Dichiarazione Iva. Approvati i modelli per il 2008 - 1 - Provvedimento del direttore dell agenzia delle Entrate del 15 gennaio.


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Dichiarazione Iva. Approvati i modelli per il 2008 - 1 - Provvedimento del direttore dell agenzia delle Entrate del 15 gennaio.
Autore: Carla Pappalardo - aggiornato il 16/01/2008
N° doc. 7490
15 01 2008 - Edizione delle 19:00  
 
Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio

Dichiarazione Iva. Approvati i modelli per il 2008 - 1

Tra le novità, nel quadro VA, un rigo riservato ai contribuenti minimi
 
Approvati, con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2008, i modelli "Iva/2008" (e le relative istruzioni per la compilazione), che dovranno essere utilizzati per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2007.
Anche quest'anno i modelli approvati sono:
  • il modello Iva/2008, composto dal frontespizio, dal modulo contenente i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VG, VJ, VH, VK, VL, VX, VO, oltre a quelli VS, VV, VW, VY, VZ, che costituiscono il prospetto Iva 26/PR e che devono essere compilati esclusivamente dall'ente o società controllante di cui all'articolo 73, del Dpr n. 633/1972
  • il modello VR/2008 - richiesta di rimborso - che deve essere utilizzato, in presenza dei presupposti di legge, per richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale
  • il modello Iva 26 LP/2008 - prospetto delle liquidazioni periodiche - riservato agli enti o società controllanti di cui all'articolo 73, del Dpr n. 633/1972
  • il modello Iva 74-bis, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori per l'esposizione dei dati relativi alla frazione d'anno antecedente l'apertura della procedura concorsuale.

I predetti modelli sono consultabili sul sito internet dell'agenzia delle Entrate e contengono diverse novità, la cui introduzione è sostanzialmente finalizzata a recepire, nell'ambito degli stessi, le diverse disposizioni normative emanate nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione.

Modalità e termini di presentazione
La presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno d'imposta 2007 deve essere effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 luglio 2008.

Il frontespizio
Il frontespizio, che deve essere utilizzato, come ormai noto, esclusivamente nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma(1), si compone anche quest'anno di tre facciate (la prima è costituita dall'informativa per il trattamento dei dati personali richiesti nella dichiarazione).

La seconda facciata è stata modificata nella parte che contiene i riquadri "Firma della dichiarazione" e "Impegno alla presentazione telematica", per ripristinare le caselle relative alla scelta per l'invio dell'avviso telematico, di cui all'articolo 2-bis, del decreto legge n. 203/2005.
L'avviso di irregolarità, infatti, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 39, della legge n. 222/2007, potrà essere inviato dall'agenzia delle Entrate, utilizzando il canale telematico, solo in presenza di un'espressa richiesta in tal senso da parte del contribuente.



Il modulo
- quadro VA
Nella Sezione 1, rigo VA2, il campo 1 è stato modificato al fine di consentire l'indicazione dei codici attività a sei cifre contenuti nella nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007.
Dal 1° gennaio 2008, infatti, in tutti gli atti e le dichiarazioni da presentare all'agenzia delle Entrate dovranno essere utilizzati i nuovi codici attività, individuati nella classificazione predisposta dall'Istat ma adottata anche dalle Camere di commercio e dall'agenzia delle Entrate, come disposto dal provvedimento del 16 novembre 2007.



Nella Sezione 4, è stato previsto il nuovo rigo VA45, riservato ai contribuenti minimi, cioè a coloro che, a partire dal 1° gennaio 2008, si avvalgono del nuovo regime disciplinato dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della Finanziaria 2008.

A decorrere dall'anno d'imposta 2008, infatti, è stato introdotto un nuovo regime riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo professionale, residenti nel territorio dello Stato e che hanno conseguito nell'anno precedente, quindi nell'anno 2007, ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 30mila euro.
Per i soggetti in possesso dei predetti requisiti, il nuovo regime, che riguarda sia l'imposizione diretta che l'Iva, si configura come un regime naturale. È in ogni caso riconosciuta la possibilità di optare per l'applicazione delle predette imposte nei modi ordinari. L'opzione ha validità triennale e permane sino a revoca, secondo le regole generali stabilite in materia di opzioni e revoche dal Dpr n. 442/1997.
Ciò che caratterizza il regime dei minimi, per quanto riguarda la disciplina Iva, è l'impossibilità di addebitare l'imposta in via di rivalsa all'acquirente o a chi riceve la prestazione e, conseguentemente, la totale inibizione del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.
Tuttavia, sono riconosciute ai contribuenti che si avvalgono del regime in esame, diverse semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti contabili previsti dalla disciplina Iva e, in particolare, è disposto l'esonero dall'obbligo di:

  • registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti
  • presentazione della dichiarazione e della comunicazione annuale dati Iva
  • presentazione dell'elenco clienti e fornitori.

Il nuovo regime riservato ai contribuenti minimi, quindi, trova una sua collocazione già nell'ambito del modello Iva/2008, che costituisce, per i soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione, la dichiarazione relativa all'ultimo anno di regime ordinario Iva.
In questa sede, infatti, il contribuente è come se, in un certo modo, saldasse la sua posizione Iva prima di transitare nel regime di "non applicazione dell'imposta".
È richiesta, pertanto, la barratura della casella 1, del rigo VA45, per indicare, appunto, che si tratta dell'ultima dichiarazione Iva presentata prima del passaggio al regime dei contribuenti minimi.

Inoltre, è prevista l'indicazione nel campo 2 dell'importo complessivo determinato a seguito dell'eventuale rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2.



1 - continua

NOTE:
1) La maggior parte dei contribuenti Iva è tenuta a comprendere la dichiarazione annuale nell'ambito del modello Unico. Solo in alcune particolari ipotesi non è possibile presentare la dichiarazione unificata e, conseguentemente, sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma. Tali ipotesi riguardano:
- le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
- le società e gli enti che hanno aderito nell'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione alla particolare procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo prevista dall'articolo 73, ultimo comma, del Dpr n. 633/1972
- le dichiarazioni presentate dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori per conto dei soggetti sottoposti alla procedura concorsuale
- le dichiarazioni dei soggetti non residenti che, effettuando operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia, si avvalgono di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, ovvero si sono identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr n. 633 del 1972
- le dichiarazioni di particolari soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio venditori porta a porta)
- la dichiarazione presentata per conto del soggetto estintosi a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine di presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto risultante dall'operazione stessa (società incorporante tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata).

 
Carla Pappalardo
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