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Duello sul condono Iva, la parola passa ora alla Corte. |
Autore: Gianluca Di Muro - aggiornato il 25/10/2007 |
N° doc. 4419 |
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25 10 2007 - Edizione delle 17:00 | |
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Giustizia europea |
Duello sul condono Iva, la parola passa ora alla Corte |
Presentate oggi dall'avvocato generale Ue le conclusioni relative al ricorso della Commissione contro l'Italia |
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Violazione degli obblighi insiti nella sesta direttiva Iva e del principio di leale collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità europea. Sono queste le due conclusioni a cui è pervenuto oggi l'avvocato generale, Eleanor Sharpston, relativamente al ricorso presentato il 7 marzo dello scorso anno dalla Commissione europea contro l'Italia e per le quali l'Avvocato generale ha suggerito alla Corte di Giustizia di dichiarare che l'Italia ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli articoli 2 e 22 della sesta direttiva Iva e dell'articolo 10 Ce. Il 12 settembre scorso, come riportato su Fisconelmondo, si era svolta dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la trattazione orale del ricorso presentato l'anno scorso, precisamente il 7 marzo 2006, dalla Commissione Ue contro l'Italia. Nel mirino la pretesa illegittimità delle disposizioni in materia di condono Iva contenute nella legge n. 289 del 2002.
Lo stato dell'arte Secondo quanto contestato l'Amministrazione italiana avrebbe rinunziato ad effettuare qualsiasi controllo futuro sui periodi di mancata corresponsione dell'Iva. Contestualmente sarebbe stato concesso il condono a chi avesse versato all'Erario un importo fisso (in assenza di dichiarazione) oppure una percentuale dell'Iva inizialmente dichiarata sugli acquisti e sulle vendite del periodo di riferimento nel caso in cui fosse stata presentata una dichiarazione. Ebbene proprio questa rinunzia aveva indotto la Commissione europea a chiedere all'Italia nell'ottobre 2004 di modificare proprio la parte Iva del condono fiscale. La richiesta era stata presentata nella forma di parere motivato (procedura d'infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato Ce). Considerata l'inadeguatezza delle risposte fornite dall'Italia, la Commissione europea aveva deciso di adire la Corte di Giustizia con il ricorso presentato il 7 marzo 2006 e la discussione si è svolta il 12 settembre scorso.
La posizione dell'Avvocato generale In particolare per l'avvocato generale, come si legge in uno dei passaggi "chiave" delle conclusioni, "i metodi per generare gettito previsti dagli articoli 8 e 9 della legge finanziaria del 2003 sono incompatibili con le modalità di riscossione dell'Iva imposte agli Stati membri dalla sesta direttiva". Inoltre si sottolinea che sebbene l'Iva sia un'imposta "autoliquidata" è chiaro che sugli Stati membri incombe l'obbligo di verificare e far rispettare degli adempimenti di legge e che non sono autorizzati ad abdicare a tale responsabilità riguardo a intere fase di attività economiche soggette a tassazione". Per analizzare ulteriori aspetti delle conclusioni presentate oggi dall'Avvocato generale si rinvia ad un articolo di approfondimento su Fisconelmondo.
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Gianluca Di Muro | |
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