Esenzione madre-figlia anche con intestazione fiduciaria.


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Esenzione madre-figlia anche con intestazione fiduciaria.
Autore: Michele Andriola - aggiornato il 15/03/2006
N° doc. 1320
 
15 03 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Risoluzione n. 37/E del 13 marzo 2006

Esenzione madre-figlia anche con intestazione fiduciaria

Quali condizioni per beneficiare della non applicazione della ritenuta alla fonte
 
La risoluzione n. 37/E del 13 marzo fornisce chiarimenti in ordine agli adempimenti spettanti alle società fiduciarie qualora siano intestatarie, per conto di soggetti esteri, di partecipazioni in società "figlie" italiane che distribuiscono dividendi in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 27-bis del Dpr n. 600 del 1973, attuativo della direttiva "madre-figlia", n. 90/435/Cee.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, la risoluzione precisa che la società fiduciaria intestataria delle partecipazioni è da identificarsi in una "società abilitata a svolgere le attività previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'operatività delle società fiduciarie, le quali sono autorizzate ad intestarsi fiduciariamente beni dei propri clienti per amministrarli nel loro esclusivo interesse". Il che comporta che sono escluse le società fiduciarie di diritto estero e, in particolar modo, le società fiduciarie costituite in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate può affermare che l'intestazione fiduciaria delle partecipazioni "non osta all'applicazione di particolari modalità di determinazione del reddito o di regimi di esenzione nel caso in cui questi siano applicabili nei confronti degli effettivi proprietari delle partecipazioni stesse".
Il che comporta - sul piano degli adempimenti formali spettanti al contribuente al fine di beneficiare dell'esenzione sui dividendi in uscita dal territorio dello Stato - che la fiduciaria acquisisca dall'azionista-fiduciante non residente tutta la documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 27-bis del Dpr 600/73 e la conservi per il periodo di accertamento.

Ancora, la società fiduciaria è tenuta a comunicare al sostituto d'imposta o all'intermediario la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 27-bis e rilasciare allo stesso un'attestazione dalla quale risulti che tutta la documentazione è in suo possesso, assumendosi altresì la responsabilità in merito alla presenza dei requisiti, alla completezza dei dati e della documentazione.
Nel modello 770, il sostituto d'imposta o l'intermediario deve indicare i dati della società fiduciaria, mentre quest'ultima dovrà indicare i dati identificativi degli effettivi proprietari delle azioni e dei dividendi dagli stessi percepiti in regime di esenzione.

In chiusura della risoluzione, l'Agenzia delle entrate evidenzia quali siano le contrapposte esigenze tutelate dalle descritte modalità, le quali "pur consentendo l'applicazione del regime di esenzione ove spettante, tutelano il diritto di riservatezza degli investitori che hanno scelto di intestare le azioni fiduciariamente e consentono all'amministrazione finanziaria di poter effettuare gli opportuni controlli".
Proprio con riferimento ai controlli sostanziali, importanza fondamentale assume la disposizione anti-abuso prevista dal quinto comma dell'articolo 27-bis del Dpr 600/73, ai sensi del quale "le disposizioni del presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Tale norma è volta a contrastare tutti quei comportamenti riconducibili al "treaty shopping", cioè all'intestazione posta in essere da soggetti extracomunitari o comunitari privi dei requisiti previsti dalla direttiva n. 90/435/Cee - cui troverebbe applicazione l'articolo 27 del Dpr 600/73 o, in alternativa, la disciplina convenzionale - a società "madri" comunitarie di partecipazioni in società "figlie", allo scopo esclusivo o principale di accedere ai benefici previsti dalla direttiva medesima.
In tal caso, la legge suddivide nel seguente modo l'onere probatorio:
  • l'Amministrazione finanziaria dovrà provare che le società "madri" risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea
  • le società "madri" comunitarie devono dimostrare di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare dell'esenzione sui dividendi di fonte italiana.

Ebbene, la presenza della società fiduciaria quale intestataria per conto della società "madre" delle partecipazioni della società "figlia" residente in Italia pone il problema se dovrà essere la società fiduciaria o direttamente il fiduciante a dimostrare di non essere stato costituito allo scopo esclusivo o principale di beneficiare dell'esenzione.
Inoltre, di fronte allo schermo costituito dalla società fiduciaria volto a garantire la riservatezza degli investitori, qualora l'Amministrazione finanziaria non riesca a evincere dal modello 770 che la stessa è obbligata a presentare i dati identificativi del fiduciante, dovrà fare ricorso alle nuove disposizioni previste dall'articolo 32 del Dpr 600/73 in materia di intestazione fiduciaria, al fine di acquisire i dati identificativi del fiduciante e verificare se lo stesso sia controllato direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea.


 
Michele Andriola

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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