GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERAZIONE 25 Luglio 2007
Trattamento dei dati personali in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia. (Deliberazione n. 39).
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), con particolare
riferimento agli articoli 13 e 154, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia";
Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del menzionato
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas deve definire le modalita' con cui le imprese di
distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono
l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai
sistemi e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei "clienti
finali domestici" connessi alla propria rete e strettamente necessari
per formulare loro offerte commerciali e gestire contratti di
fornitura;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 27 giugno 2007, n. 157/2007, con la quale e' stata approvata una
prima parte della "Disciplina in materia di accesso ai dati di base
per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di
energia elettrica e/o di gas naturale";
Vista la richiesta del 28 giugno 2007 a firma del segretario
generale dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la quale
il Garante e' stato invitato a formulare le proprie considerazioni in
ordine ad una seconda parte della disciplina in esame, che detta
Autorita' deve completare in relazione a taluni profili di piu'
diretta rilevanza per la protezione dei dati personali, con
particolare riguardo agli articoli 6 e 7 della menzionata
deliberazione (contenuto minimo dell'informativa ai clienti
interessati; limiti e obblighi dei venditori per l'utilizzo lecito e
corretto dei dati);
Visto l'art. 24, comma 1, lettera a) del predetto Codice (casi nei
quali il consenso degli interessati non e' richiesto perche' il
trattamento e' necessario per adempiere ad un obbligo normativo);
Ritenuta la necessita' di aderire alla predetta richiesta e di
formulare quindi alcune indicazioni all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, nel quadro della procedura di cooperazione tra
Autorita' prevista dal Codice e che si e' sviluppata anche in formali
incontri (art. 154, comma 3); cio', ad ulteriore garanzia dei clienti
interessati in relazione all'accesso ai dati di base che li
riguardano da parte dei venditori, i quali potranno utilizzarli per
formulare proposte commerciali inerenti alla fornitura di energia
elettrica e/o di gas naturale (art. 1, decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73);
Rilevato che la predetta Autorita':
a) ha gia' individuato specificamente nella menzionata
deliberazione i "dati di base" dei clienti interessati, precludendo
che, nel contesto in esame, ai venditori possano essere comunicati
dati ulteriori relativi ai clienti in questione;
b) ha gia' stabilito che i dati di base saranno utilizzabili dai
venditori solo ed esclusivamente per inviare proposte commerciali in
formato cartaceo, relative alla fornitura di energia elettrica e/o di
gas naturale, escludendo quindi altre forme o finalita' di utilizzo
(quali, ad esempio, contatti telefonici o per via telematica,
promozioni legate ad altri scopi e comunicazioni di dati a terzi);
c) ha previsto un termine massimo di applicazione della predetta
deliberazione, identificato nel raggiungimento di un adeguato grado
di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale
sulla base di valutazioni della medesima Autorita' e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2010, prevedendo anche che i distributori
forniscano ai venditori, su loro richiesta, dati di base di volta in
volta aggiornati, il che richiedera' che i venditori conservino i
dati via via acquisiti solo per il tempo necessario a formulare e
gestire le proposte commerciali;
d) ha gia' ricordato che sia i distributori, sia i venditori,
devono fornire la rispettiva informativa ai clienti interessati,
direttamente e anche attraverso la rete Internet;
Rilevato che le operazioni di trattamento necessarie alla
comunicazione delle proposte commerciali ai "clienti finali
domestici" potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera g), del Codice, per perseguire un legittimo interesse dei
venditori e favorire la liberalizzazione del mercato del gas e
dell'energia elettrica, anche senza il consenso dei clienti
interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
Delibera:
1. Di fornire le seguenti indicazioni sulla protezione dei dati
personali all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel quadro
della procedura di cooperazione attivata ai sensi dell'art. 154,
comma 3, del Codice, per l'ulteriore seguito in relazione a quanto
previsto dagli articoli 6 e 7 della deliberazione della medesima
Autorita' n. 157/07 del 27 giugno 2007:
"a) i distributori dovranno informare la propria clientela in
ordine alla comunicabilita' dei dati prevista dalla deliberazione n.
