E' tempo di comunicare i dati Iva del 2005


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E' tempo di comunicare i dati Iva del 2005
Autore: Carla Pappalardo - aggiornato il 21/02/2006
N° doc. 1261
Sette giorni alla scadenza

E' tempo di comunicare i dati Iva del 2005

Cosa indicare in caso di operazioni a esigibilità differita, operazioni esenti, regimi speciali
 
Entro il 28 febbraio i contribuenti Iva sono chiamati ad assolvere il primo adempimento dichiarativo annuale previsto dalla disciplina di settore, e cioè la presentazione, esclusivamente per via telematica, della comunicazione dati relativa all'anno d'imposta 2005.
Si tratta, come è noto, dell'adempimento disciplinato dall'articolo 8-bis del Dpr 322/98, con il quale i soggetti Iva provvedono a fornire all'Amministrazione finanziaria alcuni dati relativi all'anno precedente, utili, soprattutto, per il calcolo delle risorse da versare al bilancio comunitario.

Il modello da utilizzare, disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, è quello approvato con provvedimento del 22 novembre 2004, aggiornato, rispetto allo scorso anno, unicamente con l'introduzione del logo dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il contenuto, quindi, il modello non ha subito alcuna modifica e prevede sostanzialmente l'indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate dal contribuente nel corso dell'anno 2005 senza tenere conto, a differenza che nella dichiarazione annuale, delle operazioni di rettifica e di conguaglio. In particolare, si tratta delle rettifiche di cui all'articolo 19-bis2 del Dpr n. 633 del 1972, che devono essere eseguite esclusivamente in sede di dichiarazione annuale (rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili o ammortizzabili, per mutamenti del regime fiscale, per variazioni del pro rata), della rettifica ai sensi dell'articolo 19, comma 1 (variazioni della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti), del conguaglio effettuato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, per il calcolo definitivo del pro rata di detrazione, da effettuare alla fine dell'anno nonché della cosiddetta riventilazione dei corrispettivi, operazioni che, altrimenti, obbligherebbero il contribuente ad anticipare in taluni casi i calcoli per la determinazione del saldo annuale Iva.

Inoltre, considerato che la Comunicazione dati non è la sede in cui si procede alla definitiva liquidazione annuale dell'imposta, in essa non rilevano alcuni dati che dovranno invece essere riportati nella sezione 2 del quadro VL della corrispondente dichiarazione Iva, quali, ad esempio, l'ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti, il riporto del credito relativo all'anno precedente, le compensazioni effettuate nell'anno di riferimento.

Nonostante il numero limitato e la semplicità dei dati richiesti, in presenza di determinate tipologie di operazioni effettuate o a seguito dell'adozione di speciali regimi Iva, devono essere seguite particolari modalità di compilazione del modello che meritano un approfondimento.

Operazioni a esigibilità differita
In deroga al criterio generale di esigibilità dell'Iva, per alcune particolari tipologie di operazioni espressamente individuate dall'articolo 6, ultimo comma, del Dpr 633/72 (operazioni nei confronti dello Stato, cessioni di prodotti farmaceutici, eccetera), l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento del relativo corrispettivo e non all'atto di consegna o spedizione. La non coincidenza tra il momento di effettuazione dell'operazione e il momento in cui la relativa imposta diviene esigibile, comporta che il verificarsi di tali eventi in anni d'imposta differenti richiede una particolare attenzione per quanto riguarda l'esposizione dei relativi dati nella Comunicazione in esame.
In particolare, l'imponibile relativo alle predette operazioni deve essere sempre compreso nel rigo CD1, campo 1 (totale operazioni attive), della Comunicazione dati relativa all'anno in cui le stesse sono state effettuate ovvero nel rigo CD2, campo 1 (totale operazioni passive), nel caso di acquisti con Iva a esigibilità differita registrati nel periodo di riferimento.
Per quanto riguarda, invece, l'imposta afferente le predette operazioni, questa deve essere compresa rispettivamente nel rigo CD4 (Iva esigibile) ovvero CD5 (Iva detratta) della Comunicazione concernente l'anno in cui si è verificata l'esigibilità a seguito dell'avvenuto pagamento del corrispettivo.

Operazioni esenti
Il contribuente che nell'anno oggetto della Comunicazione ha effettuato, nell'esercizio della propria attività, esclusivamente operazioni esenti, rientra, come è noto, tra le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, dalla presentazione della Comunicazione annuale dati Iva, anche se per tali operazioni lo stesso si è avvalso della dispensa dagli adempimenti prevista dall'articolo 36-bis del Dpr 633/72 ovvero, come sopra evidenziato, sia tenuto a effettuare le operazioni di rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del Dpr 633/72.
La registrazione, invece, di operazioni intracomunitarie ovvero di acquisti per i quali si rende applicabile il particolare meccanismo che prevede l'assolvimento dell'imposta da parte dell'acquirente (reverse charge) ed è disciplinato dall'articolo 17, commi 3 e 5, comporta l'obbligo di presentare sia la dichiarazione annuale che la Comunicazione dati. Rientrano, ad esempio, in tale fattispecie i soggetti esercenti professioni e arti sanitarie (odontotecnici e dentisti) che, pur avendo effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all'articolo 10, n. 18), hanno effettuato nell'anno d'imposta acquisti di materiale d'oro e prodotti semilavorati inerenti l'attività svolta e per i quali sono tenuti al pagamento della relativa imposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5.
Nella diversa ipotesi in cui il contribuente effettui nel corso dell'anno d'imposta sia operazioni esenti, in relazione alle quali si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di fatturazione e registrazione ai sensi dell'articolo 36-bis, sia altre tipologie di operazioni (imponibili, non imponibili, eccetera), sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale nonché la Comunicazione, esponendo solo i dati relativi a queste ultime operazioni. Per quanto riguarda le operazioni esenti effettuate, devono essere indicate esclusivamente quelle di cui ai numeri 11), 18) e 19), dell'articolo 10 (cessioni di oro da investimento, prestazioni sanitarie e di ricovero), per le quali restano in ogni caso fermi gli obblighi di fatturazione e registrazione.

