Disavanzo da concambio imputabile gratuitamente.


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Disavanzo da concambio imputabile gratuitamente.
Autore: Silvia Mezzetti - aggiornato il 11/01/2007
N° doc. 1978

Finanziaria 2007

Disavanzo da concambio imputabile gratuitamente

Riconoscimento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito
a beni strumentali, materiali e immateriali, fino all’importo di cinque milioni di euro

L’articolo 1, commi da 242 a 249, della Finanziaria 2007, prevede un bonus fiscale per le operazioni di fusione e scissione che saranno effettuate nel 2007 e nel 2008.
In particolare, il comma 242 dispone che “per i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro”.

L’ordinaria disciplina fiscale delle fusioni e delle scissioni è contenuta, rispettivamente, negli articoli 172 e 173 del Tuir, che disegnano un complesso di regole tendenti a garantire la tendenziale neutralità dell’operazione, con specifici accorgimenti di carattere antielusivo, riferiti principalmente all’utilizzo di perdite pregresse e all’obbligo di ricostituire le riserve in sospensione d’imposta.
La tendenziale neutralità trova fondamento nel fatto che nel Tuir le operazioni straordinarie nominate non comportano il realizzo di plusvalenze o minusvalenze relative ai beni delle società fuse o scisse, in quanto questi ultimi transitano nel bilancio della società “nuova” (risultante dalla fusione o dalla scissione), secondo il valore fiscalmente riconosciuto, emergente dai libri contabili della società di provenienza.

Nei processi di concentrazione attuati con fusioni per incorporazione, l’incorporante, nel caso in cui non possieda già la totalità delle azioni o quote della incorporata, attribuisce ai soci di quest’ultima proprie azioni o quote, procedendo ad aumento del capitale sociale. Tale operazione “sostitutiva” produrrà avanzi o disavanzi da concambio. In sintesi, si avrà rispettivamente:

  • avanzo da rapporti di cambio quando l’aumento del capitale sociale dell’incorporante risulti inferiore alla consistenza del patrimonio netto dell’incorporata, ed è correttamente escluso dalla tassazione in capo alla società. L’avanzo, infatti, esprime il precedente patrimonio netto dell’incorporata e, pertanto, un suo assoggettamento a imposizione colpirebbe apporti di capitale o grandezze già tassate (come le riserve di utili)
  • disavanzo da rapporti di cambio si ha nel caso opposto, quando l’aumento di capitale effettuato dall’incorporante eccede il patrimonio netto dell’incorporata. Tale differenza non è fiscalmente utilizzabile, né a titolo di perdita, né attraverso rivalutazioni dell’attivo. Il disavanzo in questione, infatti, deriva da un mero aumento di capitale, cui, però, non corrisponde né un conferimento, né alcun valore fiscalmente riconosciuto da salvaguardare. Pertanto, plusvalenze iscritte a fronte di un disavanzo da concambio sarebbero giustamente impossibili, in assenza di costi fiscalmente rilevanti in contropartita.

Sostanzialmente, il disavanzo da concambio, secondo l’ordinaria disciplina contenuta nel Tuir, non può essere attribuito ai beni materiali o immateriali o all’avviamento della società incorporata (o scissa), per incrementarne il valore fiscalmente riconosciuto. Molto spesso ciò determina una discrasia tra il valore civilistico (preso in considerazione per la determinazione del rapporto di cambio nelle perizie di stima) e quello fiscale dei beni aziendali.

La Finanziaria 2007 consente, invece, a società per azioni e in accomandita per azioni, a società a responsabilità limitata, a società cooperative risultanti da operazioni di fusione o di scissione, di “aggiornare” il valore fiscalmente riconosciuto (per adeguarlo a quello attribuito in sede civilistica) dei beni strumentali, materiali o immateriali, o dell’avviamento della società incorporata (o scissa), attraverso l’imputazione del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non superiore a cinque milioni di euro.

Volendo esemplificare, si supponga che nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione di Beta in Alfa, sia emerso un disavanzo da concambio pari a 1 milione di euro. Secondo la perizia di stima, tale maggior valore è attribuibile per 400mila euro al capannone industriale (indicato in contabilità a 850mila euro, ma con valore reale di 1 milione 250mila euro) della incorporata, e per 600mila euro all’avviamento della stessa. Per effetto della nuova disposizione, tale disavanzo potrà essere imputato sia al capannone sia all’avviamento, determinando “nuovi” valori su cui la società incorporante potrà legittimamente effettuare gli annuali ammortamenti.

Tale operazione ha natura chiaramente agevolativa, perché, a fronte di maggiori costi deducibili fiscalmente dalla incorporante, questa non è tenuta al pagamento di alcunché.
Si ricordi che in passato l’articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si occupava di disciplinare l’utilizzo fiscale dei disavanzi da concambio e da annullamento, permettendo il loro “affrancamento”, previo, però, pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota prima del 27 e poi del 19 per cento.

Per la fruizione dell’agevolazione in argomento, sono state poste dal legislatore una serie di condizioni, sia soggettive che oggettive.

Condizioni soggettive

  1. le partecipanti all’operazione devono essere imprese operative da almeno due anni
  2. non devono far parte dello stesso gruppo societario
  3. non possono essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione, ovvero non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile
  4. devono trovarsi o essersi trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.

Condizioni oggettive

  • presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (interpello ordinario), al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

Risulta importante sottolineare che il legislatore ha previsto anche la decadenza dall’agevolazione, qualora nei primi quattro periodi di imposta dall’effettuazione dell’operazione di aggregazione la società ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del Tuir, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati. In tali ipotesi, la norma consente all’Amministrazione l’attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui la stessa si è verificata, la società è tenuta a liquidare e versare l’Ires e l’Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente per effetto del bonus utilizzato. Sulle maggiori imposte liquidate, tuttavia, non sono dovute sanzioni e interessi.

Riprendendo l’esempio iniziale, la società interessata e decaduta dovrebbe rideterminare il reddito imponibile di ciascun periodo, calcolando le quote di ammortamento del capannone senza tener conto del maggior valore di 400mila euro (ovvero solo su 850mila euro), e non considerando l’ammortamento sul valore dell’avviamento esposto e pari a 600mila euro.

Infine, è utile ricordare che, ai sensi del comma 243 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, l’agevolazione vale anche nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del Tuir, laddove il conferitario risulti essere un soggetto indicato all’articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo Testo unico.


Silvia Mezzetti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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