio 2005, l’Agenzia aveva già chiarito che la verifica del rispetto del vincolo patrimoniale – necessaria per stabilire l’eventuale tassazione dell’utile distribuito – va effettuata alla data di chiusura del periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione dell’utile.
Si consideri, ad esempio, una società che delibera la distribuzione dell’utile nel mese di maggio del 2007 e che alla fine del medesimo periodo d’imposta abbia:
  • un vincolo patrimoniale pari a 100 (totale di deduzioni extracontabili effettuate, al netto delle relative imposte differite)
  • un ammontare di riserve di patrimonio netto pari a 150.

In tal caso, la società potrà liberamente distribuire utili per 50 (150 – 100), senza subire alcuna tassazione. Una distribuzione di utile maggiore di 50 comporterà, invece, tassazione per la parte eccedente, aumentata delle relative imposte differite.

La verifica di riserve sufficienti a coprire le deduzioni extracontabili deve essere effettuata, quindi, con riferimento ai valori esistenti alla fine del periodo d’imposta 2007, ossia alla data di chiusura del periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione dell’utile.

L’agenzia delle Entrate ha ora chiarito che l’utile si considera distribuito nel momento in cui è vi è stata una delibera dall’assemblea in tal senso; in altre parole, ai fini della verifica del rispetto del vincolo patrimoniale, ciò che rileva è la delibera di distribuzione dell’utile e non la sua effettiva distribuzione.

Poiché assumono rilevanza la data di chiusura del periodo d’imposta in cui l’utile è distribuito e la delibera di distribuzione, la società potrà annullare tale ultimo atto (per l’utile non ancora distribuito) entro la predetta data, evitando un’eventuale tassazione.
Riprendendo i dati dell’esempio precedente e supponendo che nel mese di maggio del 2007 l’utile deliberato risulti pari a 70, la società dovrebbe assoggettare a tassazione l’importo di 20 (70-50), ossia la parte di utile eccedente il vincolo patrimoniale. Tuttavia, l’annullamento della delibera di distribuzione dell’utile entro la fine del 2007 consente al contribuente di evitare la tassazione.

Appare opportuno evidenziare, infine, che il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede, tra gli interventi che modificano strutturalmente le disposizioni del Tuir, l’eliminazione della disciplina delle deduzioni extracontabili prevista nel predetto articolo 109, comma 4, lettera b). In altre parole, in caso di approvazione del provvedimento, le deduzioni a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti saranno possibili solo se imputate a conto economico e, comunque, nei limiti massimi fiscalmente ammessi. Si tratta di un intervento finalizzato a semplificare la procedura di determinazione del reddito d’impresa attraverso la riduzione delle divergenze esistenti tra valori fiscali e valori civili.

 
Vincenzo Cipriani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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