Deliberazione 25 Luglio 2007 - Garante per la protezione dei dati personali. Trattamento dei dati personali in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. (Deliberazione n. 39).


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Deliberazione 25 Luglio 2007 - Garante per la protezione dei dati personali. Trattamento dei dati personali in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia. (Deliberazione n. 39).
Autore: Garante privacy - aggiornato il 22/08/2007
N° doc. 3840
 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 25 Luglio 2007
Trattamento  dei  dati  personali  in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia. (Deliberazione n. 39).
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196 (Codice in
materia   di   protezione   dei   dati  personali),  con  particolare
riferimento agli articoli 13 e 154, comma 3;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  2007,  n.  73, recante "Misure
urgenti  per  l'attuazione  di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia";
  Rilevato  che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 1,  del  menzionato
decreto-legge  18 giugno  2007,  n.  73,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il gas deve definire le modalita' con cui le imprese di
distribuzione  di  energia  elettrica  o di gas naturale garantiscono
l'accesso  tempestivo  e  non  discriminatorio  ai dati derivanti dai
sistemi  e dall'attivita' di misura, relativi ai consumi dei "clienti
finali domestici" connessi alla propria rete e strettamente necessari
per  formulare  loro  offerte  commerciali  e  gestire  contratti  di
fornitura;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  27 giugno 2007, n. 157/2007, con la quale e' stata approvata una
prima  parte  della "Disciplina in materia di accesso ai dati di base
per  la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di
energia elettrica e/o di gas naturale";
  Vista  la  richiesta  del  28 giugno  2007  a  firma del segretario
generale dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la quale
il Garante e' stato invitato a formulare le proprie considerazioni in
ordine  ad  una  seconda  parte  della disciplina in esame, che detta
Autorita'  deve  completare  in  relazione  a  taluni profili di piu'
diretta   rilevanza   per  la  protezione  dei  dati  personali,  con
particolare   riguardo   agli   articoli 6   e   7  della  menzionata
deliberazione   (contenuto   minimo   dell'informativa   ai   clienti
interessati;  limiti e obblighi dei venditori per l'utilizzo lecito e
corretto dei dati);
  Visto  l'art. 24, comma 1, lettera a) del predetto Codice (casi nei
quali  il  consenso  degli  interessati  non  e' richiesto perche' il
trattamento e' necessario per adempiere ad un obbligo normativo);
  Ritenuta  la  necessita'  di  aderire  alla predetta richiesta e di
formulare  quindi  alcune  indicazioni  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas, nel quadro della procedura di cooperazione tra
Autorita' prevista dal Codice e che si e' sviluppata anche in formali
incontri (art. 154, comma 3); cio', ad ulteriore garanzia dei clienti
interessati   in  relazione  all'accesso  ai  dati  di  base  che  li
riguardano  da  parte dei venditori, i quali potranno utilizzarli per
formulare  proposte  commerciali  inerenti  alla fornitura di energia
elettrica  e/o di gas naturale (art. 1, decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73);
  Rilevato che la predetta Autorita':
    a) ha    gia'   individuato   specificamente   nella   menzionata
deliberazione  i  "dati di base" dei clienti interessati, precludendo
che,  nel  contesto  in esame, ai venditori possano essere comunicati
dati ulteriori relativi ai clienti in questione;
    b) ha  gia' stabilito che i dati di base saranno utilizzabili dai
venditori  solo ed esclusivamente per inviare proposte commerciali in
formato cartaceo, relative alla fornitura di energia elettrica e/o di
gas  naturale,  escludendo quindi altre forme o finalita' di utilizzo
(quali,  ad  esempio,  contatti  telefonici  o  per  via  telematica,
promozioni legate ad altri scopi e comunicazioni di dati a terzi);
    c) ha  previsto un termine massimo di applicazione della predetta
deliberazione,  identificato  nel raggiungimento di un adeguato grado
di  concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale
sulla  base  di valutazioni della medesima Autorita' e, comunque, non
oltre  il  31 dicembre  2010,  prevedendo  anche  che  i distributori
forniscano  ai venditori, su loro richiesta, dati di base di volta in
volta  aggiornati,  il  che  richiedera' che i venditori conservino i
dati  via  via  acquisiti  solo per il tempo necessario a formulare e
gestire le proposte commerciali;
    d) ha  gia'  ricordato  che  sia i distributori, sia i venditori,
devono  fornire  la  rispettiva  informativa  ai clienti interessati,
direttamente e anche attraverso la rete Internet;
  Rilevato   che   le   operazioni  di  trattamento  necessarie  alla
comunicazione   delle   proposte   commerciali   ai  "clienti  finali
domestici" potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera g),  del  Codice,  per  perseguire un legittimo interesse dei
venditori  e  favorire  la  liberalizzazione  del  mercato  del gas e
dell'energia   elettrica,   anche   senza  il  consenso  dei  clienti
interessati;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Mauro Paissan;
                              Delibera:
  1.  Di  fornire  le  seguenti indicazioni sulla protezione dei dati
personali  all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel quadro
della  procedura  di  cooperazione  attivata  ai sensi dell'art. 154,
comma 3,  del  Codice,  per l'ulteriore seguito in relazione a quanto
previsto  dagli  articoli 6  e  7  della deliberazione della medesima
Autorita' n. 157/07 del 27 giugno 2007:
    "a)  i  distributori  dovranno  informare la propria clientela in
ordine  alla comunicabilita' dei dati prevista dalla deliberazione n.
157/2007  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas prima di
fornire   i   dati   di   base   ai   venditori.  Cio',  con  formule
preferibilmente  sintetiche  e  colloquiali, idonee a specificare gli
elementi  previsti  dalla  legge  (art.  13  del Codice in materia di
protezione  dei  dati personali), fornendo quantomeno le precisazioni
contenute  nel  fac  simile di cui all'Allegato A della deliberazione
del Garante n. 39 del 25 luglio 2007. I distributori dovranno fornire
tale   informativa   a  tutti  i  singoli  interessati,  riportandola
preferibilmente  nell'ordinaria corrispondenza ad essi inviata per le
ordinarie   finalita'   di   gestione   del   rapporto  contrattuale.
L'informativa  dovra'  essere  resa anche attraverso il sito Internet
del  distributore  e,  in  forma  ancora piu' sintetica, attraverso i
relativi servizi di assistenza e informazione al pubblico e opportune
iniziative di comunicazione al pubblico;
    b) anche i singoli venditori, una volta acquisiti i dati di base,
dovranno  informare  i  clienti con analoghe informative sintetiche e
colloquiali riportate nelle stesse proposte commerciali cartacee. Per
effetto  della  deliberazione  del  Garante n. 39 del 25 luglio 2007,
adottata  anche  ai  sensi  dell'art.  13,  comma 5,  lettera c), del
Codice,  i  venditori  potranno  invece  astenersi  dal  fornire tale
informativa  ai  clienti  ai  quali,  acquisiti  i  dati di base, non
vengano inviate proposte commerciali;
    c) i  venditori,  rispettando i limiti sopra richiamati, dovranno
utilizzare i dati solo con modalita' strettamente correlate all'invio
delle  proposte  cartacee e non dovranno conservare i dati relativi a
clienti che, decorso un congruo termine non superiore a sei mesi, non
abbiano  aderito  alla proposta; cio', ferma restando la possibilita'
di  utilizzare  i  dati  di  base  ottenuti  dai distributori fino al
raggiungimento  di  un  adeguato  grado  di  concorrenza  dei mercati
dell'energia  elettrica  e del gas naturale sulla base di valutazioni
della  competente  Autorita'  e,  comunque,  non oltre il 31 dicembre
2010.  Decorso  tale  termine  tutti  i  dati  personali  forniti dai
distributori  in relazione ai quali non si sia instaurato un rapporto
di fornitura dovranno essere cancellati.".
  2.  Di individuare, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g), del
Codice,  nei  termini  di  cui  in  motivazione,  i casi nei quali il
trattamento  dei  "dati  di  base"  potranno  essere  effettuati  per
perseguire  un  legittimo  interesse  dei  venditori  anche  senza il
consenso dei clienti interessati.".
  3.   Che   copia   della   presente   deliberazione  sia  trasmessa
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, ai sensi dell'art.
154,  comma 3,  del  Codice,  in  relazione  a  quanto  previsto  dai
menzionati   articoli 6   e  7  della  deliberazione  della  predetta
Autorita'   n.   157/07   del  27 giugno  2007,  nonche'  all'Ufficio
pubblicazione  leggi  e decreti del Ministero della giustizia ai fini
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 25 luglio 2007

