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Esenti da bollo le istanze di rimborso dei diritti camerali.
Autore:
Carmine Tozza e Domenico Pignotti
- aggiornato il
07/02/2007
N° doc. 2076
07 02 2007 - Edizione delle 13:00
Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007
Esenti da bollo le istanze di rimborso dei diritti camerali
La posizione è diretta conseguenza della loro riconosciuta natura tributaria
Sono esenti dall'imposta di bollo le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente versati. E' quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 13/E
del 26 gennaio 2007.
Nell'istanza di interpello, proposta da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da cui è scaturita la suddetta risoluzione, l'ente chiedeva di conoscere il parere dell'Amministrazione finanziaria sulla questione, premettendo che il proprio finanziamento è basato prevalentemente sul "
ricorso al diritto annuale e ai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta con riferimento all'iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti
".
Nella soluzione prospettata dall'interpellante si sosteneva che i diritti di segreteria in questione rappresentano un vero e proprio "tributo richiesto a fronte di una specifica richiesta dell'interessato - utente" e, in quanto tali, rientranti nel genus delle tasse amministrative. Seguendo tale interpretazione, le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente versati sarebbero da ricondurre nell'alveo del punto 5) dell'allegato B) del Dpr 26/10/1972, n. 642, dove si specifica che tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, rientrano anche le "
istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime
".
La posizione dell'Agenzia
Nella propria risposta al quesito posto, l'Agenzia delle entrate ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, tra le fonti di finanziamento ordinario delle Camere di commercio vengono annoverati, tra l'altro:
b)
il diritto annuale
[...]
e)
i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.
In sostanza, il ragionamento impostato dall'Amministrazione per la soluzione del quesito è stato improntato sulla possibilità o meno di attribuire ai diritti in questione la natura di tributi, essendo le istanze di rimborso a essi relative esentate, per esplicita previsione normativa, dall'applicazione dell'imposta di bollo.
In relazione al punto di cui alla lettera b) della legge n. 580/1993, il pagamento del diritto (istituito con decreto legge n. 786 del 22 dicembre 1981) è dovuto annualmente da parte delle imprese alle Camere di commercio. La natura tributaria dello stesso appare confermata sia dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005), sia da quanto previsto dalla legge n. 448 del 28 dicembre 2001, la quale ha stabilito che le relative controversie appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie(1).
Le modalità di determinazione del diritto e i termini per il versamento sono stabiliti dall'articolo 8 del decreto interministeriale 11 maggio 2001, n. 359, mentre il successivo articolo 10 stabilisce le modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti(2).
In merito ai diritti di segreteria, di cui alla lettera e) della citata legge n. 580/1993, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che si tratta di somme dovute "
a enti o uffici pubblici in relazione alla prestazione di determinati servizi o allo svolgimento di talune attività da parte di questi ultimi
". Generalmente, nel comune linguaggio, in tale categoria rientrano varie tipologie di diritti, quali quelli di copia, di visura, di rogito, eccetera.
Analogamente a quanto chiarito in relazione al diritto annuale, anche ai diritti di segreteria è stata riconosciuta la natura di tributo - come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1990 - qualora siano dovuti a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico. Nella stessa pronuncia, la Consulta ha precisato che "
il criterio distintivo della tassa, o più in generale del tributo, dal corrispettivo non è il carattere necessario o cogente dell'attività del pubblico potere per la quale è richiesta ai destinatari una prestazione pecuniaria, bensì il carattere di funzione pubblica
".
In conclusione, l'attribuzione della natura di tributi ai diritti camerali consente di risolvere la questione posta facendo rientrare la fattispecie esaminata nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 5 della tabella, allegato B), Dpr n. 642 del 1972, con conseguente esenzione dall'imposta di bollo delle istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente versati.
NOTE:
1) L'articolo 2 del Dlgs n. 546 del 1992, come modificato dall'articolo 12 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che "
appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
".
2) Il primo comma dell'articolo 10 del citato decreto afferma che "
coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto
".
Carmine Tozza e Domenico Pignotti
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