Enti locali: prima i tributi poi il bilancio previsionale.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Enti locali: prima i tributi poi il bilancio previsionale.
Autore: Argentino D'Auro - aggiornato il 05/04/2007
N° doc. 3049
05 04 2007 - Edizione delle 13:45  
 
Nota del Dpf n. 5602 del 16 marzo 2007

Enti locali: prima i tributi poi il bilancio previsionale

Le delibere in materia di addizionali, tariffe e aliquote devono precedere l'approvazione del documento contabile
 
Le delibere di approvazione dell'addizionale comunale all'Irpef, nonché delle tariffe dei servizi pubblici locali e dei regolamenti relativi alle entrate tributarie di competenza dell'ente locale, devono necessariamente precedere l'approvazione del bilancio di previsione.
Questa è la soluzione fornita, con la
nota di prassi n. 5602 dello scorso 16 marzo, dal dipartimento delle Politiche fiscali, che ha chiarito l'ordine con il quale gli atti deliberativi dell'ente devono succedersi, in tema di approvazione di deliberazioni attinenti alla istituzione e/o variazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e di bilancio di previsione.

La risposta in questione è stata sollecitata da un quesito posto da un Comune che chiedeva conferma circa la correttezza del suo operato, avendo il medesimo approvato, nella seduta del 29 dicembre 2006, il bilancio di previsione per il 2007 e, solo nel mese di gennaio 2007, il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e la variazione delle tariffe della Tarsu.

Il chiarimento offerto dalla nota di prassi in commento, nelle sue linee di fondo, è suffragato dal parere n. 4/2006, del 12 luglio 2006, della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con il quale i giudici contabili hanno precisato che le deliberazioni concernenti l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, delle tariffe dei servizi pubblici locali e dei regolamenti riguardanti le entrate tributarie devono necessariamente precedere l'adozione del bilancio di previsione dell'ente.
Tale parere, peraltro, appare pienamente conforme al comma 169 della Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), il quale testualmente recita che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

La disposizione normativa, quindi, prevede che le deliberazioni degli enti locali in materia di tariffe e aliquote di tributi di propria competenza devono avvenire prima dell'approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione nei termini prescritti, aliquote e tariffe estendono la loro efficacia anche agli anni successivi.

In pratica, l'iter procedurale stabilito dal legislatore e la pronuncia della citata sezione di controllo della Corte dei conti esplicitano la logica sottesa al meccanismo di formazione e realizzazione dei bisogni degli enti, i quali sarebbero impossibilitati ad adottare qualsiasi manovra di bilancio che comporti impegni di spesa se non fossero in grado di accogliere, fra le poste del bilancio, le previsioni di entrata.
Proprio su queste ultime, infatti, incidono le menzionate deliberazioni concernenti le aliquote e le tariffe dei tributi locali. Di conseguenza, tali deliberazioni possono esplicare efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano approvate prima del bilancio di previsione dell'ente.

Il dipartimento ha anche puntualizzato che l'approvazione delle aliquote e delle tariffe non si configura come una facoltà dell'ente, ma come un vero e proprio obbligo funzionale alla corretta approvazione del bilancio di previsione.
Poiché, nel caso di specie, si era verificata una vera e propria inversione dell'iter procedurale descritto, il dipartimento ha invitato l'ente a emanare una nuova deliberazione, avente a oggetto il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e la variazione della Tarsu, successiva a quella invalida, al fine di sanare il vizio dovuto al mancato rispetto della tempistica richiesta per la legittima approvazione del bilancio di previsione dell'ente.

 
Argentino D'Auro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware