F24 cumulativo anche con software di mercato


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F24 cumulativo anche con software di mercato
Autore: Lucia Rinaldi - aggiornato il 24/03/2006
N° doc. 1353
24 03 2006 - Edizione delle 15:15  
 
Nella G.U. dell'8 marzo le specifiche tecniche per la trasmissione

F24 cumulativo anche con software di mercato

Dal prossimo 4 aprile i moduli di controllo sul sito Entratel
 
Premessa
A partire dal 26 novembre 2002, per incrementare l'utilizzo del canale telematico anche con riferimento ai versamenti, è stato attivato il servizio di pagamento on line per gli intermediari in convenzione, che permette loro la trasmissione delle deleghe per conto dei clienti che li abbiano autorizzati.
Il servizio è accessibile esclusivamente agli intermediari cui l'ufficio ha attribuito, in occasione dell'abilitazione al servizio Entratel, i tipi utente: A10, A20, A30, A60, A80, A90, B10, E10, E30 (per le persone fisiche) e A40, A50, C10, C11, C20, C21, C22, C30, C40, D10, D20, E20 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Il software F24 cumulativo, altrimenti detto Creazione flussi, disponibile gratuitamente per gli intermediari abilitati al servizio Entratel nella sezione Software del sito a loro riservato, permette l'inserimento di versamenti da effettuare con il modello F24 in un file unico (denominato flusso), che può essere trasmesso dopo aver inserito, per quanto riguarda le deleghe con saldo diverso da zero, le relative coordinate bancarie.
I modelli F24 vengono acquisiti con il software F24OnLine, messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per poi essere inseriti nel flusso da trasmettere; le coordinate bancarie possono essere salvate su un supporto rimovibile, vista la sensibilità di questi dati.

L'Agenzia delle entrate, con l'articolo 5 della convenzione, prevede per gli intermediari che forniscono questo servizio compensi di 0,50 euro per ogni versamento trasmesso, fatturati in genere con cadenza semestrale e che sono esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, numero 5, del Dpr 633/72.

Novità
Come conseguenza dell'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 203/2005, che prevede espressamente la facoltà da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Dpr 322/1998, articolo 3, commi 2 e 2-bis) di effettuare i versamenti che ne scaturiscono in via telematica a partire dal mese di febbraio 2006 direttamente ovvero tramite gli intermediari di cui all'articolo 3 del medesimo decreto 322/98, viene data la possibilità di produrre il file contenente i versamenti anche con un software di mercato.
Il
provvedimento 16 febbraio 2006 del direttore dell'Agenzia delle entrate approva le specifiche tecniche di tale file. Naturalmente, resta l'obbligo per l'intermediario che voglia trasmettere i versamenti con un file di questo tipo di aderire all'apposita convenzione.
In assenza di tale adesione o nel caso di revoca, recesso o mancato rinnovo della stessa, i versamenti cumulativi inviati verranno scartati, così come già previsto.

Specifiche tecniche
L'allegato tecnico al provvedimento del 16 febbraio riporta le caratteristiche che permettono ai produttori di software di creare il tracciato telematico a esse conforme per produrre un file di flusso contenente i dati prelevati da altre applicazioni, da essi già realizzate.

E' importante ricordare che i conti correnti, bancari o postali, su cui avviene l'addebito devono essere aperti presso un ente convenzionato con l'Agenzia delle entrate al servizio F24 e i soggetti per i quali si trasmette il versamento devono esserne intestatari.
Solo nel caso in cui il versamento sia effettuato da un erede o tutore del contribuente, si può impostare il campo relativo al soggetto che effettua il versamento per altri, indicando così un intestatario del conto diverso dal contribuente.
Questo stesso campo va impostato per le persone non fisiche; infatti, in questo caso, il soggetto intestatario del conto (contribuente diverso da persona fisica) e il soggetto che effettua il versamento (rappresentante) non coincidono mai.

Prima dell'invio è necessario, qualora si utilizzi per la predisposizione del file un prodotto diverso da quello fornito dall'Agenzia delle entrate, sottoporre lo stesso a controllo tramite l'apposita funzione del programma Entratel dopo aver installato i relativi moduli, reperibili sul sito Entratel a partire dal 4 aprile prossimo.
La mancata rispondenza alle specifiche tecniche determina infatti lo scarto del file; in questo caso, i versamenti non risultano effettuati.

Se il file è accettato, vengono prodotte una ricevuta di invio del file e una ricevuta relativa ai singoli pagamenti.
L'esito, per quanto riguarda l'avvenuto addebito delle somme, viene comunicato con una ricevuta successiva, che viene recapitata anche al contribuente via Postel.
 
Lucia Rinaldi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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