Escluso il reverse charge per le montature di anelli.


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Escluso il reverse charge per le montature di anelli.
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 18/11/2005
N° doc. 959
18 11 2005 - Edizione delle 15:30  
 
Risoluzione n. 161/E dell'11 novembre 2005

Escluso il reverse charge per le montature di anelli

Sono prodotti finiti per i quali l'Iva va assolta nei modi ordinari
 
Il quinto comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72, introdotto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 7/2000, individua il soggetto passivo particolare delle cessioni di "materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi...". Infatti, in deroga all'individuazione del cedente o prestatore, al "pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato".
Quindi, per quanto riguarda tali cessioni, l'imposta non viene assolta dal soggetto passivo ordinario (cedente, comma 1, articolo 17), ma dal soggetto che acquista la merce in questione.
Egli riceverà una fattura senza applicazione dell'imposta e, a norma del citato quinto comma dell'articolo 17, dovrà provvedere a integrarla con l'aliquota e la relativa imposta.
La suddetta fattura dovrà poi essere annotata sia nel registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento e comunque entro quindici giorni, con riferimento al mese di competenza, nonché nel registro degli acquisti.

La procedura descritta si applica anche ai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, nell'ipotesi in cui abbiano optato per l'applicazione dell'imposta, anche per la singola cessione.
Tanto, infatti, stabilisce il numero 11 del comma 1 dell'articolo 10 del Dpr 633/72, introdotto dal comma 3, lettera b), dell'articolo 3 della legge 7 del 2000.

Il predetto numero 11, nel definire l'oro da investimento, pone indirettamente anche una distinzione rispetto all'altra tipologia che, come visto, viene individuata nel quinto comma dell'articolo 17.
L'oro da investimento viene individuato nel seguente modo:
"
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco
".

Si può, quindi, affermare che ciò che viceversa viene individuato nell'articolo 17 è il cosiddetto "oro industriale".
La risoluzione 168/E del 26/10/2001 ebbe modo di affermare che "con tale espressione il legislatore abbia inteso fare riferimento all'oro nella sua funzione industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione. Rientrano, pertanto, nella nozione di materiale d'oro o di prodotto semilavorato tutte le forme d'oro grezzo, non ricadenti nell'oro da investimento, destinate ad una successiva lavorazione (lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, ecc.)".
In particolare, la risoluzione affrontò la possibilità di riconoscere o meno, nell'ambito del requisito oggettivo previsto dal quinto comma dell'articolo 17, le leghe e le paste dentali contenenti oro.
Essa premise che "le leghe per odontoiatria si distinguono dai semilavorati trattandosi di prodotti diretti ad uno specifico uso (sostituzione o modifica di parti anatomiche o di un processo fisiologico) e che, come dispositivi medici, devono essere garantiti dal produttore, e non dal soggetto che effettua la manipolazione per inserire il prodotto in protesi dentarie".
Nel documento di prassi, quindi, l'Amministrazione finanziaria ritenne che le leghe nobili per odontoiatria non hanno le qualità specifiche del materiale d'oro o del semilavorato, di cui al citato quinto comma dell'art. 17; tali leghe, pertanto, si caratterizzano come prodotti destinati ad un uso finale piuttosto che ad un impiego intermedio. Conseguentemente, per le importazioni e gli acquisti di detti prodotti effettuati dai dentisti e dagli odontotecnici l'imposta dovrà essere assolta nei modi ordinari".
La risoluzione dimostra come sin dall'inizio si sia posta la necessità di dover definire il citato requisito "oggettivo" e non solo, tra l'altro, per quanta riguarda il concetto di "materiale d'oro", ma anche in relazione a quello di "semilavorato".

In tal senso, la risoluzione 375/E del 28/11/2002 affrontò la possibile applicazione del disposto del comma quinto dell'articolo 17 nel settore commerciale dell'acquisto di oro usato.
Questo, nella fattispecie esaminata, veniva acquistato da privati e poi rivenduto sotto forma di rottami di gioielli d'oro, verghe aurifere o, comunque, oggetti destinati alla fusione, a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero dei metalli preziosi.
La risoluzione riportò quanto affermato dall'Ufficio italiano cambi e cioè che "rientrano nella nozione di "materiale d'oro" tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione, e che la caratteristica di un "semilavorato" è costituita dall'essere un prodotto privo di una specifico uso e funzione, e cioè dall'impossibilita' di utilizzare ex se il materiale o la lega d'oro, essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l'utilizzo da parte del consumatore finale".
Ciò premesso, la risoluzione ritenne "che la predetta vendita di rottami di gioielli d'oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina (né può destinarli) al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato".
Da ciò consegue che se, come nella fattispecie, si opera esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi, senza commercializzazione di gioielli, "l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972...".

Tale presa di posizione resta di particolare rilevanza, anche alla luce della recente
risoluzione 161/E dell'11 novembre scorso.
Questa, infatti, ha esaminato la possibilità di poter ricomprendere nel requisito "oggettivo" anche montature di anelli o chiusure per collane e bracciali (manufatti), potendoli quindi assimilare al concetto di "semilavorati" indicati nel citato quinto comma dell'articolo 17.
La risoluzione, ovviamente, premette quanto sopra già riportato e osserva ulteriormente che "prodotti come le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali hanno completato il loro specifico processo produttivo e debbono essere considerati prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione".
Tali oggetti, proprio perché tali, non necessitano "di una ulteriore lavorazione o trasformazione; l'attività di assemblaggio (per quel che concerne le chiusure di una collana o braccialetto) o di incastonatura (per ciò che riguarda la montatura di anelli) deve essere considerata un procedimento ben distinto dalla vera e propria trasformazione o lavorazione dei prodotti originari".
Quindi, considerato che i manufatti in questione non possono essere ricompresi nell'ambito dei semilavorati, si deve concludere che per essi "non possa trovare applicazione il meccanismo di cui all'articolo 17, comma 5; l'imposta, pertanto, deve essere assolta nei modi ordinari".
 
Alfonso Russo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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