Dirigenti Enel. Un altro 'no' all'istanza di rimborso.


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Dirigenti Enel. Un altro 'no' all'istanza di rimborso.
Autore: Paolo Napolitano - aggiornato il 05/02/2008
N° doc. 7644
05 02 2008 - Edizione delle 16:00  
 
Commissione tributaria regionale Toscana, sentenze nn. 19/06/07 e 59/25/07

Dirigenti Enel. Un altro "no" all'istanza di rimborso

Confermata la corretta tassazione delle somme loro erogate a titolo di previdenza integrativa aziendale
 
Ancora un punto messo a segno dall'agenzia delle Entrate sulla querelle "rimborsi ai dirigenti Enel", alcuni dei quali avevano chiesto la restituzione di parte delle ritenute operate dal sostituto d'imposta sulla capitalizzazione delle quote di pensione a loro erogate, in virtù dell'accordo sulla previdenza integrativa aziendale intervenuto nel 1986.
A pronunciarsi a favore delle tesi dell'Amministrazione è stata la Commissione regionale tributaria della Toscana, con due recenti sentenze, la 19/06/07 del 23/10/2007 e la 59/25/07 del 3/12/2007.

La pretesa di parte derivava dal fatto che l'azienda aveva stipulato una polizza vita e invalidità in favore dei propri dirigenti, con la facoltà per questi ultimi di scegliere, al momento di essere collocati in pensione, o per la liquidazione totale del valore attuale o per la liquidazione del solo 50% del capitale.
Avendo optato per la prima soluzione, il presupposto del rimborso veniva individuato nella circostanza che, mentre il sostituto aveva tassato dette somme applicando la disciplina generale prevista per il trattamento di fine rapporto (articoli 16 e 17 del Tuir), in realtà la normativa applicabile era quella propria della tassazione dei redditi di capitale, essendo gli importi percepiti derivanti da un'assicurazione sulla vita. Conseguentemente, le somme andavano tassate, anziché con le aliquote proprie della tassazione separata dei redditi percepiti, al 12,50% sulla differenza fra capitale percepito e i premi versati.

In particolare, le parti sostenevano che a essi non poteva che applicarsi la tassazione propria dei redditi di capitale prevista dall'articolo 42 nella versione previgente alle modifiche introdotte dal Dlgs 124/1993 a partire dal 28/4/1993 (riforma delle forme pensionistiche complementari), in quanto "vecchi iscritti" (soggetti che alla suddetta data erano già iscritti a forme pensionistiche istituite prima del 15/11/1992).

L'agenzia delle Entrate, già vittoriosa in primo grado, eccepiva agli appellanti che il fatto che i ricorrenti fossero "vecchi iscritti" non modificava i termini della questione, in quanto, anche prima della modifiche intervenute con il citato Dlgs 124/93, esistevano nell'ordinamento due modalità di tassazione: quella propria dei redditi di capitale per le somme percepite in virtù di contratti di assicurazione vita o assimilati, e quella propria dei redditi a tassazione separata per gli importi aventi natura previdenziale.
Inoltre, l'Amministrazione, avendo seguito l'evoluzione dei gradi di giudizio delle giurisprudenze favorevoli citate dalle controparti, evidenziava a fondamento della propria ricostruzione giuridica che la Corte di cassazione (sentenza n. 13274 del 20/6/2005) aveva ribaltato tali esiti in una fattispecie che, per stessa ammissione dei contribuenti nei ricorsi introduttivi, era stata ritenuta "caso assolutamente analogo".

La Suprema corte, infatti, aveva ritenuto che le somme percepite a seguito di riparto del fondo di previdenza dell'azienda fossero riconducibili a redditi di lavoro e ciò rendeva "inapplicabile l'art. 42 DPR n. 917/1986 citato relativo alla determinazione di reddito di capitale, come da tesi di parte resistente che chiedeva l'assimilazione, in via analogica, di tali somme alle prestazioni in forma di capitale corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita o di contratti di capitalizzazione".

Le due sentenze della Commissione tributaria regionale di Firenze hanno respinto gli appelli dei contribuenti, soffermandosi entrambe sulla natura dei redditi percepiti dai dirigenti Enel e decidendo in maniera sostanzialmente identica.
Con la pronuncia n. 19/06/07 i giudici hanno rilevato che "il percepito, benché in forma capitalizzata in luogo di quella ordinaria, appartiene alla nozione di pensione integrativa in conseguenza della costituzione di apposito fondo c.d. a prestazione definita, perché destinato ad integrare fino ad un limite la pensione corrisposta dall'Ente pubblico preposto. Detto fondo - nato diversamente ma trasformato per volontà delle parti in un fondo integrativo - ha natura e destinazione previdenziale ed è alimentato con la contribuzione del datore di lavoro; non si tratta, più semplicemente, di un fondo a prestazione definita (come quelli resi obbligatori dalla riforma del 1993), che attribuisce al dipendente la capitalizzazione di un risparmio". Quindi, prosegue la motivazione, la tesi dell'appellante sulla natura di rendita di capitale della importo percepita va respinta in quanto essa deriva "dall'obbligo che il datore di lavoro ha assunto per contratto … alla corresponsione di un emolumento destinato ad assicurare un determinato livello pensionistico". Irrilevante è, infine, il fatto che l'iscritto abbia optato per la capitalizzazione della somma in quanto, essa "non è nel rapporto genetico, ma si risolve in una mera forma alternativa di pagamento da parte del fondo di una prestazione di tipo previdenziale".

Con la sentenza n. 59/25/07, invece, è stato rigettato l'appello del contribuente, evidenziando che "l'opzione esercitata dal contribuente per la liquidazione totale del capitale versato, ai fini del … contenzioso non appare fattore decisivo, in quanto … la modalità di tale liquidazione non si presenta come fattore determinante la sua natura. Resta infatti del tutto incontrovertibile che la polizza assicurativa suddetta si inquadra in un assolvimento di un obbligo di tipo previdenziale, natura questa confermata, del resto, anche dalla normativa sorta in epoca successiva a quella della stipula della polizza. D'altra parte, è anche vero, così come risulta dagli atti di causa, che il caso di specie si inquadra in una forma di previdenza integrativa".

Per una disamina completa sulla regolamentazione di tutte le ipotesi astrattamente realizzabili, si fa rinvio alla risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 186/2007 (per un commento confronta, "
Fondo integrativo Enel: alert per gli uffici", in FISCOoggi del 26/7/2007). Il documento di prassi ha precisato, in base al periodo di maturazione del montante, le diverse modalità di tassazione delle somme erogate in virtù della previdenza integrativa aziendale.

 
Paolo Napolitano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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