Dl n. 223/2006, articolo 37, comma 1. In campo nuovi sostituti di imposta. Curatore fallimentare e commissario liquidatore inseriti fra i soggetti obbligati a operare la ritenuta


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Dl n. 223/2006, articolo 37, comma 1. In campo nuovi sostituti di imposta. Curatore fallimentare e commissario liquidatore inseriti fra i soggetti obbligati a operare la ritenuta
Autore: Fisco oggi - Ciriaco Petrillo e Gianfranco Serio - aggiornato il 08/09/2006
N° doc. 1923
 
08 09 2006 - Edizione delle 13:30  
 
Dl n. 223/2006, articolo 37, comma 1

In campo nuovi sostituti di imposta

Curatore fallimentare e commissario liquidatore inseriti fra i soggetti obbligati a operare la ritenuta
 
Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto, nell'ordinamento, due nuove figure di sostituto d'imposta: il curatore fallimentare e il commissario liquidatore.

Nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1, del Dpr n. 600/1973
La citata disposizione, infatti, prevede un'integrazione dell'articolo 23, comma 1, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, con le parole "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore", per cui l'attuale formulazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 23, Dpr n. 600 del 1973 è la seguente: "Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".

Problematiche interpretative pregresse
E' stata finalmente dettata una norma chiara che pone fine all'incertezza determinata, nel tempo, dal contrasto emerso fra le interpretazioni espresse nella prassi dell'Amministrazione finanziaria e quelle emerse dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
L'Amministrazione finanziaria, infatti, ha ripetutamente sostenuto che la connessione delle posizioni del curatore fallimentare e del debitore fallito faceva sì che si incardinasse, in capo al primo, l'obbligo di operare la ritenuta sui redditi liquidati.

In particolare, con risoluzione 25 novembre 1982, n. 3644, il ministero delle Finanze, ribadendo quanto già espresso nella risoluzione n. 8/190 del 3 marzo 1976, e in quella ministeriale n. 8/856 del 14 marzo 1979, aveva precisato che "sussiste a carico del curatore fallimentare l'obbligo della ritenuta per i redditi di lavoro dipendente liquidati dal curatore stesso, dato che la funzione di quest'ultimo è strettamente connessa con la posizione del debitore fallito nella cui sfera la sua attività deve essere ricondotta. Tale obbligo deve estendersi anche all'ipotesi di corresponsione di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, sempreché beninteso soggetti alla ritenuta alla fonte, ed al compenso percepito dal curatore stesso per le sue prestazioni di curatela, il cui pagamento è a carico del patrimonio fallimentare, del quel il curatore ha l'amministrazione ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare".

Di contro, con le sentenze 28 ottobre 1980, n. 5777, 14 settembre 1991, n. 9606 e 22 dicembre 1994, n. 11047, la Corte di cassazione ha sostenuto che l'elencazione dei soggetti, per i quali gli articoli 23 e seguenti del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, dispongono l'obbligo di operare ritenute in qualità di sostituti d'imposta, ha carattere tassativo e che per attrarre il curatore nella sfera dei soggetti obbligati a effettuare la predetta ritenuta "non è sufficiente (come si esprimono le circolari ministeriali sull'argomento) osservare che il curatore ha l'amministrazione del patrimonio del fallito (che - quale imprenditore commerciale - vi era soggetto) e che i suoi atti incidono su detto patrimonio (art. 31 legge fallimentare). Invero, il curatore esercita detta amministrazione nell'ambito di una procedura giudiziale e non di una attività di impresa, la quale è cessata con la dichiarazione di fallimento..." (Cassazione 22 dicembre 1994, n. 11047).

Decorrenza della norma
Il legislatore, con l'integrazione dell'articolo 23, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973, non ha voluto fornire un'interpretazione autentica delle precedenti disposizioni.
Nella circolare dell'Agenzia delle entrate, 4 agosto 2006, n. 28/E è, infatti, precisato che "Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore sono tenuti ad effettuare le ritenute anche sulle somme corrisposte in sede di riparto parziale o finale, i cui presupposti si verificano a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 41 del decreto stesso".

Obblighi di certificazione
L'obbligo della ritenuta in capo ai nuovi sostituti d'imposta impone, peraltro, anche il rispetto della normativa relativa alla certificazione. In tal senso, la citata circolare n. 28/E ha chiarito che "Il curatore fallimentare ed il commissario liquidatore devono altresì adempiere agli obblighi di certificazione - tra cui il rilascio della certificazione unica modello Cud ai soggetti interessati - e di presentazione della dichiarazione annuale previsti per i sostituti d'imposta".
 
Ciriaco Petrillo e Gianfranco Serio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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