Elusiva la svalutazione di una partecipazione basata su presupposti costituiti artificiosamente


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Elusiva la svalutazione di una partecipazione basata su presupposti costituiti artificiosamente
Autore: Manuela Norcia - aggiornato il 05/04/2006
N° doc. 1400
05 04 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia

Elusiva la svalutazione di una partecipazione
basata su presupposti costituiti artificiosamente

Non casuale la rapida successione di atti, fatti e negozi ben strutturati e collegati tra di loro
 
Il caso affrontato dalla Commissione tributaria provinciale
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate, disconoscendo la validità dell'istanza di condono tombale presentata dalla società ricorrente per l'esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2002, aveva recuperato a tassazione la svalutazione operata in relazione alla partecipazione sociale detenuta in una società controllata al 100 per cento.

In particolare, la svalutazione in parola si originava dal decremento subito dal patrimonio netto della società controllata per effetto di una distribuzione di dividendi, eseguita in favore della ricorrente nell'esercizio sociale 2002 in palese assenza di liquidità e, perciò, finanziata in larga misura dalla stessa controllante attraverso sia il rimborso di un prestito precedentemente erogato, sia un finanziamento fruttifero; operazioni, quella dell'incasso del dividendo, del rimborso del prestito e della concessione del finanziamento, avvenute tutte mediante bonifico bancario di data e valuta coincidenti.

Le due società, inoltre, entrambe con esercizio coincidente con l'anno solare, deliberavano la chiusura anticipata dell'esercizio al 30 giugno 2002, creando, così, i presupposti per la rilevazione - da parte della controllante - della svalutazione della partecipazione derivante dalla decrementata consistenza del patrimonio netto della controllata. L'intera operazione, infine, si concludeva con l'istanza con la quale la società ricorrente manifestava la volontà di aderire, per l'esercizio sociale anticipatamente chiuso, alla sanatoria di cui all'articolo 9 della legge n. 289/2002 (condono tombale).

Nel ritenere palesemente viziata da elusività la condotta della società, l'Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento, con il quale, previo disconoscimento della validità dell'istanza di condono tombale presentata per non essere la sanatoria estensibile negli effetti all'annualità chiusa al 30 giugno 2002, veniva recuperata a tassazione la svalutazione dedotta, in quanto derivante da artifici preordinati a un indebito risparmio d'imposta e non sorretti da alcuna valida ragione economica.

La posizione della Commissione tributaria provinciale
Investita della suddetta problematica, la Ctp di Reggio Emilia si è preliminarmente occupata, ritenendola meritevole di accoglimento, dell'eccezione di invalidità sollevata dall'Amministrazione finanziaria in ordine all'istanza con cui la società ricorrente manifestava la volontà di aderire alla definizione automatica di cui all'articolo 9 della legge n. 289/2002 in relazione, tra gli altri, al periodo d'imposta 01.01.02 - 30.06.02. La riapertura dei termini di adesione alle sanatorie fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002, sancita dall'articolo 2, comma 44, della legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004), è, infatti, diretta al periodo d'imposta 2002, purché "in corso al 31 dicembre 2002"; è evidente, quindi, che il primo semestre 2002 non rientra tra le annualità definibili, proprio perché non in corso alla data del 31 dicembre.

Quanto alla deduzione operata con riferimento alla svalutazione della partecipazione societaria, sussistono tutti gli estremi - a giudizio del collegio - per ritenere elusiva la condotta della società che, mediante iniziative prive di valide ragioni economiche, ha artificiosamente costituito i presupposti richiesti dalla normativa vigente all'epoca dei fatti (articolo 61, comma 3, del Dpr n. 917/1986) ai fini della deducibilità del componente negativo di reddito in commento; e ciò anche in considerazione delle deboli, spesso contrastanti, argomentazioni esposte dalla stessa a difesa delle operazioni effettuate (tra le quali, quella esposta a motivo della chiusura anticipata dell'esercizio al 30 giugno, giustificata dal fatto di voler retrodatare a tale data gli effetti di una fusione deliberata ben quattro mesi dopo).

Il tutto, peraltro, in un circoscritto, breve intervallo temporale; il che rafforza la tesi della preordinazione del piano finalizzato al perseguimento di un indebito risparmio d'imposta.
Il non casuale seguito di atti, fatti e negozi ben strutturati e collegati tra di loro in un arco temporale di soli dieci mesi (partendo dall'acquisto della partecipazione totalitaria) induce, infatti, al convincimento di una conoscenza compiuta, da parte della ricorrente, della normativa fiscale vigente e delle modalità con le quali aggirarla.

E', pertanto, da ritenere assolutamente legittima, concludono i giudici, la condotta accertatrice dell'Agenzia, la quale, in considerazione della sfrontata consapevolezza da parte della ricorrente del disegno elusivo attuato, avrebbe potuto - si legge in un passo significativo della sentenza - essere più aggressiva, formulando ipotesi di reato ben diverse.
Il monito diretto verso chi in maniera spregiudicata si dedica alla pianificazione di azioni dirette ad aggirare la normativa vigente si arricchisce, quindi, della paventata possibilità di punire anche penalmente tali attitudini.
 
Manuela Norcia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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