Doppia sanzione per le ritenute non operate e versate nei termini - Risoluzione n. 165/E dell'11 luglio 2007.


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Doppia sanzione per le ritenute non operate e versate nei termini - Risoluzione n. 165/E dell'11 luglio 2007.
Autore: Alessandra Gambadoro - aggiornato il 11/07/2007
N° doc. 3631
11 07 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 165/E dell'11 luglio 2007

Doppia sanzione per le ritenute non operate e versate nei termini

Le violazioni commesse nel 2006 sono ancora regolarizzabili tramite il ravvedimento operoso
 
Il sostituto d'imposta che non effettua le ritenute sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti e non le versa nei termini di legge commette due violazioni, distintamente sanzionabili. A nulla rileva la circostanza che le stesse sono state operate e versate successivamente, a distanza di diversi mesi. Tuttavia, poiché le violazioni sono state commesse nel 2006, è ancora possibile regolarizzarle, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, provvedendo a pagare tributo, sanzione ridotta e interessi entro il termine di presentazione del modello 770/2007.

E'quanto chiarito dalla
risoluzione n. 165/E dell'11 luglio 2007, con cui l'Agenzia delle entrate risponde al quesito presentato da un'azienda sanitaria che aveva corrisposto, nel gennaio del 2006, dei compensi arretrati ai propri dirigenti senza effettuare alcuna ritenuta alla fonte. Nel novembre dello stesso anno la società aveva poi recuperato le somme precedentemente erogate e le aveva nuovamente assegnate, questa volta sia operando la ritenuta sia effettuando il relativo versamento nel mese di dicembre.
L'azienda propende, in via principale, per la non applicabilità delle sanzioni, adducendo un "errore tecnico e involontario", e, in subordine, per l'applicazione della sola sanzione solo per la mancata effettuazione delle ritenute nel mese di gennaio, in quanto il versamento di quelle operate a novembre è stato eseguito, nei termini previsti, nel successivo mese di dicembre.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver specificato l'inammissibilità dell'istanza di interpello in questione perché relativa a un comportamento già posto in essere dal contribuente, fornisce comunque dei chiarimenti in proposito.
La risoluzione ricorda prima di tutto l'obbligo per i sostituti d'imposta di operare, all'atto del pagamento di somme e valori, una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti e che tali ritenute devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui sono effettuate.
Nel caso in esame, quindi, l'azienda non ha nè operato le ritenute (nel mese di gennaio) né le ha versate nei termini stabiliti; di conseguenza si rendono applicabili le sanzioni per entrambe le violazioni.

L'Agenzia, però, ricorda alla società istante che è ancora in tempo per regolarizzare la propria posizione, beneficiando della riduzione a un quinto della sanzione minima, se utilizzerà il ravvedimento operoso entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, quindi entro la data di presentazione del modello 770 relativo al 2006.
Insieme alla sanzione ridotta, rammenta la risoluzione, vanno pagati il tributo o la differenza, se dovuti, e gli interessi moratori maturati dal giorno successivo alla data di scadenza a quello in cui viene effettivamente eseguito il versamento.

 
Alessandra Gambadoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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