Elusivo il passaggio da Spa a Srl 'agricola' - Risoluzione n. 177/E del 28 aprile 2008.


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Elusivo il passaggio da Spa a Srl 'agricola' - Risoluzione n. 177/E del 28 aprile 2008.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 29/04/2008
N° doc. 8925
29 04 2008 - Edizione delle 16:00  
 
Risoluzione n. 177/E del 28 aprile 2008

Elusivo il passaggio da Spa a Srl "agricola"

Se finalizzato a ottenere esclusivamente uno sconto fiscale
 
La trasformazione di una Spa "agricola" in una Srl, effettuata soltanto per beneficiare dell'agevolazione che consente di calcolare il reddito su base catastale, è elusiva anche senza una effettiva intenzione. Tale operazione, infatti, costituirebbe un utilizzo improprio dell'autonomia contrattuale giuridica, finalizzata esclusivamente al risparmio fiscale. Al contrario, la Finanziaria 2007, che ha introdotto la disposizione agevolativa, ha inteso incentivare lo sviluppo della aggregazione societaria in agricoltura, ma non in forma di società per azioni.

Il chiarimento, fornito con la
risoluzione n. 177/E del 28 aprile, prende spunto dai principi alla base dell'introduzione del beneficio, principi di carattere politico-economico per lo sviluppo della competitività delle società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che esercitano esclusivamente attività agricole. In sostanza, la norma contenuta nel comma 1093 della Finanziaria 2007 trasferisce a queste società il trattamento riservato agli imprenditori agricoli individuali, che determinano l'imponibile sulla base del reddito agrario dei terreni, a condizione che le stesse abbiano la qualifica di società agricole e se società di capitali, rivestano la forma giuridica di società a responsabilità limitata.

Diversamente, per l'istante Alfa Spa, la trasformazione non rientrava in un quadro elusivo per due ragioni fondamentali. La prima riguardante la novità dell'agevolazione, mai prevista in antecedenza, la seconda relativa al fatto che l'operazione sarebbe avvenuta con un singolo atto.

Entrambe le motivazioni sono state ribaltate dai tecnici dell'Agenzia. Nella risoluzione, infatti, si rimanda alla disposizione contenuta nell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, che nell'inquadrare l'elusività di una trasformazione societaria in una pluralità di atti, non la esclude anche in presenza di un unico negozio. L'elusione si compie con atti "anche collegati tra loro", vale a dire che implicitamente il "raggiro" può realizzarsi con una sola operazione. Inoltre, l'assenza di un simile beneficio in norme precedenti non sembra una ragione sufficientemente valida per ritenere la scelta dell'istante legittima per l'accesso al particolare regime tributario. Questo perché il legislatore, nel limitare l'ambito soggettivo dei destinatari dell'agevolazione, ha volutamente escluso le società per azioni, continuando ad applicare alle stesse la disciplina ordinaria di tassazione.

A supporto del chiarimento, il combinato disposto dagli articoli 1 e 6 del decreto 213/2007, che ribadendo da una parte le condizioni già descritte per ottenere il beneficio e sottolineando la necessità che le società in questione posseggano tali requisiti fin dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, riconosce in sostanza l'illegittimità dell'operazione.

 
Paola Pullella Lucano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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