157/2007 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas prima di
fornire i dati di base ai venditori. Cio', con formule
preferibilmente sintetiche e colloquiali, idonee a specificare gli
elementi previsti dalla legge (art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali), fornendo quantomeno le precisazioni
contenute nel fac simile di cui all'Allegato A della deliberazione
del Garante n. 39 del 25 luglio 2007. I distributori dovranno fornire
tale informativa a tutti i singoli interessati, riportandola
preferibilmente nell'ordinaria corrispondenza ad essi inviata per le
ordinarie finalita' di gestione del rapporto contrattuale.
L'informativa dovra' essere resa anche attraverso il sito Internet
del distributore e, in forma ancora piu' sintetica, attraverso i
relativi servizi di assistenza e informazione al pubblico e opportune
iniziative di comunicazione al pubblico;
b) anche i singoli venditori, una volta acquisiti i dati di base,
dovranno informare i clienti con analoghe informative sintetiche e
colloquiali riportate nelle stesse proposte commerciali cartacee. Per
effetto della deliberazione del Garante n. 39 del 25 luglio 2007,
adottata anche ai sensi dell'art. 13, comma 5, lettera c), del
Codice, i venditori potranno invece astenersi dal fornire tale
informativa ai clienti ai quali, acquisiti i dati di base, non
vengano inviate proposte commerciali;
c) i venditori, rispettando i limiti sopra richiamati, dovranno
utilizzare i dati solo con modalita' strettamente correlate all'invio
delle proposte cartacee e non dovranno conservare i dati relativi a
clienti che, decorso un congruo termine non superiore a sei mesi, non
abbiano aderito alla proposta; cio', ferma restando la possibilita'
di utilizzare i dati di base ottenuti dai distributori fino al
raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati
dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni
della competente Autorita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2010. Decorso tale termine tutti i dati personali forniti dai
distributori in relazione ai quali non si sia instaurato un rapporto
di fornitura dovranno essere cancellati.".
2. Di individuare, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del
Codice, nei termini di cui in motivazione, i casi nei quali il
trattamento dei "dati di base" potranno essere effettuati per
perseguire un legittimo interesse dei venditori anche senza il
consenso dei clienti interessati.".
3. Che copia della presente deliberazione sia trasmessa
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art.
154, comma 3, del Codice, in relazione a quanto previsto dai
menzionati articoli 6 e 7 della deliberazione della predetta
Autorita' n. 157/07 del 27 giugno 2007, nonche' all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 luglio 2007
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Paissan
Il segretario generale: Buttarelli
Allegato A
Informativa (art. 13 Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Per favorire la concorrenza, la recente disciplina sulla
liberalizzazione dei mercati dell'energia1 prevede che alcuni Suoi
dati debbano essere comunicati, a richiesta, a venditori di energia
elettrica e di gas naturale, non oltre il 31 dicembre 2010.
I dati sono i seguenti: cognome e nome, indirizzo civico del
punto di utenza, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi
di gas naturale, potenza impegnata espressa in kW o calibro del
misuratore di gas naturale2.
Questi dati possono essere utilizzati per formularLe, in formato
cartaceo, proposte commerciali sulla fornitura di energia elettrica
e/o gas naturale (non e' consentito usarli per contatti telefonici o
telematici, ne' per promozioni legate ad altri scopi o per
comunicazioni a terzi).
Qualora intenda esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento
dei dati personali3 e, in particolare:
chiedere al distributore di non comunicare piu' i Suoi dati ad
uno o piu' venditori;
chiedere ad uno o piu' venditori di non inviarLe piu' proposte
commerciali;
contestare un trattamento illecito o non corretto,
puo' rivolgersi a ....4.
1 Art. 1, decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73; del. Autorita'
energia elettrica e gas 27 giugno 2007, n. 157; del. Garante per la
protezione dei dati personali 25 luglio 2007.
2 Art. 1, comma 1, lettera d), del. Autorita' energia elettrica e
gas 27 giugno 2007, n. 157.
3 L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati
che lo riguardano; puo' anche chiedere la correzione, l'aggiornamento
o l'integrazione di dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il
blocco di quelli trattati in violazione di legge e opporsi al loro
utilizzo (art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali).
4 (Indicare i completi estremi identificativi e il recapito
dell'unita' organizzativa o del responsabile del trattamento
competente). L'elenco aggiornato dei nostri responsabili del
trattamento e' consultabile sul sito Internet www ....