Energia al cliente finale, ok ai versamenti Iva trimestrali - Risoluzione n. 307/E del 25 ottobre 2007.


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Energia al cliente finale, ok ai versamenti Iva trimestrali - Risoluzione n. 307/E del 25 ottobre 2007.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 29/10/2007
N° doc. 4482
27 10 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione n. 307/E del 25 ottobre 2007

Energia al cliente finale, ok ai versamenti Iva trimestrali

Ma il beneficio scatta solo in presenza di contratto di somministrazione
 
La società che fornisce energia elettrica con contratti di somministrazione può effettuare i versamenti Iva con cadenza trimestrale, anziché mensile, senza applicazione di interessi, solo nel caso in cui l'energia è erogata direttamente al cliente finale.

Con la
risoluzione n. 307/E del 25 ottobre, l'Agenzia interviene nuovamente in merito alla corretta interpretazione del decreto ministeriale n. 370 del 2000, che ha semplificato gli adempimenti Iva per i contribuenti che prestano servizi al pubblico.
Nel caso in questione, la società, operante nel mercato libero dell'energia, chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di liquidare e versare l'imposta sul valore aggiunto trimestralmente, senza interessi e a prescindere dal volume d'affari. La sua attività, come descritta nell'istanza di interpello, consiste nell'acquisto, da altri fornitori, grossisti e/o produttori, di energia elettrica, al fine di soddisfare i fabbisogni dei clienti idonei e nella fornitura dell'energia a questi ultimi, con contratti di somministrazione, per un certo periodo ad un certo prezzo.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, per rispondere al quesito è necessario:
  • chiarire se il contratto concluso dalla società con i clienti è effettivamente un contratto di somministrazione
  • verificare a quale categoria di clienti è rivolta la somministrazione di energia.

Quanto al primo punto, la risoluzione spiega che "la natura giuridica della somministrazione deve risultare da apposito contratto", che evidenzi, ai sensi del codice civile, "gli elementi strutturali propri della somministrazione, e cioè la periodicità o continuatività delle prestazioni e l'unità del rapporto".
"Da alcuni documenti allegati all'istanza - notano i tecnici dell'Agenzia - sembrerebbe che ricorrono questi presupposti, poiché la prestazione del somministrante rispetta i requisiti della periodicità e dell'unità del rapporto … In linea generale, il contratto di utenza di energia elettrica è un vero e proprio contratto di somministrazione, destinato a soddisfare, a intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole".

Quanto al secondo aspetto, l'Agenzia precisa che, come si evince dal dm 370 del 2000, il beneficio del versamento trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto senza interessi spetta solo a quelle imprese che prestano servizi al pubblico, vale a dire quelle imprese che erogano direttamente il bene al cliente finale. Per la definizione delle tipologie di clienti - continua la risoluzione - bisogna invece far riferimento al decreto Bersani (decreto legislativo n. 79 del 1999), che definisce "cliente finale" la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio e "cliente idoneo" la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero. Tra i clienti idonei vanno compresi anche i clienti finali che dimostrano di aver effettuato, nell'anno precedente, consumi superiori a 30 Gwh.

Di conseguenza, le operazioni di somministrazione potranno essere qualificate come servizio al pubblico soltanto se rivolte ai clienti finali, ossia a soggetti che, a loro volta, utilizzano l'energia esclusivamente per uso proprio e non procedono a rivenderla. La società - conclude la risoluzione - potrà dunque avvalersi del beneficio del versamento trimestrale "in relazione e limitatamente a tutti i rapporti per i quali sussistono queste condizioni".

 
Chiara Ciranda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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