Regimi speciali
L'adozione, per obbligo di legge o per opzione, dei particolari regimi previsti dalla disciplina Iva, richiede specifiche modalità di compilazione del modello di Comunicazione dati, in particolare della sezione III, in relazione al metodo di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile applicato dal contribuente.

Il regime del margine
Gli articoli da 36 a 40-bis del decreto legge 41/95, disciplinano le modalità di applicazione dell'Iva alle cessioni di beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione. Il "regime del margine", introdotto al fine di disciplinare la tassazione dei predetti beni che hanno già scontato l'imposta all'atto dell'acquisto da parte di un consumatore finale, è caratterizzato dal fatto che la base imponibile (o margine), per le cessioni dei beni rientranti nell'ambito di applicazione, è costituita dalla differenza tra il prezzo di vendita del bene e il prezzo d'acquisto dello stesso, maggiorato degli eventuali costi sostenuti per la riparazione.
Per quanto riguarda la compilazione del modello di Comunicazione dati in presenza dell'applicazione di tale regime, occorre quindi tenere presente che nel rigo CD4 (Iva esigibile) deve essere indicata l'imposta determinata secondo la disciplina prevista per il regime speciale.
Inoltre, poiché a tali contribuenti la norma non consente la detrazione analitica dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi oggetto dell'attività esercitata, il rigo CD5 (Iva detratta) non deve essere compilato in relazione a queste ultime operazioni.

Le agenzie di viaggio
L'articolo 74-ter del Dpr 633/72, riserva un particolare metodo di determinazione dell'imposta, comunemente denominato base da base, alle agenzie di viaggio. In sostanza, il debito Iva dei predetti soggetti è determinato scorporando l'imposta dal risultato che si ottiene confrontando il totale dei corrispettivi incassati e il totale dei costi sostenuti.
Ciò comporta, pertanto, che le agenzie di viaggio e turismo dovranno tenere conto nella compilazione del rigo CD4 (Iva esigibile) dell'imposta calcolata come sopra illustrato, e non dovranno compilare, per quanto riguarda queste operazioni, il rigo CD5 (Iva detratta), essendo loro preclusa la possibilità di detrarre analiticamente l'Iva assolta sugli acquisti.

Agriturismo
I soggetti che esercitano attività di agriturismo usufruiscono di un regime forfettario previsto dall'articolo 5 della legge 413/91, in base al quale l'Iva dovuta è determinata diminuendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili di una percentuale, pari al 50 per cento, a titolo di detrazione forfettaria.
Pertanto, tali soggetti indicheranno nel rigo CD4 l'Iva esigibile ottenuta applicando il predetto abbattimento percentuale e non dovranno compilare il rigo CD5 (Iva detratta) per le operazioni effettuate nell'ambito del particolare regime.

Associazioni sindacali e di categoria e attività spettacolistiche
Gli stessi criteri di compilazione devono essere seguiti dalle associazioni sindacali e di categoria operanti in agricoltura di cui all'articolo 78 della legge 413/91 e dai contribuenti minori che esercitano attività spettacolistiche, cui si rende applicabile il particolare regime disciplinato dall'articolo 74-quater, quinto comma, applicando però le specifiche percentuali di abbattimento dell'imposta dovuta previste dalle rispettive disposizioni agevolative (un terzo per le associazioni sindacali e il 50 per cento per le attività spettacolistiche).

Agricoltura
I produttori agricoli che applicano lo speciale regime di detrazione d'imposta previsto dall'articolo 34 del Dpr 633/72, determinano, a prescindere dal volume d'affari conseguito, l'Iva detraibile mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione all'ammontare imponibile delle cessioni effettuate. Conseguentemente, gli stessi devono indicare nel rigo CD5 l'imposta detratta e determinata secondo i criteri previsti dalla suddetta disciplina.
E' importante evidenziare che, quest'anno, particolari modalità di compilazione del modello di Comunicazione dati dovranno essere seguite dagli organismi associativi di cui all'articolo 34, comma 2, lettera c), del Dpr 633/72, che provvedono alla vendita di prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci.
A seguito delle modifiche apportate al citato articolo 34 dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, infatti, per i predetti soggetti è ora prevista l'applicazione del regime speciale di detrazione forfettaria sull'intero ammontare delle cessioni effettuate. Come precisato con la circolare n. 1/E del 2006, le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di aprile 2005 (resta ferma, quindi, l'applicazione delle vecchie disposizioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo).
Da ciò deriva che, nell'ambito dell'unico modello di Comunicazione dati presentato, dovrà essere effettuata la somma, nel rigo CD5, dell'Iva ammessa in detrazione determinata separatamente per ciascun periodo dell'anno secondo i criteri allo stesso applicabili (vecchie e nuove disposizioni).
In tutte le ipotesi esaminate, resta fermo che il rigo CD5 (Iva detratta) deve essere in ogni caso compilato per l'indicazione dell'Iva detraibile relativa alle spese generali sostenute nell'esercizio dell'attività svolta
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