                       Il presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Paissan

                 Il segretario generale: Buttarelli

        
      
                                                           Allegato A
Informativa  (art.  13  Codice  in  materia  di  protezione  dei dati
personali)
    Per   favorire   la  concorrenza,  la  recente  disciplina  sulla
liberalizzazione  dei  mercati  dell'energia1 prevede che alcuni Suoi
dati  debbano  essere comunicati, a richiesta, a venditori di energia
elettrica e di gas naturale, non oltre il 31 dicembre 2010.
    I  dati  sono  i  seguenti:  cognome e nome, indirizzo civico del
punto di utenza, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi
di  gas  naturale,  potenza  impegnata  espressa  in kW o calibro del
misuratore di gas naturale2.
    Questi  dati possono essere utilizzati per formularLe, in formato
cartaceo,  proposte  commerciali sulla fornitura di energia elettrica
e/o  gas naturale (non e' consentito usarli per contatti telefonici o
telematici,   ne'   per  promozioni  legate  ad  altri  scopi  o  per
comunicazioni a terzi).
    Qualora intenda esercitare i Suoi diritti rispetto al trattamento
dei dati personali3 e, in particolare:
      chiedere  al distributore di non comunicare piu' i Suoi dati ad
uno o piu' venditori;
      chiedere  ad uno o piu' venditori di non inviarLe piu' proposte
commerciali;
        contestare un trattamento illecito o non corretto,
  puo' rivolgersi a ....4.
    1 Art.  1,  decreto-legge  18  giugno 2007, n. 73; del. Autorita'
energia  elettrica  e gas 27 giugno 2007, n. 157; del. Garante per la
protezione dei dati personali 25 luglio 2007.
    2 Art. 1, comma 1, lettera d), del. Autorita' energia elettrica e
gas 27 giugno 2007, n. 157.
    3 L'interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati
che lo riguardano; puo' anche chiedere la correzione, l'aggiornamento
o l'integrazione di dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il
blocco  di  quelli  trattati in violazione di legge e opporsi al loro
utilizzo (art. 7 Codice in materia di protezione dei dati personali).
    4 (Indicare  i  completi  estremi  identificativi  e  il recapito
dell'unita'   organizzativa   o   del  responsabile  del  trattamento
competente).   L'elenco   aggiornato   dei  nostri  responsabili  del
trattamento e' consultabile sul sito Internet www ....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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