Ecoincentivi pieni per le rottamazioni fatte in casa - Circolare n. 2/Dpf del 7 giugno 2007.


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Ecoincentivi pieni per le rottamazioni fatte in casa - Circolare n. 2/Dpf del 7 giugno 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 08/06/2007
N° doc. 3465
08 06 2007 - Edizione delle 15:00  
 
Circolare n. 2/Dpf del 7 giugno 2007

Ecoincentivi pieni per le rottamazioni fatte in casa

Spettano sia il contributo finanziario che l'esenzione dal bollo auto anche quando si sostituisce il veicolo di un familiare convivente
 
Nel caso in cui venga rottamata l'auto di un familiare convivente, spettano entrambi gli ecoincentivi previsti dalla Finanziaria per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale con sostituzione di altri a maggiore tasso inquinante: sia il contributo finanziario che l'esenzione dalle tasse automobilistiche. I benefici possono essere riconosciuti anche per gli acquisti avvenuti tra il 29 novembre e il 31 dicembre 2006, purché, entro 60 giorni dall'immatricolazione, sia stata consegnata al Pra copia del certificato di rottamazione.
Queste, in sintesi, alcune delle importanti precisazioni fornite dalla
circolare n. 2/Dpf del 7 giugno 2007, con la quale l'ufficio Federalismo fiscale ha dato risposta a quesiti in materia di ecoincentivi auto (legge n. 296/2006, commi 226 e seguenti).

Veicoli acquistati tra il 29 novembre e il 31 dicembre 2006
Il primo chiarimento scaturisce dalla necessità di coordinare adeguatamente i diversi interventi normativi in materia che si sono susseguiti a fine 2006. In particolare, il riferimento è agli ecoincentivi, inizialmente previsti dal collegato fiscale (Dl n. 262/2006), non confermati (senza peraltro farne salvi gli effetti) in sede di conversione in legge del decreto e, infine, riproposti con modifiche dalla Finanziaria (legge n. 296/2006), che ne ha fissato la decorrenza a partire dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del Dl n. 262. La stessa legge finanziaria ha confermato la disposizione, inizialmente dettata dal collegato, che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, impone l'obbligo di consegnare a un demolitore il veicolo da rottamare entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo. A seguito di quanto descritto, gli acquisti effettuati nel periodo dal 29 novembre (data di conversione in legge del Dl n. 262) al 31 dicembre 2006 (giorno precedente all'entrata in vigore della Finanziaria), sono avvenuti in assenza di qualsiasi disciplina sugli ecoincentivi. Allo scopo, quindi, di poter concretamente applicare i benefici anche agli acquisti - con contestuale rottamazione - realizzati in quell'arco temporale, la circolare precisa che le condizioni necessarie sono rispettate se, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo, sia stata consegnata al Pra idonea documentazione: copia del certificato di rottamazione ovvero del certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo rottamato. Dal momento che la legge finanziaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, quando cioè ancora non erano scaduti i predetti 60 giorni, i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di essere informati dell'efficacia retroattiva della disposizione e di mettere in atto gli opportuni adempimenti per beneficiare degli incentivi.

Rottamazione di veicoli appartenenti a familiari conviventi
La seconda precisazione riguarda il comma 231 della Finanziaria che estende il "contributo" di cui ai commi 226, 227 e 228 agli acquisti effettuati con contestuale rottamazione di veicoli appartenenti a familiari conviventi. In quel termine - specifica la circolare - vanno compresi sia il mero contributo finanziario sia l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Tassazione in base alla portata
In riferimento ai veicoli che "pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180", per i quali è stato introdotto il nuovo sistema di tassazione in base alla potenza e non alla portata, la circolare precisa che, qualora la relativa tassa automobilistica sia stata assolta prima del 3 ottobre 2006 secondo il precedente sistema della portata, le nuove disposizioni si applicheranno solo a partire dalla successiva scadenza di pagamento.

Attività di trasporto per conto terzi
Le imprese esercenti attività di trasporto per conto terzi non possono beneficiare degli ecoincentivi quando intendono destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio. Il divieto scaturisce dalle previsioni dei regolamenti comunitari che escludono dal regime degli aiuti de minimis i sussidi destinati all'acquisto di veicoli da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Operazioni di leasing
Premesso che gli ecoincentivi possono essere riconosciuti anche ai soggetti che stipulano un contratto di locazione finanziaria (come già chiarito con nota ministeriale del 13 febbraio 2007), la circolare puntualizza che anche alle operazioni di leasing è applicabile l'onere, previsto a carico delle imprese costruttrici o importatrici, di conservare la documentazione idonea a comprovare il diritto alle agevolazioni (copia della fattura di vendita, contratto di acquisto del nuovo veicolo). Le società di leasing, pertanto, devono trasmettere al venditore il contratto (o altro documento in uso nella pratica commerciale) intercorso tra locatore finanziario e utilizzatore.

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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