Esenti da Iva le visite fiscali Inail


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Esenti da Iva le visite fiscali Inail
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 17/03/2006
N° doc. 1332
 
 

 

Esenti da Iva le visite fiscali Inail

Accertando la non idoneità al lavoro per un certo periodo perseguono prevalentemente una funzione di tutela della salute
 
Con la risoluzione n. 36/E del 13 marzo, l'Agenzia delle entrate ribadisce e specifica ulteriormente l'ambito di applicazione dell'esenzione, ai fini Iva, alle prestazioni di carattere sanitario, indicate nel numero 18 del comma 1 dell'articolo 10 del Dpr 633/72.

La fattispecie esaminata è rappresentata dalle visite fiscali eseguite dai medici per conto dell'Inail, al fine di certificare l'infortunio subito e i giorni di prognosi necessari per poter riacquisire condizioni idonee per il rientro al lavoro.

La nota di prassi si innesta nel profondo cambiamento interpretativo costituito dalla circolare n. 4/E del 28 /1/2005. Con tale circolare, infatti, è stato recepito il diverso orientamento formatosi in sede comunitaria, anche attraverso diverse sentenze della Corte di giustizia.
In estrema sintesi, si può dire che in quella sede fu stabilita la diversa considerazione tra le prestazioni mediche dirette alla diagnosi e alla cura di malattie, tendenti quindi alla guarigione della persona, da quelle aventi carattere "peritale".
Solo la prima fattispecie può rientrare nel titolo di esenzione, mentre le seconde devono essere regolarmente assoggettate.
In particolare, la circolare 4/2005 specificò l'esclusione della esenzione di quelle prestazioni aventi il carattere di supporto a un processo decisionale, quali ad esempio la richiesta di riconoscimento di una pensione di invalidità o al fine di definire la quantificazione di un danno in sede di controversie giudiziarie.

La circolare puntualizzò anche l'assoggettamento degli accertamenti medico-legali effettuati dall'Inail, in base ad apposite convenzioni con aziende, a fronte del pagamento di corrispettivi, onde definire le istanze di "cause di servizio" connesse a infortuni, infermità, eccetera.
Tuttavia, già in quella occasione fu evidenziato che "qualora tuttavia l'INAIL renda, sulla base delle convenzioni, prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione, queste fruiscono dell'esenzione: è il caso dei controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilirne l'idoneità fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il rientro al lavoro".
Tale interpretazione, peraltro, è stata più recentemente confermata con la risoluzione n. 7/E del 9/1/2005, a proposito delle visite fiscali effettuate per conto dell'Inps.

La risoluzione n. 36/E del 13/3/2006, esaminando la fattispecie all'inizio enunciata, ribadisce l'esenzione per le prestazioni di quei medici che si concretizzano "in un intervento che accerta la non idoneità al lavoro del dipendente per un determinato periodo di tempo", poiché in tale fattispecie si "persegue in via prevalente una funzione di tutela della salute".
La nota di prassi, a tale scopo, sottolinea peraltro come in sede comunitaria sia stata stabilita la non esenzione delle prestazioni mediche, anche quando siano richieste da terzi, quali datori di lavoro o assicurazioni, quando esse assumono il carattere di carattere di controllo tendente alla "prevenzione ed il depistaggio di malattie e la verifica costante dello stato di salute dei lavoratori o degli assicurati".


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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