Dentro l Erasmus Mundus, fuori dall imponibile Irpef e Irap


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Dentro l Erasmus Mundus, fuori dall imponibile Irpef e Irap
Autore: Fisco Oggi - Giulia Marconi - aggiornato il 23/04/2009
N° doc. 10916

Dentro l'Erasmus Mundus, fuori dall'imponibile Irpef e Irap

Sono borse di studio corrisposte dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di intese internazionali
Sono escluse dall'imponibile Irpef e non rilevano neanche ai fini della determinazione della base imponibile Irap, le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università a cittadini stranieri nell'ambito del programma di cooperazione e mobilità internazionale.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109/E del 23 aprile, in risposta all'interpello di una Università che vuole sapere quale trattamento fiscale riservare alle borse di studio Erasmus Mundus.
Nel dettaglio, l'ateneo ritiene che questi sussidi dovrebbero beneficiare di un regime fiscale agevolato, facendo leva sulle finalità istituzionali del programma, che intende promuovere la cooperazione e la mobilità internazionale, allargandone gli orizzonti anche ai Paesi extra-Ue. In questa cornice si inquadra l'idea dell'istante che le borse di studio corrisposte per conto del governo italiano a cittadini stranieri, in forza di accordi e intese internazionali, dovrebbero essere escluse dall'imponibile Irpef. Le stesse somme, secondo il parere dell'ateneo, sarebbero irrilevanti ai fini Irap.
L'Agenzia si allinea alla soluzione prospettata e accorda la non imponibilità delle borse di studio Erasmus mundus ai fini Irpef.
I tecnici delle Entrate, però, precisano innanzi tutto che ad esse non è possibile estendere il regime di esenzione specificatamente previsto per le borse di studio corrisposte nell'ambito del programma Socrates. Infatti, benché le due iniziative comunitarie in materia di istruzione presentino significative affinità avendo il comune obiettivo di migliorare la qualità dell'istruzione superiore nell'Unione europea e di promuovere l'Europa come centro di eccellenza, la normativa di esenzione prevista per le borse Socrates ha un ambito applicativo delimitato e, come tutte le norme agevolative, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva.
Piuttosto, il regime fiscale di favore applicabile a questi sussidi discende dall'articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del Tuir, secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2007, sono escluse dall'imponibile Irpef le borse di studio corrisposte dal governo italiano a cittadini stranieri sulla base di accordi e intese internazionali.
In particolare, l'Agenzia si sofferma sull'interpretazione estensiva della disposizione del Tuir e del concetto di "governo", come già chiarito nella risoluzione 356/E del 2008. Ai fini della non imponibilità, si considerano concesse dal governo le borse di studio che discendono da una volontà governativa, e che siano corrisposte da organi del governo italiano, anche se sono versate materialmente da altri soggetti che agiscono per suo conto. Nel caso in esame, infatti, le borse di studio Erasmus Mundus sono erogate dalle università italiane in qualità di amministrazioni pubbliche dedicate alla formazione universitaria e post laurea.
Questo coinvolgimento degli atenei nella formazione "allargata" rientra in un disegno più ampio illustrato dalla decisione n. 1298/2008/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, secondo cui gli Stati membri devono porre in atto tutte "le iniziative necessarie per garantire l'efficace funzionamento del programma a livello di Stati membri, coinvolgendo tutte le parti interessate all'istruzione superiore secondo le prassi nazionali".
L'esclusione delle somme in oggetto dalla base imponibile Irpef ne comporta l'irrilevanza anche ai fini del calcolo della base imponibile Irap delle amministrazioni pubbliche che le erogano.
 
Giulia Marconi - pubblicato il 23/04/2009
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